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Ordinanza — n. 14380/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal dismissed due to invalid service of process preventing the 40-day opposition period from legally commencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14380/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation accepted the appeal by a lessee against a judgment declaring his opposition to a payment order inadmissible. The lessee argued that the 40-day deadline for opposition had not expired because the service of the payment order was defective, as the registered letter was never actually delivered to the recipient. The court ruled that without proof of the registered letter's dispatch, the period of complete service was invalid, rendering the entire notification procedure null and void. Consequently, the lower court's decision was quashed and the case remitted for retrial.

Regesto Legislator

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Art. 164 c.p.c.; Art. 149 c.p.c.: If the notification of a payment order is null due to lack of proof of the registered letter's dispatch, the period for filing an opposition cannot commence, and the opposition filed within the calculated timeframe is inadmissible.

Parole chiave

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service of process nullity registered letter dispatch proof opposition period calculation complete service requirement payment order enforcement concessionario di leasing opposizione tardiva contratto di locazione

Disposizioni normative citate

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Art. 164 c.p.c.
Art. 149 c.p.c.
articolo 149 c.p
Ragioni della decisione L’unico motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 149 c.p.c.
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Testo completo

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.28376/2022 R.G. proposto da : CONCILIETTI FABRIZIO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GERMANI FRANCESCO MARIA (GRMFNC57E26E340J) -ricorrente- contro ALICUDI SPV SRL, INTRUM ITALY SPA, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati BITELLI BARBARA (BTLBBR79B64A944M), BITELLI FEDERICA (BTLFRC71R42A944D) -controricorrenti- nonchè contro INTRUM ITALY S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1119/2022 depositata il16/05/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Fatti di causa 1.- Fabrizio Concilietti ha stipulato un leasing con Mediocredito Italiano spa, oggi Intesa San Paolo, avente ad oggetto una autovettura. La concedente, durante il rapporto di leasing , ha ottenuto decreto ingiuntivo per il pagamento di alcuni canoni, a cui ha fatto seguito l’opposizione del Concilietti, che ha contestato la somma assumendo l’intervenuta rinegoziazione del contratto. Tuttavia, su eccezione del Mediocredito, il Tribunale ha giudicato tardiva l’opposizione, e dunque l’ha dichiarata inammissibile.

La stessa decisione ha assunto la Corte di Appello. Ricorre per Cassazione il Concilietti con un motivo di ricorso. Intesa San Paolo si oppone con controricorso e memoria. Ragioni della decisione L’unico motivo di ricorso prospetta violazione dell’articolo 149 c.p.c. La tesi del ricorrente è che non si è perfezionato il procedimento di notifica, e che il termine dei 40 giorni per proporre l’opposizione, che decorre dalla computa giacenza, è stato calcolato erroneamente dal giudice di merito. In particolare, egli osserva che il decreto è stato notificato a mezzo posta; che il messo non ha trovato alcuno al recapito del destinatario e dunque ha depositato l’atto presso la casa comunale, spedendo nel contempo la raccomandata di avviso; che, secondo il notificatore, l’atto sarebbe stato disponibile , nel luogo del deposito, a partire dal 28.12.2018, e che dunque da tale data è iniziato il periodo di dieci giorni di compiuta giacenza, che è dunque maturato il 7.1.2019, e con la conseguenza ulteriore che, essendo stata notificata l’opposizione il 13.2.20219, il termine di 40 giorni ( a partire dal 7.1.2019) deve ritenersi rispettato.

A ciò si aggiunga che non è data prova della spedizione della raccomandata di avviso. Il motivo è fondato. La controparte, a dimostrazione che la spedizione della raccomandata di avviso è stata spedita, deposita solo una schermata delle Poste, da cui quella spedizione risulterebbe effettuata. La schermata è niente altro che un atto interno con cui chi spedisce annota una sua attività: è evidente che la prova di avere spedito la raccomandata di avviso è data solo dalla ricevuta di tale spedizione, che in atti manca. Con la conseguenza che, essendo il procedimento di notifica nullo, per difetto di un suo elemento essenziale, non è inidoneo a far decorrere il termine per l’opposizione.

Ossia, il termine per la opposizione non può decorrere dalla compiuta giacenza, posto che quest’ultima è invalidamente maturata. Il ricorso va dunque accolto e la decisione cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla Corte di