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Ordinanza — n. 14662/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's formal withdrawal of the appeal under Article 390 of the Code of Civil Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14662/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Azienda Servizi Ambientali s.p.a. extinguished following a formal declaration of withdrawal submitted before the public hearing. The appellant voluntarily renounced the appeal against the lower court's ruling on the inadmissibility of an opposition to enforcement acts, citing a full compensation of litigation costs. Consequently, the judgment was declared extinct without a substantive review of the underlying merits regarding the credit assignment.

Regesto Legislator

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Art. 390 c.p.c.; The cassation appeal is extinguished if the appellant declares withdrawal before the public hearing, resulting in the extinction of the proceedings and the integral compensation of costs.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs Article 390 c.p.c. validità dell'esecuzione sospensione dell'esecuzione azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 390 c.p.c.
art. 2467 c.c
art. 390 c.p
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Testo completo

ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso N. 11017/2022R.G. proposto da: AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI s.p.a., inpersona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour , presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentata e difesa da gli avv.ti Sergio Russo ed Elena Uccelli, come da procura in calce al ricorso, domicilio digitale: sergiorusso@pec.ordineavvocatilivorno.it; elenauccelli@pec.ordineavvocatilivorno.it -ricorrente - contro ACQUEDOTTO PORTUALE IMMOBILIARE s. r . l ., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n.361, presso lo studio dell’avv.

Alberto Gommellini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Alari ed Elena Finocchiaro, come da procura allegata al controricorso , domicilio digitale: alari@pec.legalz.it ; elenafinocchiaro@pec.ordineavvocatilivorno.it -controricorrente - N. 11017/22R.G. e contro ACQUEDOTTO PORTUALE s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Farnesina n. 361, presso lo studio dell’avv. Alberto Gommellini, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Alari ed Elena Finocchiaro, come da procura allegata al controricorso, domicilio digitale: alari@pec.legalz.it ; elenafinocchiaro@pec.ordineavvocatilivorno.it -controricorrente - avverso la sentenza delTribunale di Livorno recante il n. 809/2021 e pubblicata in data 19.10.2021; udita la relazione della causa svolta nella udienza pubblica del 2 0 . 3 .202 4 dal Consigliere relatore dr. Salvatore Saija; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Anna Maria Soldi, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio;

Rilevato che: - la Azienda Servizi Ambientali s.p.a. (ASA) ha proposto ricorso per cassazione –sulla scorta di sei motivi - avverso la sentenza in epigrafe, con cui era stata dichiara l’inammissibilità dell’opposizione agli atti esecutivi dalla stessa proposta avverso l’ordinanza del 21.2.2020 , emessa dal giudice dell’esecuzione nella procedura esecutiva mobiliare presso terzi iscritta al N. 1211/2019 R.G.E.; - h a nno resistito con autonomi controricors i Acquedotto Portuale Immobiliare s.r.l.e Acquedotto Portuale s.r.l.; - il ricorso è stato assegnato alla trattazione in pubblica udienza, stante la rilevanza nomofilattica in relazione alla discussa assegnabilità del credito per finanziamento soci postergato ex art. 2467 c.c.;

N. 11017/22R.G. Considerato che: - prima dell' odierna udienza pubblica , la ricorrente ha depositato in Cancelleria dichiarazione di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., regolarmente comunicata alle parti costituite, che l’hanno accettata, anche in relazione alla integrale compensazione delle spese; - il giudizio di cassazione va pertanto dichiarato estinto per rinunzia , con integrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità; p. q. m. la Corte dichiara estinto il giudizio e compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della