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Ordinanza — n. 14431/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding external res judicata and invoice confession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14431/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by Villa Cinzia SRL and others against a second-instance judgment. The appellants argued that an external res judicata did not cover the merits of the restitution claim and that an invoice could not constitute a confession. The court held that the lower court's finding of external res judicata was based on a substantive assessment of the facts rather than a procedural issue, rendering the objection inadmissible. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellants were ordered to pay litigation costs to the opposing parties.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 2909 c.c.: An objection to external res judicata is inadmissible if the prior judgment addressed the substantive obligation definitively, and an invoice alone lacks confessorial effect without a subsequent written document.

Parole chiave

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external res judicata inadmissibility of appeal confession by invoice substantive assessment litigation costs allocation responsabilità per danno da prodotti colpa del patrocinatore truffa per mestiere

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 2909 c.c.
art. 348 ter c.p
Per una parte si tratta di censura inammissibile, nella misura in cui essa lamenta omesso esame di un fatto , ma la decisione di secondo grado è conforme a quella di secondo grado , e non è allegato che sia stata esaminata da quest’ultima sotto un profilo fattuale diverso (art. 348 ter c.p.c.).
articolo 2909 c.c
2.5.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 32935/2018
La giurisprudenza ha attribuito efficacia confessoria non alla fattura, ma eventualmente alla scrittura che richiami la fattura (Cass. n. 32935/2018).
Corte di Appello di Napoli n. 4072/2014
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4741/2021 R.G. proposto da : VILLA CINZIA SRL, GUZZO ANNA, SANTO ALFREDO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUIGI ARNALDO VASSALLO 26, presso lo studio dell’avvocato BARBIERI PASQUALE (BRBPQL57L29C352L) che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMBARIATI LUIGI (CMBLGU60D11C352B) -ricorrente- contro SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' SGA SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato NAPPI SEVERINO (NPPSRN65D15F839K) -controricorrente- nonchè contro DORNIER MEDTECH EUROPE GMBH, elettivamente domiciliato in ROMA V.GREGORIO VII 269, presso lo studio dell’avvocato TESTORI CARLO (TSTCRL46M26H501H) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIEBELMANN ANGELA (GBLNGL47A68Z112C) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 3800/2020 depositata il09/11/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto 1.-I coniugi Anna Guzzo e Santo Alfredo sono stati convinti da tale Aldo Parentela a costituire una società che svolgesse il servizio di cura dei calcoli renali, per il cui espletamento era necessario acquistare un macchinario detto Litotritore. Il Parentela promise loro di ottenere un prezzo di favore sull’acquisto, millantando le sue aderenze adesso la società produttrice, che era la Dornier Medtech Europe GMBH, d’ora in poi Dornier.

E’ stata dunque costituita tra i due coniugi ed il Parentela una società chiamata Villa Cinzia srl, che ha acquistato i predetti macchinari presso la filiale italiana della società produttrice. I due coniugi, tuttavia, hanno scoperto, poco dopo, di aver pagato quei macchinari non già meno di quanto ufficialmente costassero, come aveva promesso il Parentela, bensì addirittura di più ed hanno scoperto altresì che, in realtà, quei macchinari non funzionavano adeguatamente e dunque non consentivano di effettuare il servizio sanitario per il quale la società era stata costituita.

Ciò ha indotto i due coniugi a sporgere querela nei confronti sia del Parentela che di Enzo Monsignore, agente della Dornier, che di Reinhold Raiser, legale rappresentante della medesima. Il relativo processo penale si è concluso con una sentenza di condanna per truffa aggravata nei confronti di tali imputati. 1.2.- Nel contempo, sono state iniziate due cause civili: la prima davanti al tribunale di Napoli, instaurata dalla società BN Commercio e Finanza (d’ora in poi BN) che aveva acquistato il macchinario dalla Dornier versando l'intero importo e concedendolo poi alla società Villa Cinzia srl.

La società BN infatti aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti della Villa Cinzia srl e dei due coniugi, in quanto costoro, sul presupposto che il macchinario non funzionava adeguatamente, avevano interrotto il pagamento dei canoni. Il giudizio di opposizione si è concluso con una sentenza con cui, in appello, è stata accertata la risoluzione per inadempimento dei contratti di leasing a causa del mancato pagamento del canone da parte di Villa Cinzia srl e con il rigetto della domanda di BN di pagamento dei canoni residui per via di un giudicato interno formatosi per mancata impugnazione su quel punto della decisione di primo grado (sentenza n. 4072/ 2014). 1.3.- E’ stata poi intrapresa, come si è detto, una ulteriore causa civile, questa volta da parte della società Villa Giulia srl e dei coniugi Santo, nei confronti della società BN, che, come si è detto, aveva finanziato l'acquisto del macchinario, oltre che nei confronti della società che il macchinario aveva venduto, cioè la Dornier Medtech.

Questa causa, iniziata davanti al tribunale di Catanzaro, per effetto di una eccezione di incompetenza, è stata poi riassunta davanti al tribunale di Napoli, che ha ritenuto sussistere un giudicato esterno sulla questione della risoluzione per inadempimento del contratto e sulla inesistenza dell'obbligo della società BN di restituzione dell'anticipo ai coniugi Santo. Oltre a ciò, il tribunale di Napoli ha ritenuto che la società Dornier non potesse venire chiamata a rispondere della condotta del suo agente e del suo rappresentante italiani in quanto costoro avevano agito senza impegnare la società e dunque per fini personali, ed aveva ritenuto che alcuna prova della responsabilità della società potesse peraltro ricavarsi dal processo penale nel quale quei due erano stati condannati.

Questa decisione è stata confermata dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza che qui viene impugnata da villa Cinzia srl da Anna Guzzo e da Alfredo Santo, con quattro motivi di ricorso illustrati da memoria. A questa impugnazione resiste la AMCO – Asset Management Company spa, che subentra alla SGA spa, che a sua volta è subentrata alla GRAAL srl, la quale aveva incorporato in sé BN Finance. Resiste altresì la Dornier Medtech Europe Gmnh, con controricorso e memoria. Considerato 2.1.- La decisione impugnata ha dunque accertato che la società venditrice Dornier non può rispondere della condotta dei suoi agenti rappresentanti, non essendovi alcuna prova che costoro abbiano agito spendendo il nome di quella, né la prova che la Dornier sapesse delle condotte illecite dei suoi rappresentanti, da cui peraltro non ha tratto alcun vantaggio, essendo state le somme pagate in eccesso incassate dal Parentela, l'unico a trarre profitto diretto da questa truffa, che sarebbe stata solamente agevolata dai rappresentanti della società al fine di poter lucrare le relative provvigioni.

Quanto alla restituzione delle somme, i giudici di appello confermano l'accertamento di primo grado secondo cui i coniugi Santo non hanno mai corrisposto il prezzo del macchinario, che è stato invece pagato dalla società BN Commercio e Finanza, ciò risultando peraltro dal precedente giudizio con accertamento ormai passato in giudicato. 2.2.- Con il primo motivo di ricorso si prospetta illegittimità costituzionale degli articoli 62 e seguenti della legge numero 98 del 2013. La norma, come è noto, prevede la partecipazione ai collegi giudicanti di giudici onorari ai quali può essere affidata la redazione della motivazione.

La questione della legittimità costituzionale di tale norma è stata già risolta dalla Corte costituzionale con decisione n. 41 del 2021, a seguito della quale questa Corte ha precisato che a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 41 del 2021, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di quelle disposizioni, contenute nel d.l. n. 69 del 2013 (conv. con modif. nella l. n. 98 del 2013), che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello, queste ultime potranno legittimamente continuare ad avvalersi dei giudici ausiliari, fino a quando, entro la data del 31/10/2025, si perverrà ad una riforma complessiva della magistratura onoraria; fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (Cass. 32065/ 2021). 2.3.-Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 2049, 1218, 2056 del codice civile.

La censura riguarda quella parte della sentenza impugnata che, come si è detto, ha escluso la responsabilità della società venditrice del macchinario per il fatto dei suoi agenti e rappresentanti legali. Sostengono i ricorrenti che la Corte d'appello, nel giungere a questa conclusione, non ha tenuto in alcun conto il significato proprio dell'articolo 2049 del codice civile e della relativa responsabilità del committente per fatto degli ausiliari: responsabilità che non presuppone che questi ultimi abbiano agito per conto del primo, quanto piuttosto che la condotta degli ausiliari o dei preposti abbia trovato occasione nel rapporto di preposizione, non essendo necessario che quel rapporto di preposizione abbia costituito la causa sufficiente del danno.

Sostengono dunque i ricorrenti che la soluzione negativa assunta dalla Corte di merito non ha tenuto conto di questo significato della norma e non ha dunque tenuto conto del fatto che la condotta degli agenti era inevitabilmente posta in essere nell'ambito del rapporto di preposizione, e dunque in occasione dello svolgimento delle funzioni di rappresentanza del venditore. Il motivo è inammissibile. Esso postula che la responsabilità della società venga riconosciuta sulla base del rapporto di occasionalità, che, secondo i ricorrenti sarebbe stato trascurato dai giudici di merito, intenti come erano a ricercare invece un rapporto di causa ed effetto.

Il motivo è inammissibile poiché pretende una diversa valutazione dei fatti: i giudici di merito hanno in realtà negato anche il rapporto di occasionalità tra la condotta degli agenti e la società medesima, nel momento in cui hanno ritenuto che i due hanno agito in collusione con il soggetto responsabile della truffa, e dunque in violazione delle regole di condotta loro imposte, caso nel quale il rapporto di occasionalità è interrotto (Cass. 1786/ 2022): vale a dire che la circostanza se il rapporto di preposizione abbia costituito o meno occasione del danno a terzi è oggetto di un accertamento in fatto che il giudice di merito ha già compiuto motivandolo adeguatamente ed escludendolo. 2.4.- Il terzo motivo prospetta violazione degli articoli 2709 e ss. c.c..

Attiene alla questione del rimborso della somma che i ricorrenti ritengono di avere versato a Dornier, il produttore del bene, quale corrispettivo del macchinario, restituzione invocata proprio a seguito dell’annullamento del contratto. La domanda è stata rigettata con l’argomento che non vi era prova che il versamento fosse effettivamente avvenuto, ossia che il macchinario fosse stato pagato dai ricorrenti direttamente, in quanto il titolo di pagamento non è mai stato posto all’incasso. Sostengono i ricorrenti che tale conclusione è dovuta alla circostanza di non avere adeguatamente valutato i documenti di causa, e soprattutto la fattura rilasciata dal venditore.

Il motivo è infondato. Per una parte si tratta di censura inammissibile, nella misura in cui essa lamenta omesso esame di un fatto , ma la decisione di secondo grado è conforme a quella di secondo grado , e non è allegato che sia stata esaminata da quest’ultima sotto un profilo fattuale diverso (art. 348 ter c.p.c.). Comunque risulta aggredito non l’omesso esame di un fatto, ma il diverso (e non condiviso, evidentemente) esame di prove documentali: attiene, cioè, alla valutazione della prova. Per la parte relativa alla violazione di diritto la censura è infondata, in quanto la fattura non può costituire una confessione.

La giurisprudenza ha attribuito efficacia confessoria non alla fattura, ma eventualmente alla scrittura che richiami la fattura (Cass. n. 32935/2018). 2.5.-Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 2909 c.c. E’ speculare a quello precedente, poiché è relativo alla domanda di restituzione dei 270 milioni di lire non più da parte del produttore del bene (Dornier) ma da parte della finanziaria (all’epoca BN Commerce Finance). Su tale domanda il giudice di merito ha ritenuto esistente un giudicato esterno (sentenza n. 4072/ 2014 della Corte di Appello di Napoli).

I ricorrenti contestano questo assunto poiché sostengono che il giudicato si è formato su una questione di rito (l’avere il giudice di primo grado deciso ultra petita) e non sul merito del diritto alla restituzione della somma. Il motivo è inammissibile. La decisione precedente ha ritenuto che la somma era stata versata (sia pure apparentemente come hanno ritenuto poi i giudici di merito di questo procedimento) a Dornier e non a BN Finance, con la conseguenza che quest’ultima non doveva restituire alcunché. Il passo di questa decisione è riportato nel controricorso di AMCO, ex BN Commerce Finance, ossia del finanziatore, a pagine 7-8.

Per meglio dire: il giudice di primo grado di questo procedimento ha rilevato un giudicato esterno, ossia ha osservato che sull’obbligo di BN Finance di restituire la somma si era espresso già negativamente un giudice del procedimento precedente, in maniera definitiva, dicendo che alcuna somma era stata versata a BN Finance che dovesse da quest’ultima essere restituita. Questa statuizione è stata impugnata e la corte di secondo grado, la cui decisione è oggetto di questo motivo di ricorso, ha confermato l’esistenza del giudicato. Ciò detto, i ricorrenti non allegano, e si tratta di giudicato esterno, alcunché che possa dimostrare che non vi è stata pronuncia sull’obbligo di BN Finance di restituire i soldi, ciò a fronte della statuizione dei giudici di merito nel senso che invece quella pronuncia c’è stata ed è stata si segno negativo e che è ormai passata in giudicato.

Inoltre, dopo avere detto che “il Tribunale ha ritenuto sussistere il giudicato” si fa poi comunque , proprio in relazione a BN Commercio, un’autonoma valutazione di correttezza e condivisibilità delle pronunce richiamata, che esclude che la decisione possa essere basata sul giudicato, e sempre nello stesso contesto, sempre in relazione a BN Commercio, si parla espressamente di autonoma valutazione da parte del giudice civile. Sotto quest’aspetto la censura è inammissibile per estraneità alla ratio decidendi, la quale riposa, in definitiva, non su un giudicato, ma su un accertamento di merito.

Il ricorso va pertanto rigettato, le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite nella misura di euro 3000, oltre 200,00 euro per esborsi, a favore di BN, e euro 3600, oltre 200,00 per esborsi a favore di Dornier, ed oltre spese generali, per ciascuna parte controricorrente. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l.