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Decreto — n. 14821/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14821/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14821/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24017/2023 R.G. proposto da : MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO PAOLO, MANCUSO PIETRO, elettivamente domiciliati in EBOLI VIALE AMENDOLA 84, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE GIOVANNI (CLMGNN40D21D390H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA CREDITO COOPERATIVO BATIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA (SA) VIA F.LLI ROSSELLI 7, presso lo studio dell’avvocato ROSSI EDOARDO (RSSDRD54M26A717J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.30771/2023depositata il 06/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ed in disparte la tardività del deposito del controricorso.

Regesto Legislator

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Decreto — n. 14821/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO PAOLO, MANCUSO PIETRO, elettivamente domiciliati in EBOLI VIALE AMENDOLA 84, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE GIOVANNI (CLMGNN40D21D390H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA CREDITO COOPERATIVO BATIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA (SA) VIA F.LLI ROSSELLI 7, presso lo studio dell’avvocato ROSSI EDOARDO (RSSDRD54M26A717J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.30771/2023depositata il 06/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ed in disparte la tardività del deposito del controricorso.

Parole chiave

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abbandono del procedimento condono delle spese procedurali desistenza dall'azione anticipi delle spese opposizione tardiva inattività successiva alla sospensione
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24017/2023 R.G. proposto da : MANCUSO GIUSEPPE, MANCUSO PAOLO, MANCUSO PIETRO, elettivamente domiciliati in EBOLI VIALE AMENDOLA 84, presso lo studio dell’avvocato CLEMENTE GIOVANNI (CLMGNN40D21D390H) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro CASSA RURALE ED ARTIGIANA BANCA CREDITO COOPERATIVO BATIPAGLIA E MONTECORVINO ROVELLA, elettivamente domiciliato in BATTIPAGLIA (SA) VIA F.LLI ROSSELLI 7, presso lo studio dell’avvocato ROSSI EDOARDO (RSSDRD54M26A717J) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso l’ORDINANZA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n.30771/2023depositata il 06/11/2023. letta la rinuncia al ricorso de i ricorrent i e l ’ accettazione del controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che nulla va statuito sulle spese, stante l’accettazione della rinuncia da parte della controricorrente ed in disparte la tardività del deposito del controricorso.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 25/05/2024. Il President