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Ordinanza — n. 14951/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14951/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14951/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18787/2021 R.G. proposto da : CONTE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell’avvocato MOLELLA DAVIDE (MLLDVD59H20H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato TORO SALVATORE (TROSVT66T20G482Z) -ricorrente- contro REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE L'AQUILA n. 55/2021 depositata il27/01/2021.

Regesto Legislator

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art. 2043 c.c; Ordinanza — n. 14951/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Inoltre, secondo il ricorrente, la responsabilità per il danno da fauna selvatica non è una responsabilità ex articolo 2043 bensì piuttosto ex articolo 2052 del codice civile, a differenza di quanto opinato dal tribunale. Il motivo è infondato. Se è vero che, in generale, è la regione ad essere passivamente legittimata per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, è altresì vero che questa regola generale è derogata nei casi in cui una legge speciale stabilisca la responsabilità in capo ad altri. E’ quanto avviene nel caso del parco nazionale della Maiella.

Parole chiave

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responsabilità per incidente stradale lesioni conseguenti inquinamento automobilistico contravvenzione alla circolazione protezione della natura responsabilità per i danni ambientali

Disposizioni normative citate

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art. 2043 c.c
Va dunque ribadito l’orientamento secondo cui In tema di danni cagionati dallafauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (entedi diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18787/2021 R.G. proposto da : CONTE GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEL BOCCACCIO 22, presso lo studio dell’avvocato MOLELLA DAVIDE (MLLDVD59H20H501H) rappresentato e difeso dall'avvocato TORO SALVATORE (TROSVT66T20G482Z) -ricorrente- contro REGIONE ABRUZZO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE L'AQUILA n. 55/2021 depositata il27/01/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/05/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.-Giovanni Conte ha agito nei confronti della Regione Abruzzo per avere il risarcimento dei danni subiti dalla sua autovettura a causa della all'investimento di un cinghiale, che aveva improvvisamente attraversato la strada all'interno del parco della Maiella. Il giudice di pace ha accolto la domanda condannando la Regione Abruzzo al risarcimento dei danni, ma, su appello di quest'ultima, la decisione è stata riformata dal tribunale di l'Aquila il quale ha osservato che l'animale era fuggito dalla Parco della Majella, e che dunque la responsabilità dell'incidente doveva ascriversi all'ente parco, che, per legge, ha la responsabilità della fauna selvatica che vive al suo interno.

Questa decisione è oggetto di ricorso per Cassazione da parte del Conte con un motivo di censura illustrato da memoria. Si è costituita la Regione Abruzzo per mezzo dell'avvocatura generale dello Stato e ha chiesto il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 2.- Con l'unico motivo di ricorso si prospetta violazione degli articoli 2043 e 2049 del codice civile, nonché della legge 11 Febbraio 1992 numero 157 e successive modifiche. La tesi del ricorrente è che ad essere passivamente legittimata non può che essere la regione in quanto, per legge, è la regione che ha il controllo della fauna che ha l'obbligo di effettuare una selezione ecologica, cioè di catturare gli elementi in sovrannumero e dunque di far sì che la fauna selvatica non proliferi e venga contenuta entro un numero di esemplari accettabili.

Inoltre, secondo il ricorrente, la responsabilità per il danno da fauna selvatica non è una responsabilità ex articolo 2043 bensì piuttosto ex articolo 2052 del codice civile, a differenza di quanto opinato dal tribunale. Il motivo è infondato. Se è vero che, in generale, è la regione ad essere passivamente legittimata per le azioni di risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, è altresì vero che questa regola generale è derogata nei casi in cui una legge speciale stabilisca la responsabilità in capo ad altri. E’ quanto avviene nel caso del parco nazionale della Maiella.

Va dunque ribadito l’orientamento secondo cui In tema di danni cagionati dallafauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (entedi diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 c.c. del danneggiato compete non già allaRegione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sullafauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n.157 del 1992, che fissano le competenze generali dellaRegione nella suddetta materia (Cass. 2502/ 2022).

Né ha rilievo il fatto che la regione ha compiti generali di tutela della fauna e di selezione ecologica, poiché quei compiti generali attengono a finalità diverse dal controllo dei danni che la fauna selvatica può causare e che mirano piuttosto ad un contenimento della fauna ad altri fini. E dunque resta fermo che, qualora i compiti di prevenzione siano affidati ad un particolare ente, è quest’ultimo a doversi ritenere responsabile del danno. Ciò posto, ed essendo dunque passivamente legittimato il parco e non la regione, è irrilevante l'ulteriore questione del titolo della responsabilità, vale a dire se esso sia rinvenibile nell'articolo 2043 anziché nell'articolo 2052 del codice civile: questione che dovrà porsi rispetto ovviamente al soggetto effettivamente legittimato.

Il ricorso va pertanto rigettato, ma le spese, in ragione dei mutamenti di giurisprudenza nonché della difficoltà di individuare il soggetto passivamente legittimato, possono compensarsi.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovu