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Ordinanza — n. 14983/2024 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses doctors' claim for unpaid specialization fees as statute of limitations expired in 1999.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14983/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the collective lawsuit by medical specialists inadmissible due to the expiration of the statute of limitations. The plaintiffs argued they had worked full-time without pay during their specialization courses between 1980 and 1992, while the State contended the claim was time-barred. The court ruled that the ten-year limitation period began on October 27, 1999, when the relevant European law entered into force, rendering the 2021 filing untimely.

Regesto Legislator

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Art. 2944 c.c.; Art. 11 of Directive 2005/36/EC: The ten-year statute of limitations for claims regarding unpaid remuneration for medical specialization courses begins to run from the date the relevant European directive enters into force, not from the end of the course.

Parole chiave

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statute of limitations medical specialization fees European directive entry prescription period collective litigation unpaid remuneration Cassazione Rome spese mediche

Disposizioni normative citate

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Art. 2944 c.c.
Directive 2005/36/EC, Art. 11
La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n.
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
art. 96, terzo comma, del codice di rito civile
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.
art. 2935 cod. civ
civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, dell’art. 2935 cod. civ., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
sentenza 17 maggio 2011, n. 10813
11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n.
ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181
10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).
sentenza 31 maggio 2022, n. 17619
Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29942/2021 R.G. proposto da: ARCANGELI GUIDO, ARIGLIANI RAFFAELE, BAGLIETTO MATILDE, BAVARO SAVERIO, BIASIOLI GIOVANNI, BOMBAGI BIANCA MARIA, CANTONE RITA, CARAVARIO ANDREA, CARCEA ANGELO, CIRISANO ANASTASIA, CONTI GIUSEPPINA, CORBELLINI CLAUDIO, CUPELLI VINCENZO, D’ANNIBALE RITA, D’APOLITO MARIA ANTONIETTA, DAMIANI CLAUDIO QUIRINO, DARDANO BRUNA, DI DONATO DONATELLA, DI FRAIA GIOVANNI, DI MEZZA ANTONIO, DE LUCA LORENZO NICOLÒ (erede di DE LUCA STEFANO), DE LUCA MARCO (erede di DE LUCA STEFANO) , DONZELLI MARIA, FACCHIN PAOLA, FERLIGA ANGELA, FERRARA MARIA PIA, FERRARO VINCENZO, FERRUCCI ROBERTA, FESTI GIULIANA, FOSCHI ALESSANDRA, FURANI SILVIA, FUSSI FRANCO, GIORDANO GIUSEPPE, GNUDI MARINA, GRASSO CARMINE, GRAVINA LUCIA, GRAZIADEI ROCCO, GUARDABASCIO MARIA FRANCESCA, GUERRIERI FABIO MASSIMO, GUZZO RENATO, HOELZL GERHARD, LENOCI MICHELANGELO, LIPARI ROSARIO, MAGNANTE MATTEO MICHELE, MAIOLI GIOVANNI, R.G. 29942/2021 Cron.

Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. MARCHI NICOLETTA, MAZZUCA NICOLA, MINELLI MARCO, NOBILE ERSILIA, NOVIELLO ANTONIO MARIO MASSIMO, NUNZIATA ASSUNTA, PADUANO ANTONIO, PELLINI CRISTINA, PICARIELLO ANTONIO, PINELLO LUISA, PREGNOLATO PAOLA, PULCINELLI GIORGIO, SAGGINI RAOUL, SALVADORI ALESSANDRO MARIA, SALVARANI SANDRO, SCAPINELLO ANTONIO, SERAFINI RICCARDO, SIPIONE CONCETTA, STRAMENGA CARLO, TATARANNO RAFFAELE, TESTA ALBERTO, TESTA VINCENZO, TONON MONICA (erede di DE LUCA STEFANO) , TRAPASSO ENRICO, TUNDO ANTONIO QUINTINO, VENIER DANIELE, VERROCCHI FILIPPO, VITELLI FEDERICO, ZAGO SUSANNA, ZITO MICHELE, ZUPPIROLI ORIANA, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato CASTROGIOVANNI CRISTIANO; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSIT À e RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ ECONOMIA e FINANZE, tutti rappresentati e difesi per legge dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 3115/2021depositata il 28/04/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Il dott. Guido Arcangeli e un gruppo di altri medici convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze, chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione alle specializzazioni da ciascuno di loro conseguite, essendosi gli stessi iscritti alle relative scuole in anni accademici tra il 1980-1981 e il 1991-1992.

A sostegno della domanda esposero di aver svolto attività professionale a tempo pieno per l’intero periodo dei corsi e di non aver percepito alcuna remunerazione. Si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio e gli altri Ministeri convenuti, eccependo la prescrizione del diritto e chiedendo nel merito il rigetto della domanda. Il Tribunale rigettò la domanda in accoglimento dell’eccezione di prescrizione e compensò le spese di lite.

2. La sentenza è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 28 aprile 2021, ha rigettato l’appello ed ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese del grado.

3. Contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso il dott. Guido Arcangeli e gli altri medici di cui in epigrafe, con unico atto affidato ad un solo motivo. Resistono con un unico controricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell’istruzione, università e ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e finanze. La trattazione è stata fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., presso la Terza Sezione Civile e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. I ricorrenti hanno depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle direttive 362/75, 363/75, 76/82, 16/93, 36/05, dell’art. 2935 cod. civ., del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, e della legge 19 ottobre 1999, n. 370, sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel far decorrere il decennio della prescrizione dal 27 ottobre 1999. 1.1. Il motivo di ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 360- bis, n. 1), del codice di procedura civile.

La sentenza impugnata, infatti, si è conformata all’orientamento di questa Corte, ormai da tempo consolidato, in base al quale, a seguito della tardiva ed incompleta trasposizione nell’ordinamento interno delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favore dei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari –realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257 – è rimasta inalterata la situazione di inadempienza dello Stato italiano in riferimento ai soggetti che avevano maturato i necessari requisiti nel periodo che va dal 1° gennaio 1983 al termine dell’anno accademico 1990-1991.

La lacuna è stata parzialmente colmata con l’art. 11 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, che ha riconosciuto il diritto ad una borsa di studio soltanto in favore dei beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudice amministrativo; ne consegue che tutti gli aventi diritto ad analoga prestazione, ma tuttavia esclusi dal citato art. 11, hanno avuto da quel momento la ragionevole certezza che lo Stato non avrebbe più emanato altri atti di adempimento alla normativa europea. Nei confronti di costoro, pertanto, la prescrizione decennale della pretesa risarcitoria comincia a decorrere dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore del menzionato art. 11 (sentenza 17 maggio 2011, n. 10813, più volte confermata in seguito; v., tra le più recenti, l’ordinanza 24 luglio 2023, n. 22181).

Tale insegnamento ha ricevuto anche l’autorevole avallo delle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 31 maggio 2022, n. 17619, v. p. 26), le quali hanno confermato che l’esordio della prescrizione (decennale) è da fissare, nei casi come quello odierno, alla data del 27 ottobre 1999. Da questa giurisprudenza, sempre confermata, non vi sono ragioni di discostarsi. Nella specie, la Corte romana ha fatto buon governo di tale principio e, avendo accertato che il primo atto di interruzione della prescrizione era costituito dall’atto di citazione, notificato nel 2013, ha ritenuto correttamente che il diritto fatto valere in giudizio dagli odierni ricorrenti fosse prescritto.

2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido alle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n.

55. A questo proposito la Corte rileva che, poiché il ricorso coinvolge molti medici soccombenti, si deve fare applicazione dell’art. 4, comma 2, del d.m. n. 55 del 2014, in base al quale il compenso unico può essere aumentato «per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massima di trenta». Ne consegue che, calcolando il valore della causa, per ogni medico ricorrente, nella somma di euro 33.565 (pari a quella di euro 6.713 per ogni anno di corso, moltiplicato per cinque, che corrisponde alla durata massima dei corsi di specializzazione), la liquidazione, seguendo il conteggio di cui si è detto, conduce alla cifra di cui in dispositivo.

In considerazione, poi, della circostanza per cui il ricorso, proposto nel 2021, torna a porre una questione più e più volte esaminata da questa Corte, con una giurisprudenza che è fermissima, il Collegio ritiene giusto che a carico dei ricorrenti venga posta l’ulteriore condanna di cui all’art. 96, terzo comma, del codice di rito, nella misura di cui in dispositivo. Sussistono inoltre le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi euro 23.670 più spese eventualmente prenotate a debito, nonché dell’ulteriore somma di euro 11.500 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, del codice di rito civile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento al giudice competente per il merito, da parte di tutti i ricorrenti, dell’ulteriore importo a tit