Cassation court dismisses appeal on tardiness grounds, ruling procedural deadlines are matters of admissibility requiring diligence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione rejected the appeal filed by Talete S.p.A. against a lower court's dismissal of a claim for damages and water fee restitution. The appellant argued violations of procedural rights regarding the late filing of the appeal and the court's ex officio examination of admissibility issues. The court held that strict adherence to mandatory time limits for appeals is a matter of admissibility that parties must anticipate with basic diligence, rendering the tardiness objection valid without violating the right to a fair trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 101 c.p.c.; Art. 6 CEDU: The prohibition on deciding on issues not subject to prior adversarial proceedings does not apply to procedural admissibility requirements where a party with basic diligence should have foreseen the potential violation of mandatory time limits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.11057/2021 R.G. proposto da : TALETE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro- tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LIVIO ANDRONICO N. 25, presso lo studio dell’avvocato DI PIETRO GIUSEPPE che la rappresenta e difende; -ricorrente- contro STRAPPAFELCI MAURIZIO, CAPPELLETTO VALLI ROSALBA, ACCIARI ALDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NAZARIO SAURO 16, presso lo studio dell’avvocato PISTILLI MASSIMO (PSTMSM65P02M082V) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CATINI RICCARDO; -controricorrenti- nonchécontro REGIONE LAZIO, in persona del legale rappresentante pro - tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA MARCANTONIO COLONNA 27, presso lo studio dell’avvocato CIOTOLA TIZIANA che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di VITERBO n. 1142/2020 depositata il28/10/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/02/2024 dal Consigliere ANTONELLA PELLECCHIA. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.Il Tribunale di Viterbo, con sentenza n. 1142/2020, ha dichiarato inammissibile per tardività l’appello proposto dalla società Talete S.p.A. in relazione alla sentenza n. 297/2016 del giudice di pace di Viterbo, la quale aveva accolto la domanda di Aldo Acciari, Rosalba Cappelletto Vallì e Maurizio Strappafelici di risarcimento di danni, rigettando invece domanda degli stessi di restituzione del 50% dei canoni per l’acqua corrisposti e domanda di manleva proposta da Talete nei confronti della regione Lazio.
Talete ha presentato ricorso, sulla base di quattro motivi. Resistono con controricorso i sigg. Aldo Acciari, Rosalba Cappelletto Vallì e Maurizio Strappafelici, e, con separato controricorso, la Regione Lazio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1. Con il primo motivo la società Talete S.p.A. denuncia la violazione degli artt. 115 e 133 c.p.c., 2719c.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. S duole che il giudice dell’appello abbia ritenuto inammissibile perché tardivo il gravame volto ad ottenere la riforma della sentenza del Giudice di pace di Viterbo n.297/2016. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 101 c.p.c., violazione del diritto di difesa – omesso contraddittorio e termini a difesa su di una questione non sollevata formalmente dalle parti e rilevata d’ufficio. 2.3.Con il terzo motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 3 del c.p.c. la violazione degli artt. 115, 116, 133 c.p.c., art. 2719 c.c., art. 2712 e artt 23,c.2 e 23 quarter D.lgs n. 82/2005 (C.a.d.). 2.4.
Con il quarto motivo denuncia in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. 3.Il primo, il secondo e il terzo motivo sono infondati. Con particolare riferimento al 1° motivo va osservato che il deposito e la pubblicazione della sentenza coincidono e si realizzano nel momento in cui il deposito ufficiale in cancelleria determina l'inserimento della sentenza nell'elenco cronologico, con attribuzione del numero identificativo e conseguente conoscibilità per gli interessati, dovendosi identificare tale momento con quello di venuta ad esistenza della sentenza a tutti gli effetti, inclusa la decorrenza del termine lungo per la sua impugnazione.
Qualora, peraltro, tali momenti risultino impropriamente scissi mediante apposizione in calce alla sentenza di due diverse date, ai fini della verifica della tempestività dell'impugnazione, il giudice deve accertare - attraverso istruttoria documentale, ovvero ricorrendo a presunzioni semplici o, infine, alla regola di cui all'art. 2697 c.c., alla stregua della quale spetta all'impugnante provare la tempestività della propria impugnazione - quando la sentenza sia divenuta conoscibile attraverso il deposito ufficiale in cancelleria ed il suo inserimento nell'elenco cronologico con attribuzione del relativo numero identificativo (Cass.
S.U. n. 18569/2016). Ove risulti la scissione tra i momenti di deposito e pubblicazione attraverso l'apposizione in calce alla sentenza di primo grado di due diverse date, l'onere della prova del fatto processuale rappresentato dalla tempestività della proposizione dell'appello o del passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per effetto della tardività dell'appello incombe sulla parte che proponga ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, denunciando rispettivamente la tempestività dell'appello o la formazione del giudicato (Cass. 9917/2023;
Cass. 27589/20217; Cass.7635/2019; Cass. 20447/2018). 3.1. Quanto al secondo motivo va posto in rilievo che l'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ. è riferibile solamente alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti (Sez. 3, Sentenza n. 10062 del 27/04/2010, Rv. 612587 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11453 del 23/05/2014, Rv. 630981 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 11928 del 13/07/2012, Rv. 623340 -01). Orbene, la tardività dell'impugnazione, che costituisce una circostanza obiettiva emergente dalla documentazione già in possesso delle parti e che le stesse possono agevolmente rilevare, non configura quello "sviluppo inatteso" per il quale si renda necessaria l'instaurazione del contraddittorio mediante l'assegnazione di uno specifico termine per memorie difensive.
In particolare, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quando si tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Sez. 3, Sentenza n. 15019 del 21/07/2016, Rv. 641276 01).
Va al riguardo pertanto affermato che non soggiace al divieto posto dall'art. 101 cod. proc. civ. di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e non sottoposta al contraddittorio delle parti, il rilievo della tardività dell'impugnazione o dell'intervenuta decadenza dall'opposizione. Ciò in quanto l'osservanza dei termini perentori entro cui devono di cui devono essere proposte le impugnazioni (artt. 325 e 327 cod. proc. civ.) o avviate le cause di contenuto oppositivo (artt. 617 o 641 cod. proc. civ.) costituisce un parametro di ammissibilità della domanda alla quale la parte che sia dotata di una minima diligenza processuale non può non prestare attenzione, così da dover considerare già ex ante come possibile sviluppo della lite la rilevazione d'ufficio dell'eventuale violazione di siffatti termini. 3.2.Il quarto motivo è inammissibile.
La censura di violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. è invero inammissibile ai sensi dell’art. 348 ter. c.p.c. , trattandosi di un’ipotesi di c.d. doppia conforme, in quanto le statuizioni di merito sono fondate sul medesimo iterlogico argomentativo (cfr. ex multis Cass. civ., Sez. II, Ord., 26/07/2023, n. 22497; Cass. civ., Sez. V, Ord., 25/07/2023, n. 22261; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 20/07/2023, n. 21682; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 28/06/2023, n. 18491; Cass. civ., Sez. V, 14/03/2023, n. 7382; Cass. civ., Sez. lav., Ord., 1/03/2023, n. 6169;
Cass. civ., Sez. V, Ord., 24/02/2023, n. 5803; Cass. civ., Sez. VI-2, Ord., 9/03/2022, n. 7724). 4.Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge , in favore dei controricorrenti sigg. Aldo Acciari, Rosalba Cappelletto Vallì e Maurizio Strappafelici; in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000 ,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente Regione Lazio. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del