Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds in the appeal reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Nella Fragale and Giuseppe Perri inadmissible. The appellants challenged a lower court ruling that invalidated a marital asset fund, but their arguments failed to meet procedural requirements. The court ruled that the appeal reasons lacked the necessary specificity mandated by civil procedure law, as they did not explicitly contrast the lower court's legal assertions with the relevant statutory norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3; Art. 366, n. 4 c.p.c.: The appeal must specifically indicate the legal assertions in the contested judgment that contradict the applicable law; generic denunciations without this specific comparison render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
gliere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.31631/2021 R.G. proposto da : FRAGALE NELLA e PERRI GIUSEPPE, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Massimiliano Carnovale, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Antonella Caruso, in Roma, via Vincenzo Bellini, n. 10 -ricorrenti - contro BPER CREDIT MANAGEMENT S.C.P.A., quale mandataria speciale di BPER BANCA S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Aurelio Tricoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Marianna Dionigi, n. 57 - c ontroricorrente – e nei confronti di CURATELA DEL FALLIMENTO DI ANTONIO E NELLA FRAGALE S.N.C. IN LIQUIDAZIONE e dei soci illimitatamente responsabili FRAGALE ANTONIO e FRAGALE NELLA, rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. Bruno Famularo, elettivamente domiciliati presso lo studio dell’avv. Natale Caputo, in Roma, via Domenico Chellini, n. 9 -controricorrente - avversola sentenza del la Corte d’appello di Catanzaro n. 1202 /20 2 1 , pubblicata in data2 settembre 202 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.
P. C ondello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Lame z ia Terme, con sentenza n. 855/2018, accogliendo la domanda originariamente proposta da Banca Popolare del Mezzogiorno s.p.a., ora BPER Banca s.p.a., nei confronti di Nella Fragale e Giuseppe Perri, in esito all’intervento, a seguito di fallimento della convenuta, della Curatela del Fallimento della società Antonio e Nella Fragale s.n.c. in liquidazionee dei soci illimitatamente responsabili Antonio e Nella Fragale, dichiarava l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., del fondo patrimoniale costituito dai coniugi convenuti, nel quale erano confluiti tutti i beni immobili di loro proprietà.
2. La Corte d’appello di Catanzaro, pronunciando sul gravame proposto dai coniugi soccombenti, ha confermato la sentenza impugnata.In sintesi, disattesa l’eccezione di prescrizione dell’azione, sollevata dagli appellanti, e collocato l’atto di costituzione del fondo patrimoniale in un momento successivo al sorgere del credito, la Corte territoriale ha ritenuto dimostrato il presupposto oggettivo, rilevando che Nella Fragale aveva rilasciato fideiussione a garanzia di un contratto di apertura di credito,ed integrato il requisito soggettivo del consilium fraudis in capo a Nella Fragale sia in quanto socia illimitatamente responsabile della società Antonio e Nella Fragale s.n.c., sia per l’impegno assunto con la fideiussione prestata in favore della società debitrice principale, escludendo al contempo la rilevanza dello stato soggettivo del terzo in ragione della natura di atto a titolo gratuitodell’atto costitutivo del fondo patrimoniale.
3. Nella Fragale e Giuseppe Perri ricorrono per la cassazione della suddetta decisione, sulla base di tre motivi. Resistono con autonomi controricorsi BPER Credit Management s.c.p.a. e la Curatela del fallimento di Antonio e Nella Fragale s.n.c. e dei soci illimitatamente responsabili Antonio e Nella Fragale.
4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. le parti controricorrenti hanno depositato memoria. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo – rubricato: ‹‹violazione articolo 360 comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c. sub specie violazione dell’art. 2901 c.c. insussistenza dei presupposti –omessa prova della scientia damni ed erronea ed illegittima conclusione e statuizione sul punto del giudice di secondo grado ›› - i ricorrenti lamentano che i giudici d’appello abbiano erroneamente ritenuto sussistente la consapevolezza del pregiudizio che la costituzione del fondo patrimoniale arrecava alle ragioni dei creditori ed evidenziano, sul punto, che il curatore fallimentare non abbia dimostrato, come era suo onere, la sussistenza dell’eventus damni, provando che l’atto dispositivo, modificando la situazione patrimoniale del debitore, avesse reso insufficiente il patrimonio del debitore a soddisfare i creditori, avendo riguardo al momento in cui era stato posto in essere l’atto di disposizione.
Sostengono, quindi, che l’azione spiegata è carente di tutti i presupposti sia sotto il profilo oggettivo che di quello soggettivo. 1.1. La censura è inammissibile. 1.2. La gravata sentenza si pone in linea con le norme regolatrici della fattispecie e con la loro interpretazione, come stabilito da consolidato orientamento di questa Corte, e la censura svolta non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata. Difatti, per la revocatoria ordinaria è necessario - ma anche sufficiente - che l'atto, che viene fatto appunto oggetto di revoca, comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore: che lo stesso sia cioè idoneo ad «alterare in senso peggiorativo» la garanzia patrimoniale che nel concreto risulta posta ad assistenza del credito (cfr.
Cass.,sez. 1, 0 4 /05/ 1996, n. 4143), così rendendo più «incerta» o comunque maggiormente «difficoltosa» la realizzazione del diritto medesimo (Cass., sez. 3, 0 7 /07/ 2007, n. 15310). Il presupposto oggettivo dell’azione revocatoria ordinaria ricorre, dunque, non solo nel caso in cui l’atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (Cass., sez. 3, 14/07/2023, n. 20232;
Cass., sez. 6 - 3, 18/06/ 2019, n. 16221; Cass., sez. 3, 09/03/2006, n. 5105). La scientia damni, che la norma dell'art. 2901, primo comma , cod. civ. pone in capo al debitore che l'atto compie, si atteggia propriamente come semplice, «mera conoscenza» delle conseguenze negative che - in punto di concreto soddisfacimento del diritto del credito - l'atto medesimo è in grado di produrre (Cass., n. 17418/2007; Cass., sez. 1, 0 7 /03/ 2005, n. 4933; Cass., sez. 3, 03/03/2009, n. 5072; Cass., sez. 2, 17 /05/ 2010, n. 12045) ; s i atteggia, dunque, come la semplice «previsione del danno» che ragionevolmente potrà derivare ai creditori dall'atto che nei fatti il debitore viene a porre in essere (così, la già citata pronuncia di Cass., n. 15310/2007). 1.3.
La Corte territoriale, chiarito che il fondo patrimoniale è atto a titolo gratuito, come ripetutamente affermato da questa Corte (Cass., sez. 6 –1, 06/12/2017, n. 29298), e che l’atto dispositivo è intervenuto in data successiva al sorgere del credito, atteso che il credito de quotrae origine dalla fideiussione prestata in data 17 luglio 2006 da Nella Fragale a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni nascenti dal contratto di apertura di credito in favore della debitrice principale, Antonio e Nella Fragale s.n.c., ha, del tutto correttamente, ritenuto sussistente l’elemento soggettivo, avendo rilevato non solo che nel fondo patrimoniale sono confluiti tutti i beni di proprietà di Nella Fragale, ma anche che quest’ultima, rivestendo la qualifica di socio illimitatamente responsabile della società debitrice principale e potendo in tal veste ottenere il rendiconto degli affari compiuti dalla medesima società, non poteva non essere a conoscenza del pregiudizio concreto che l’atto dispositivo poteva arrecare alle ragioni del creditore, tenuto conto, peraltro, che la stessa ricorrente, avendo anche prestato fideiussione, era tenuta ad informarsi delle condizioni patrimoniali della debitrice, ed in particolare dello stato dei rapporti da quest’ultima intrattenuti con la banca.
L’apprezzamento operato dai giudici d’appello non è stato idoneamente censurato dagli odierni ricorrenti, che hanno genericamente ribadito l’insussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 2901 cod. civ., senza tuttavia spiegare le ragioni per le quali le conclusioni della Corte d’appello si pongano in contrasto con le dedotte violazioni di legge, cosicché la censura, per come formulata, si risolve, nella sostanza, in una richiesta di riesame delle risultanze probatorie e, comunque, del merito della causa, precluso in questa sede, pur denunciando la violazione e la falsa applicazione di legge (Cass., sez.
U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8053). 1.4. Pure inammissibile è il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, invocato dai ricorrenti, in quanto non prospettato nei termini in cui tale vizio è deducibile (Cass., sez. U, n. 8053 e 8054 de 2014, cit.; Cass., sez. 10/06/2016, n. 11892; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano ‹‹ violazione articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c. sub specie violazione dell’art. 66 l.f. e della disciplina della prescrizione dell’azione revocatoria›› ed assumono che la Curatela fallimentare non poteva proseguire l’azione revocatoria con l’intervento nel giudizio introdotto dalla BPER, perché quest’ultima non risultava ammessa al passivo,e che, in ogni caso , la prescrizione doveva intendersi maturata.
3. Con il terzo motivoi ricorrenti, censurando la decisione gravata per ‹‹violazione articolo 360 comma 1, n. 3, c.p.c. sub specie violazione dell’art. 66 l.f. improcedibilità della domanda per difetto di legittimazione››, contestano ai giudici di appello di non avere dichiarato l’imp rocedibilità dell’azione proposta dall’originario creditore.
4. Il secondo ed il terzo motivo, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono inammissibili per difetto di specificità.Questa Suprema Corte ha già affermato che, quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione o falsa applicazione di norme di diritto, il vizio della violazione o della falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, primo comma n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, primo comma n. 4, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena d'inammissibilità, mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. 3, n. 15177 del 28/10/2002; (Cass., Sez. 2, n. 1317 del 26/01/2004;
Cass., Sez. 6 - 5, n. 635 del 15/01/2015). Sul punto, le Sezioni Unite (Cass., sez. U, n. 2020/23745) hanno precisato che l'onere di specificità dei motivi, di cui all'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., impone al ricorrente, a pena d'inammissibilità della censura, di indicare puntualmente le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente ad indicare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare -con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa.
I motivi in esame non rispettano le suddette prescrizioni e si risolvono in contestazioni generiche che non si confrontano con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.5. Il ricorso va, per le ragioni sopra esposte, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte controricorrente, seguonola soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso . Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente Curatela del fallimento di Antonio e Nella Fragale s.n.c. in liquidazione; al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente BPER Credit Management s.c.p.a. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a