Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14974/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14974/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14974/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07758/2023R.G. proposto da Lorenzo CORRIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe TRISCHITTA (TRS GPP 61L02 F158R), con domicilio digitale presso il medesimo; -ricorrente - contro A.O.U. - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA PO- LICLINICO G. MARTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di questa domiciliato; -controricorrente - Revocazione di ordinanza di Cassazione Ric. n. 7758/2023r.g.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14974/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Cass. , ord. 11/08/2022, n. 24672)ed è inammissibile; infatti, a tale conclusione si perviene in tutte le ipotesi di omesso o perfino errato esame di una questione processuale, anche ove que- sta sia rilevabile d’ufficio: ciò che non integra l’errore di fatto revo- catorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto,ma si traduce in una mancata o difettosa attività di giudizio di quelli, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della mo- tivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili Ric. n. 7758/2023r.g.

Parole chiave

Generato dall'IA
ospedali universitari decisioni in materia medica motivi di cassazione impugnazione della cancellazione nonostante le contrarie riserve mediche rimborso ospedaliero
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 07758/2023R.G. proposto da Lorenzo CORRIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato Giuseppe TRISCHITTA (TRS GPP 61L02 F158R), con domicilio digitale presso il medesimo; -ricorrente - contro A.O.U. - AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA DI MESSINA PO- LICLINICO G. MARTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso di questa domiciliato; -controricorrente - Revocazione di ordinanza di Cassazione Ric. n. 7758/2023r.g.

–camerale del22/05/2024 -2- nonché sul ricorso, riunito al presente, iscritto al n. 7803/2022 r.g., vertente tra le medesime parti, entrambi avverso l’ordinanza della Corte suprema di cassazione n. 27735 del 22 settembre 2022; udita la relazione svolta nella camera di consigliodel 19/10/2023dal Presidente Dott. Franco De Stefano; considerato che: col proposto ricorso per revocazione –illustrato anche da memo- ria, iscritto due volte a r.g., tanto che si è disposta la riunione delle due impugnazioni separatamente proposte (con coeva ordinanza) – il ricorrente si duole della declaratoria di improcedibilità del suo pre- cedente ricorso, iscritto al n. 27662/2021 r.g., di cui all’ordinanza n. 27735/2022 di questa Corte, contenente condanna alle spese nei suoi confronti, per la tardività (per un giorno) del controricorso; e tuttavia nell’ordinanza impugnata si statuisce, in esito ad una valutazione, la tempestività del controricorso ai fini della liquidazione delle spese processuali, ma non vi è nella motivazione la supposi- zione di una data in cui sarebbe avvenuta la notifica del controri- corso, data rispetto alla quale evidenziare il contrasto con quanto risultante dagli atti; pertanto, l’impugnazione risulta proposta avverso un giudizio (a tanto dovendo ricondursi la decisione su cui si incentra la gravata ordinanza: per un caso analogo, cfr.

Cass. , ord. 11/08/2022, n. 24672)ed è inammissibile; infatti, a tale conclusione si perviene in tutte le ipotesi di omesso o perfino errato esame di una questione processuale, anche ove que- sta sia rilevabile d’ufficio: ciò che non integra l’errore di fatto revo- catorio di cui all'art. 395, n. 4, cod. proc. civ., dal momento che non comporta l’erronea supposizione dell'esistenza o inesistenza di un fatto,ma si traduce in una mancata o difettosa attività di giudizio di quelli, cui la legge ricollega unicamente un eventuale vizio della mo- tivazione o una violazione processuale, non ulteriormente rilevabili Ric. n. 7758/2023r.g.

–camerale del22/05/2024 -3- in relazione alle sentenze emesse in sede di legittimità: per tutte, Cass. 04/05/2023, n. 11691; l’inammissibilità della revocazione fin dalla sua fase rescindente rende privi di rilevanza tutti gli ulteriori argomenti e mezzi sviluppati nel ricorso; la liquidazione alle spese consegue alla soccombenza; va infine dato atto - ex art. 13 , co. 1 - quater d.P.R. n. 115 / 02 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione(per tutte:

Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315); per questi motivi la Corte, dato atto dell’intervenuta riunione al presente del ri- corso iscritto al n. 7803/23 r.g., dichiara inammissibile il ricorso ; condanna il ricorrente al pagamento delle spese, in favore della con- troricorrente, liquidate in € 1.875,00, oltre spese eventualmente prenotate a debito ed altri accessori di legge; dà atto della sussi- stenza dei presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se e nei limiti in cui sia dovuto), a norma del comma 1 bisdello stesso art.

13. Così deciso nella cam