Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; judgment extinguished per Art. 391 of Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant, Ireti Spa, explicitly renounced the lawsuit in its illustrative memorandum. Although six grounds were raised regarding procedural violations and substantive law applications, the court noted the withdrawal rendered further examination unnecessary. Consequently, the judgment was extinguished under Article 391 of the Civil Procedure Code, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 cod. proc. civ.; When a party renounces the appeal in the illustrative memorandum, the cassation judgment is extinguished without substantive review of the merits.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5829/2021 R.G. proposto da: IRETI SPA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (gabielepafundi@ordineaavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it). -ricorrente- contro ETE NET 003 SRL, domiciliato ex lege in Roma, PiazzaC avour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati FOSSATI PAOLA (paola.fossati@pec.avvocatofossati.it), MEATTINI MASSIMO (massimo.meattini@pecd.avvocatomeattini.it). -controricorrente- nonchécontro ACQUE POTABILI SPA. -intimato- avverso la sentenza del Tribunale di G enova n. 2051/2020 depositata il 07/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. IRETI s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 2051/2020 del 7 dicembre 2020 del Tribunale di Genova, che aveva integralmente confermato la sentenza n. 3030/2017 del Giudice di Pace di Genova. Resiste con controricorso ETENET 003. Resta intimata Acque Potabili s.p.a.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente e parte resistente hanno depositato memoriA illustrative. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la società ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 320 cod. proc. civ. e 183, comma 6, cod. proc. civ.”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 2 e 4 della direttiva comunitaria n. 91/271, dell’art. 4 legge regionale n. 29/2007, nonché degli artt. 74, 101, 105 e 154 d.lg.s 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n. 102”.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ. e degli artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006”.
4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia “Violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli att. 113 cod. proc. civ., 1218 e 2697 cod. civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. 152/2006”.
5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia “Omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1375 e 1559 cod. civ. e dell’art. 154 del d.lgs. 152/2006”.
6. Con il sesto motivo la ricorrente denuncia “Omesso esame di documenti prodotti ex art. 360, comma 1, n. 5, nonché violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, dell’art. 4 della legge reg8ionale n. 29/2007, dell’art. 8 sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla legge 13/2009 e dell’art. 154 d.lgs. 152/2006”.
7. Vapregiudizialmente rilevato che nella memoria illustrativa la ricorrente società IRETI dichiara di rinunciare al ricorso. Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ. A norma dell’art. 391, secondo comma, cod. p roc . c iv ., le spese processuali vanno liquidate , come in dispositivo, in favore di parte controricorrente, con distrazione al difensore dichiara tosi antistatario. Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore dell’altra intimata, non avendo la medesima svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 1.400,00, di cui euro 1.200,00per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della parte controricorren