Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal of the lawsuit under Article 391 of the Civil Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal against the Tribunal of Genoa extinguished because the appellant, Ireti Spa, explicitly renounced the lawsuit in its illustrative memorandum. Although six grounds were raised regarding environmental and civil liability statutes, the procedural withdrawal rendered further examination unnecessary. Consequently, the judgment was declared extinct pursuant to Article 391 of the Civil Procedure Code, with no provision made for litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391 c.p.c.; When a party voluntarily renounces the appeal before the Court of Cassation, the proceedings are extinguished without examination of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 7166/2021 R.G. proposto da: IRETI SPA, elettivamente domiciliato in Roma Viale Giulio Cesare 14, presso lo studio dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE (gabrielepafundi@ordineavvocatiroma.org) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (alessandro.dellavalle@ordineavvgenova.it). -ricorrente- contro GERTRUDE WILCOX VIACAVA, SERICANO BARBARA, CHIORDA MARISA NORIS, PICCIRILLO ANNA, FAZZINI FRANCESCO. -intimati- avverso la sentenza del Tribunale di G enova n. 1357/2020 depositata il 07/09/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/02/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. IRETI s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza n. 1357/2020 del 7 settembre 2020 del Tribunale di Genova, che aveva integralmente confermato la sentenza n. 131/2018 del Giudice di Pace di Chiavari. Restano intimati Gertrude Wilcox Viacava, Sericano Barbara, Chiorda Marisa Noris, Piccirillo Anna, Fazzini Francesco.
2. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3, degli artt. 74, 101, 105 e 154 d.lgs. 152/2006 e dell’art. 2 del D.M. 30/9/2009 n.102”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli artt. 1175, 1218, 1374, 1375, 1453, 1559 e 2033 cod. civ. e degli artt. 105, 154 e 155 d.lgs. 152/2006”.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia “violazione o falsa applicazione ex art. 360, comma 1, n. 3 degli att. 113 cod. proc. civ. e 141, 147, 149, 154 e 155 del d.lgs. 152/2006”.
4. Va pregiudizialmente osservato che nella memoria illustrativa la ricorrente IRETI dichiara di rinunciare al ricorso. Va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.
5. Non è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio di cas