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Decreto — n. 14955/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14955/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14955/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7608/2023 R.G. proposto da : SODRIO MICHELE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI LAURA (PRSLRA80D68D643B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., per legge domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.2635/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14955/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Parole chiave

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opposizione al precetto esecutivo costo degli impianti esecuzione – Documenti da produrre ostacoli tecnici difetti materiali avviso dei difetti

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
-intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.2635/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.7608/2023 R.G. proposto da : SODRIO MICHELE, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PARISI LAURA (PRSLRA80D68D643B) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del l.r. p.t., per legge domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (80224030587), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GROUPAMA ASSICURAZIONI S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di TRIBUNALE FOGGIA n.2635/2022 depositata il 27/10/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 25/0