Ordinanza — n. 14931/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAiere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18460/2021 R.G., proposto da Eureka di Ruggiero e Pedullà s.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Pedullà Massimo ; rappresentat a difes a dall’Avv. Massimo Piccone Casa ( pec dichiarata: avv.massimopicconecasa@cnfpec.it), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrent e - nei confronti di Francesco B artoli ; rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Scarfi (pec dichiarata: stefano.scarfi@ordineavvocatisv.it ) e Massimiliano d e Luca ( pec dichiarata: massimilianodeluca1@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 1199/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il giorno 11 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del14 marzo 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 36 legge 392/1978, art. 334 cod. proc. civ; Ordinanza — n. 14931/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Al riguardo va ricordato che il “fatto” storico (principale o secondario)di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., oltre a dover essere stato discusso tra le parti,deve necessariamente possedere il carattere della decisività, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). Dal rilievo della mancanza di tale carattere discende, dunque, la sanzione di inammissibilità del motivo di ricorso.
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iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.18460/2021 R.G., proposto da Eureka di Ruggiero e Pedullà s.n.c., in persona del socio e legale rappresentante pro tempore Pedullà Massimo ; rappresentat a difes a dall’Avv. Massimo Piccone Casa ( pec dichiarata: avv.massimopicconecasa@cnfpec.it), in virtù di procura su foglio separato congiunto al ricorso; - ricorrent e - nei confronti di Francesco B artoli ; rappresentato e difeso dagli Avvocati Stefano Scarfi (pec dichiarata: stefano.scarfi@ordineavvocatisv.it ) e Massimiliano d e Luca ( pec dichiarata: massimilianodeluca1@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura a margine del controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - per la cassazione della sentenza n. 1199/2020 della CORTE d’APPELLO di GENOVA, depositata il giorno 11 gennaio 2021; udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del14 marzo 2024 dal Consigliere Paolo Spaziani.
FATTI DI CAUSA 1. L a società Eureka di Arnaldi Domenico C. s.n.c. convenne Francesco Bartoli dinanzi al Tribunale di Savona, deducendo che: - nell’estate 2010 era succeduta a lla Nuova Sumpan di Barbero Luigi C. s.n.c. nel contratto del1° settembre 2003 con cui Francesco Bartoli aveva concesso in locazione alla predetta società l’immobilead uso commerciale sito in Savona, V ia Paleocapa 61 , svolgendovi l’attività di gastronomia e rosticceria; - in data 11 dicembre 2014 aveva ceduto il ramo di azienda a Giorgia Paolato, con patto di riservato dominio; nel contratto di cessione di ramo di azienda nulla era stato specificato in relazione al contratto di locazione; - in data 30 aprile 2015 Francesco Bartoli aveva comunica to all’Agenzia delle Entrate la cessazione del contratto di locazione stipulato con Eureka e il 3 giugno 2015 aveva concesso in locazione l’immobile a Giorgia Paolato; - q uest’ultima si era mostrata però inadempiente rispetto alle obbligazioni derivanti da entrambi i negozi; con riguardo alla cessione di ramo d’azienda non aveva pagato le rate, cosicchéEureka ne aveva ottenuto il sequestro, con imm issione del custode giudiziario, Domenico Arnaldi, nel possesso dei relativi beni in data 16 dicembre 2016; - con riguardo alla locazione, aveva omesso di pagare i canoni, sicché tale contratto era stato risolto con provvedimento del 22 febbraio 2017, eseguito il 26 maggio 2017; - con provvedimento arbitrale ( come da clausola compromissoria inserita nel contratto) del18 aprile 2018, anche il contratto di cessione di azienda era stato dichiarato risolto per inadempimento dell’acquirente Giorgia Paolato.
Sulla base di queste deduzioni –ed assumendo altresì, da un lato, che il contratto di locazione del 1° settembre 2003 era tuttora efficace tra le parti, non essendo stato trasferito in capo a Giorgia Paolato con la cessione del ramo di azienda; dall’altro lato, che, restituit a nel possesso del ramo aziendale, essa non aveva potuto proseguire nell’esercizio dell’attività commerciale nei locali del convenuto, in quanto, a seguito di un procedimento avviato dal Comune di Savona nel gennaio 2017, era emerso che il locale bagno, essenziale per l’attività svolta, era abusivo e doveva essere demolito – l a società Eureka di Arnaldi Domenico C. s.n.c.domandò che fosse dichiarata la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento di Francesco Bartoli, con condanna di quest’ultimo al risarcimento del danno.
Il convenuto, costituitosi in giudizio, resisté alla domanda, osservando, per un verso, che, a seguito della cessione del ramo di azienda da parte di Eureka a GiorgiaPaolato, egli, col consenso della cedente, aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con la cessionaria; per altro verso, che, in ogni caso, Eureka non aveva più pagato i canoni di locazione, ragion per cui egli intendeva avvalersi della clausola risolutiva espressa contenuta nel contratto di locazione del 2003, ove ancora efficace. Francesco Bartoli, inoltre, domandò in via riconvenzionale la condanna dell’attrice al risarcimento dei danni subìti per non avere potuto locare l’immobile dal maggio 2017 all’aprile 2019, in quanto ingombro degli arredi del negozio non tempestivamente asportati da Eureka e a causa del pagamento della sanzione pecuniaria di E uro 1.000,irrogata dal Comune di Savona per l’installazione abusiva di una canna fumaria a servizio dell’immobile locato.
Il Tribunale di Savona dichiar ò risolto il contratto di locazione intercorso tra le parti e condannò la societàEureka di Arnaldi e C. s.n.c. ad asportare senza ritardo gli arredi e le attrezzature presenti nell’immobile; rigettò le domande riconvenzionali proposte da l convenutoe compensò le spese.
2. La Corte territoriale di Genova – adìta con appello principale dalla società Eureka di Arnaldi Domenico C. s.n.c. e con appello incidentale da Francesco Bartoli – ha rigettato entrambe le impugnazioni, compensando anche le spese del secondo grado di giudizio. La Corte d’appello ha decisosulla base dei seguenti rilievi: I-quanto alla domanda principale proposta da Eureka, anzitutto il Tribunale aveva correttamente richiamato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale “nella disciplina di cui all'art. 36 della legge n. 392 del 1978 sull'equo canone, in caso di cessione o di affitto di azienda relativi ad attività svolta in un immobile condotto in locazione, non si produce l'automatica successione del cessionario nel contratto di locazione dell'immobile, quale effetto necessario del trasferimento dell'azienda, ma la successione è soltanto eventuale e richiede comunque la conclusione, tra cedente e cessionario dell'azienda, di un apposito negozio volto a porre in essere la sublocazione o la cessione del contratto di locazione, senza necessità, in tale seconda ipotesi, del consenso del locatore, in deroga all'art.1594 cod. civ., ma salva comunque la facoltà di quest'ultimo di proporre opposizione per gravi motivi, entro trenta giorni dalla avvenuta comunicazione della cessione del contratto di locazione insieme all'azienda, proveniente dal conduttore”; nel contratto di cessione di ramo di azienda dell’11 dicembre 2014 non si era fatta alcuna menzione del contratto di locazione in essere tra Francesco Bartoli ed Eureka di Arnaldi Domenico C. s.n.c.; pertanto non era stata prevista la cessione anche del contratto di locazione;
II-tuttavia, risulta va dagli atti che il locatore Francesco Bartoli, dopo avere comunicato il 30 aprile 2015 all’Agenzia delle Entrate la cessazione del contratto di locazione stipulato con Eureka, in data 3 giugno 2015 avevastipulato un autonomo contratto di locazione con la cessionaria del ramo di azienda, Giorgia Paolato, contratto poi risolto a seguito della morosità di quest’ultima; ne discendeva, quindi , che , a seguito della cessione del ramo di azienda, la società Eureka di Arnaldi Domenico C. s.n.c. non era più parte del contratto di locazione con Francesco Bartoli, avendo questi stipulato un nuovo autonomo contratto di locazione con la cessionaria;
III-in ogni caso, Eureka, dal momento della cessione del ramo di azienda, non aveva più provveduto al pagamento dei canoni di locazione, nemmeno quando Giorgia Paolato si era resa morosa nel pagamento dei canoni stessi, tanto che il locatore aveva dovuto promuovere procedimento di sfratto nei confronti della stessa Paolato; conseguentemente, Eureka non poteva dolersi d el pregiudizio conseguente al provvedimento con cui i l Comune di Savona aveva ingiunto la demolizione del servizio igienico posto nella veranda dell’immobile, essendosi sciolto il contratto di locazione a quella data;
IV-quanto all’appello incidentale, Eureka poteva essere chiamata a rispondere dei danni da occupazione abusiva solo con riguardo al periodo successivo al 18 aprile 2018 (data di risoluzione della cessione di ramo d’azienda per provvedimento arbitrale), ma Francesco Bartoli non aveva provato di aver ricevuto proposte di locazione in quel periodo; mentre, nel periodo precedente, Eureka non aveva avuto la detenzione dell’immobile, che era stato condotto in locazione dal 3 giugno 2015 al26 maggio 2017 da Giorgia Paolato; V-mancava infine la prova che l’istallazione abusiva della canna fumaria, per cui era stata irrogata la sanzione amministrativa dal Comune di Savona,fosse imputabile ad Eureka .
3. Per la cassazione della sentenza della Corte ligure ricorr e la societàEureka di Ruggiero e Pedullà s.n.c., sulla base di due motivi. Risponde con controricorso Francesco Bartoli, proponendo altresì ricorso incidentale fondato su due motivi, a quale la ricorrente principale, a sua volta, rispondecon controricorso. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, ai sensi dell’art.380-bis.1. cod. proc. civ.. Il pubblico ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte. Il controricorrente hadepositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE A1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciato, ai sensi dell’art.360 n.5 cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.La ricorrente deduce che la Corte di Appello non ha considerato in alcun modo un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti, ovverosiache la cessione di azienda da Eureka s.n.c. a Giorgia Paolato erastata sottoposta al regime della riserva di proprietà. Ove la Corte d’appello avesse esaminato la circostanza storica dell’avvenuta stipula del patto di riservato dominio, per un verso avrebbe escluso l’applicabilità alla fattispecie dell’art. 36 della legge 392/1978, per altro verso non avrebbe potuto assumere il convincimento circa il fatto che,in conseguenza della cessione del ramo d’azienda, Eureka s.n.c. non fosse più parte del contratto di locazione.
A.1.1.Il motivo è inammissibile per una duplice ragione. A.1.1.a. In primo luogo, premesso che l’argomentazione della Corte di merito diretta a reputare che la ricorrente aveva perduto la qualità di conduttore a seguito della cessione di azienda non è stata censurata né per violazione di legge né per vizio motivazionale, l’omessaconsiderazione del fatto che la cessione stessa era avvenuta con riserva di proprietàresta irrilevante per difetto di decisività. Infatti, rispetto all’affermazione della Corte territoriale che la cessionaria aveva stipulato un nuovo contratto di locazione eche, nel contempo, era cessato il rapporto locativo originario , non vengono spiegate le ragioni per le quali la considerazione della circostanza che la cessione d’azienda era stata stipulata con patto di riservato dominio avrebbe ex necesse imp licato la conseguenza della permanenza della locazione incapo alla ricorrente.
Al riguardo va ricordato che il “fatto” storico (principale o secondario)di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi dell’art.360 n. 5 cod. proc. civ., oltre a dover essere stato discusso tra le parti,deve necessariamente possedere il carattere della decisività, nel senso che il suo esame avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass. 29/10/2018, n. 27415; Cass. 08/09/2016, n. 17761). Dal rilievo della mancanza di tale carattere discende, dunque, la sanzione di inammissibilità del motivo di ricorso.
A.1.1.b. In secondo luogo, va rilevato che, in applicazione della regola di cui all’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis(ma la disposizione ha trovato continuità normativa nel nuovo art. 360, quarto comma, cod. proc. civ., introdotto dal d.lgs. n.149 del 2022), va esclusa la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360 dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (c.d. “doppia conforme”); in proposito, questa Corte ha da tempo chiarito che la predetta esclusione si applica, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012, e che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella c.d.
“doppia conforme” in facto, sicché il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc civ., ha l’onere –nella specie non assolto – di indicare le r agioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 18/12/2014, n. 26860; Cass. 22/12/2016, n. 26774; Cass. 06/08/2019, n. 20994). Il primo motivo del ricorso principale va dunque dichiarato inammissibile.A.2.
Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto. La ricorrenteribadisce che l’esistenza del patto di riservato dominio avrebbe implicatol’inapplicabilità alla fattispecie delle previsioni di cui all’art. 36 legge 392/1978; sostiene che, se la Corte di merito avesse considerato tale circostanza, ne avrebbe tratto, quali necessarie implicazioni:
a) che Eureka s.n.c. non av rebbe avuto alcun interesse alla risoluzione del contratto di locazione prima del pagamento dell’ultima ratadella cessione sicché il contratto era proseguito tra le parti originariesenza essere cedutoa Giorgia P aolato;
b) che Francesco Bartoli non era legittimato a risolvere il contratto di locazione, in assenzadi espresso consenso del conduttore;
c) che Eureka s.n.c. era rimasta del tutto estranea al contratto di locazione concluso tra Francesco Bartoli e Giorgia Paolato, di cui non avevaavuto notizia ;
d) che la circostanza che Francesco Bartoli il 30 aprile 2015 ave va comunicato all’Agenzia delle Entrate la cessazione del contratto di locazione stipulato con Eurekas.n.c. era del tutto irrilevante, posto che tale circostanza era ignota alla conduttrice. A.2.1. Anche il secondo motivo è inammissibile per molteplici ragioni. A.2.1.a.In primo luogo, sussiste la violazione dell’art. 366 n.4 cod. proc. civ., in quanto, pur essendo la doglianza diretta a dedurre violazione di norme di diritto, non indica in rubrica le disposizioni che si assumono violate né esse possono essere individuate con quelle evocate nella successiva illustrazione del motivo; ciò, in quanto, oltre a mancare formalmente una percepibile enunciazione della violazione o falsa applicazione,alla stessa stregua delle deduzioni contenute nel ricorso non è imputato alcun error in i u dicando alla sentenza impugnata, la quale, facendo applicazione della stessa regola invocata dallaricorrente, ha ritenuto che con la cessione del ramo aziendale non fosse stato ceduto anche il contratto di locazione.
A.2.1.b. In secondo luogo, proprio avuto riguardo alle suddette deduzioni, è agevole rilevare che le doglianze veicolate con il motivo di ricorso in esame, al di là della formale intestazione , attengono nella sostanza aprofili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale - delle ris ultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467;
Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). La Corte territoriale, come si è veduto, ha accertato:
a) che Francesco Bartoli aveva stipulato un nuovo contratto con Giorgia Paolato dopo lo scioglimento del vecchio, con il consenso di Eureka s.n.c. in data 3 giugno 2015;
b) che tale nuovo contratto era stato risolto per inadempimento di GiorgiaPaolato in data 22 febbraio 2017, con s fratto eseguito il 26 maggio 2017;
c) che pertanto il provvedimento comunale del gennaio 2017 non poteva produrre pregiudizi in capo ad Eurekas.n.c., la quale non conduceva l’immobile a quella data. Avuto riguardo all’avvenuto accertamento di tali circostanze, il motivo di ricorso in esame si palesa inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una ricostruzione dei fatti diversa da quella compiuta dal giudice di merito e ad esso insindacabilmente riservata.A.2.1.c. In terzo luogo, va rilevato che il giudice del merito ha reputato sciolto l’originario contratto di locazione non solo per mutuo consenso ed in ragione dell’avvenuta stipulazionedi un nuovo contratto tra Francesco Bartoli e Giorgia Paolato, ma anche sul rilievo del mancato pagamento dei canoni da parte di Eurekas.n.c.; viene quindi in considerazione una ratio decidendi autonoma non censurata con la doglianza in esame che, anche per tale ragione, va dichiarata inammissibile.
B.1.Con il primo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2727 cod. civ., per av e re la Corte d’appello esclusola sussistenza “in re ipsa”, secondo il principio della presunzione semplice, de l danno da occupazione senza titolo, asseritamente liquidabile sul rilievo della mancata disponibilità del bene. B.2.Con il secondo motivo del ricorso incidentale viene denunciata, sempre ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.,la violazione e falsa applicazione degli artt. 670 e 676cod. proc. civ., nonché dell’art. 100 stesso codice.
Ad avviso del ricorrente incidentale, non sarebbe condivisibile il rilievo della Corte di merito secondo cui Giorgia Paolato aveva avuto la detenzione del locale dal 3 giugno 2015al 26 maggio 2017 e che solo dalla risoluzione per lodo arbitrale del contratto di cessione di ramo d’azienda (18 aprile 2018) la detenzione medesima sarebbe tornata ad Eureka e, con essa , la legittimazione ad essere convenuta per il risarcimento del danno da occupazione abusiva dell’immobile con arredi e attrezzature; ciò, in quanto, già dal 16 dicembre 2016, ottenuto da Eureka il sequestro dell’azienda, era stato immesso nel possesso della stessa il custode giudiziario, Domenico Arnaldi, amministratore di Eurekas.n.c..
B.2.1. I motivi appena sopra illustrati non possono essere scrutinati, dovendosi dichiarare inefficace il ricorso incidentale proposto da Francesco Bartoli. Va, infatti, rilevato che il controricorso, con cui esso è stato proposto, è stato notificato alla controparte il 16 settembre 2021, nell’osservanza della regola che impone tale notifica nel termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale (art. 370, primo comma, e 371 cod. proc. civ.), ma oltre il termine di cui all’art.327 cod. proc. civ. ( atteso che la sentenza d’appello, non notificata, era stata depositata il giorno 11 gennaio 2021), per modo che il ricorso incidentale si qualifica come impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell’art. 334 cod. proc. civ..
Pertanto, deve farsi applicazione del principio – reiteratamente affermato da questa Corte – secondo cui, alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue di diritto l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè, allorché siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dall’art. 325, secondo comma (ove applicabile), o 327, primo comma, cod. proc. civ., senza che rilevi, in senso contrario, che lo stesso sia stato proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale, indicato dall’art. 371, secondo comma, cod. proc. civ. (tra le molte, Cass. 20/02/2004, n. 3419;
Cass. 26/01/2010, n. 1528; Cass. 26/03/2015, n. 6077; Cass. 22/06/2021, n. 17707). Il ricorso incidentale proposto da Francesco Bartoli va dunque dichiarato inefficace (art.334, secondo comma, cod. proc. civ.).C.In definitiva, il ricorso principale proposto da Eureka di Ruggiero e Pedullà s.n.c. deve essere dichiarato inammissibile, mentre quello incidentale proposto da Francesco Bartoli deve essere dichiarato inefficace. D. Sebbene la situazione di soccombenza in senso tecnico sia riferibile alla sola parte ricorrente in via principale (Cass. Cass.20/02/2014, n. 4074;
Cass. 12/06/2018, n. 15220), tuttavia sussistono ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità, avuto riguardo, in particolare, alle vicende dei diversi rapporti sostanziali dedotti in causa, coinvolgenti anche soggetti estranei alla stessa. E.Avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d .P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e inefficace il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del rico