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Ordinanza — n. 14512/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 14512/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14512/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

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Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29344/2021 proposto da: CELLNEX ITALIA S.P.A. (già GALATA S.P.A.), in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI AMMIRATI (luigiammirati@ordineavvocatiroma.org) e MARCO BELLANTE(avv.bellante@legalmail.it); -ricorrente - contro CONDOMINIO DI PIAZZA D’AZEGLIO 45 IN FIRENZE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTO CAPPELLI (roberto.cappelli@firenze.pecavvocati.it) e ORLANDO SIVIERI(orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Regesto Legislator

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art. 390 c.p; Ordinanza — n. 14512/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Fabrizio Santurro e Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esseredichiarata l’estinzione del giudizio; infatti, con due distinte dichiarazioni regolarmente pervenute pressola Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna camera di consiglio) la società ricorrente principale e il Condominio ricorrente incidentalehanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia ai due ricorsi,debitamente sottoscritti dai rinuncianti e altresì sottoscritti, per Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Parole chiave

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abuso di impianti di telecomunicazioni diritto all'antenna conduttore contratto di locazione inadempimento del locatore infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori

Disposizioni normative citate

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art. 390 c.p
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 29344/2021 proposto da: CELLNEX ITALIA S.P.A. (già GALATA S.P.A.), in persona del procuratore speciale , rappresentata e difesa dagli avvocati LUIGI AMMIRATI (luigiammirati@ordineavvocatiroma.org) e MARCO BELLANTE(avv.bellante@legalmail.it); -ricorrente - contro CONDOMINIO DI PIAZZA D’AZEGLIO 45 IN FIRENZE, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avv.ti ROBERTO CAPPELLI (roberto.cappelli@firenze.pecavvocati.it) e ORLANDO SIVIERI(orlandosivieri@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri ERICSSON TELECOMUNICAZIONI S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. MASSIMILIANO DE LUCA(massimilianodeluca1@ordineavvocatiroma.org); -controricorrente e FABRIZIO SANTURRO e SELVAGGIA SANTURRO RICCIARDI POLLINI, rappresentati e difesi dall’avv. ALDO FITTANTE (aldo.fittante@firenze.pecavvocati.it); -controricorrente - e LIALANDI, LORENZO BANDINELLI e LUCA BANDINELLI, quali eredi di LUCIANO BANDINELLI; GIOVANNI BINDI, ELIO BINDI e RICCARDO BINDI,quest’ultimo in proprio e tutti quali eredi di MARIA ANGIOLINA GAUDENZ-BINDI;WIND TRE S.P.A.; -intimati - avverso la sentenza n. 833/2021 della CORTE D’APPELLO DI FIRENZE,depositata il 23/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/4/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 23/04/2021, la Corte d’appello di Firenze, trale restanti statuizioni, per quel che ancora rileva in questa sede, ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha condannato il condominio di Piazza D’Azeglio 45 in Firenze, alla rimozione delle antenne e degli impianti posizionati sulla porzione di lastrico solare condominiale originariamente in esecuzione di un contratto di locazione concluso dall’amministratore del condominio, LucianoBandinelli, con Ericsson s.p.a. (successivamente Wind s.p.a., di seguito Galata s.p.a. e quindi Cellnex Italia s.p.a.); contratto Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri dichiarato inefficace dallo stesso giudice di primo grado siccome concluso dall’amministratore in assenza di una valida investitura da partedell’assemblea condominiale; afondamento della decisione assunta, con riguardo al rapporto tra i condomini originari attori (Fabrizio Santurro e a Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini) e il condominio convenuto, la corte territoriale ha rilevatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte in cui aveva escluso la possibilità di pronunciare la cessazione della materia del contendere in ragione della successiva conclusione di un validocontratto di locazione di analogo contenuto tra il condominio e laGalata s.p.a., atteso il persistente interesse degli attori a conseguire un titolo esecutivo a tutela del proprio diritto alla liberazione della superficie condominiale, salva l’eventuale risoluzione di possibili ulterioricontroversie in sede esecutiva; ciòpremesso, ribadita la legittimazione passiva del condominio a resistere alla domanda originariamente proposta dai condomini, il giudice d’appello ha confermato la decisione del primo giudice nella partein cui, da un lato, aveva escluso l’intervenuta ratifica, da parte dell’assemblea condominiale, della volontà contrattuale manifestata dall’amministratore con la conclusione dell’originario contratto di locazionecon la Ericsson s.p.a. e, dall’altro, aveva negato la limitazione dell’accertamentodell’inefficacia del contratto alla sola determinazione delladurata ultra novennale del rapporto; avverso la sentenza d’appello, la Cellnex Italia s.p.a. (già Galata s.p.a.) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi d’impugnazione; il condominio di Piazza D’Azeglio 45 in Firenze resiste con controricorso,proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base diquattro motivi d’impugnazione;Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri EricssonTelecomunicazioni s.p.a., da un lato, e Fabrizio Santurro e Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini, dall’altro, resistono con distinti controricorsi;in particolare, la società da ultimo indicata ha depositato duediversi controricorsi, uno in re l azione al ricorso principale e l’altro in relazione al ricorso incidentale , aderendo a tali ricorsi ( e, precisamente,per qu a nto di ragion e a quello proposto dal Condominio ein toto all’altro) ; Lia Landi, Lorenzo Bandinelli e Luca Bandinelli, quali eredi di LucianoBandinelli e Wind Tre s.p.a. non hanno svolto difese in questa sede; con atto in data 30/10/2023, Giovanni Bindi e Riccardo Bindi, quest’ultimo in proprio ed entrambi quali eredi di Maria Angiolina Gaudenz-Bindie di Elio Bindi (nelle more deceduto), hanno dichiarato dirinunciare all’atto di costituzione in giudizio; conatto depositato in data 5/03/2024, la Cellnex Italia s.p.a. ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso e Fabrizio Santurro e SelvaggiaSanturro Ricciardi Pollini hanno aderito alla rinuncia; con atto depositato in data 21/03/2024, il condominio di Piazza D’Azeglio 45 in Firenze ha dichiarato di rinunciare al proprio ricorso incidentale e Fabrizio Santurro e Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini hannoaderito alla rinuncia;

Fabrizio Santurro e Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini hanno depositatomemoria; consideratoche, dev’esseredichiarata l’estinzione del giudizio; infatti, con due distinte dichiarazioni regolarmente pervenute pressola Corte di cassazione (in epoca anteriore all’odierna camera di consiglio) la società ricorrente principale e il Condominio ricorrente incidentalehanno depositato in Cancelleria due atti di rinuncia ai due ricorsi,debitamente sottoscritti dai rinuncianti e altresì sottoscritti, per Adunanzadel 24 aprile 2024 – R.G. n. 29344/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri accettazione, da Fabrizio Santurro e Selvaggia Santurro Ricciardi Pollini; sitratta di due rituali dichiarazioni di rinuncia, siccome conformi allecondizioni poste dall'art. 390 c.p.c., come tali idonei a determinare l’effettodell’estinzione del giudizio; le spese relative al presente giudizio di legittimità vanno compensatetra tutte le parti;

P.Q.M.

dichiaral’estinzione del giudizio