Court corrects Supreme Court order for misnamed parties and singular/plural error in Italian civil procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a request to correct a material error in a Supreme Court order regarding party names and singular/plural usage. The appellant argued that three women were misidentified and the judgment incorrectly referred to a single plaintiff. The court agreed that the document contained factual inaccuracies in both the header and the operative clause.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 288, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 366, cod. proc. civ.: The court must correct material errors in party identification and singular/plural references within judicial decisions to ensure legal certainty and accurate record-keeping.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20522/2021 R.G. proposto da: COLAPICCHIONI FERRUCCIO, rappresentato e difeso dagli avvocati Maurizio Branchicella e Filomena Siggillino -ricorrente- contro BENCIVENGA GIULIA, BENCIVENGA FRANCESCAe GALASSI LIVIA -intimati- avverso l’ORDINANZA d ella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 20304/2019depositata il 26/07/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Ferruccio Colapicchioniha proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza 26 luglio 2019, n. CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE.
R.G. 20522/2022 Cron. Rep. C.C. 21/3/2024 C.C. 14/4/2022 20304, di questa Corte, sostenendo che le ricorrenti in quel giudizio, che nell’epigrafe del provvedimento sono indicate come Giulia Bencivenga, Francesca Bencivenga e Livia Galassi, alla p. 3 sono indicate erroneamente come Francesca, Giulia e Livia Galassi, e che nel dispositivo si dice che «il ricorrente» è condannato alle spese del giudizio di legittimità, mentre le ricorrenti erano tre. Con ordinanza interlocutoria del 14 luglio 2022, n. 22199, questa Corte ha disposto che, a cura del ricorrente, il ricorso fosse notificato alle controparti, rinviando la decisione a nuovo ruolo.
Il ricorrente ha provveduto in conformità. Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva in questa sede. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte ritiene che il ricorso meriti accoglimento. L’ordinanza suindicata, infatti, contiene l’errore di indicazione delle parti alla p. 3, a fronte della corretta intestazione dell’epigrafe, e contiene anche l’errore nel dispositivo, dove le parti ricorrenti vengono indicate come se il ricorrente fosse uno solo. Va quindi disposta la correzione del provvedimento nei sensi auspicati nel ricorso, con contestuale ordine di annotazione.
Non si fa luogo a liquidazione di spese, trattandosi di un procedimento di natura amministrativa.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell’ordinanza di questa Corte n. 20304 del 2019, nel senso che alla p. 3 le parti siano indicate come «Giulia Bencivenga, Francesca Bencivenga e Livia Galassi», anziché come «Francesca, Giulia e Livia Galassi» e che nel dispositivo si indichi «condanna le ricorrenti», anziché «il ricorrente»; dispone che la presente ordinanza, ai sensi dell’art. 288, secondo comma, cod. proc. civ., venga annotata, a cura della cancelleria, sull’originale del provvedimento. Così deciso in Roma, nella camera di