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Ordinanza — n. 14207/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on insurance subrogation, ruling lower court's factual findings are not reviewable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14207/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Sauna Center against the Milan Court of Appeal's decision rejecting AXA's subrogation claim. The lower court found that the sauna stove installed by Sauna Center caused the fire due to improper installation and temperature anomalies. The Cassation court held that the appellate court's detailed reasoning on causation was not manifestly infounded and that factual findings regarding evidence evaluation are not subject to review at this level.

Regesto Legislator

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Art. 385, comma 1, c.p.c.; Art. 118 disp. att. c.p.c.: The Court of Cassation cannot review the material facts or the judge's evaluation of evidence and causal links established by the court of first instance or appeal, provided the lower court's reasoning is not manifestly infounded.

Parole chiave

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insurance subrogation appellate review limits factual findings causal link evaluation manifestly infounded incendio colposo violazione del principio di celerità impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
8053 del 2014, alla cui motivazione può qui rinviarsi ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Nei confronti della AXA esse seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.:e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c.
comporta ope legis la duplice condanna della ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo la liquidazione operata in dispositivo.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
96, quarto comma, c.p.c.; (-) dichiara non luogo a provvedere in merito alle spese sostenute da Harvia Oy e Domenico Ripa; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R.
art. 1916 c.c
Olympus contro il rischio di danni da incendio, dopo avere indennizzato l ’ associazione assicurata esercitò l’azione di surrogazione ex art. 1916 c.c.
art. 360 bis c.p
Con provvedimento del 9.11.2023 è stata formulata propost a di definizione acceleratadal ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..
articolo 132 c.p
Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., ed è manifestamente infondato alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.
art. 118 disp. att. c.p
8053 del 2014, alla cui motivazione può qui rinviarsi ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c..
art. 380 bis c.p
Inoltre, la conformità tra la presente sentenza e la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. Un., n. 8053 del 2014
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 16/02/2012
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 30788/21proposto da: -) Sauna Center di Erba Giovanni C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Mirco Minardi ; -ricorrente - contro -) AXA Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoMauro Fumagalli; -controricorrente - nonché -) Harvia Oy, in persona del legale rappresentante pro tempore,domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocato Marco Spada; -controricorrente - nonché -) Ripa Domenico , domiciliato ex lege all ’ indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Angelo Fortuna ; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano 10 maggio 202 1 n. 1485; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024dal Consigliere relatore dott.

Marco Rossetti. Oggetto: surrogazione assicurativa ex art.1916 c.c. - valutazione degli indizi da parte del giudice di merito - censurabilità in Cassazione -limiti.FATTI DI CAUSA 1. L’esposizione dei fatti sarà limitata alle sole circostanze ancora rilevantiin questa sede. Nel 2015 un incendio danneggiò gravemente i locali ove svolgeva la propria attività l’Associazione Sportiva Olympus. La società AXA s.p.a., che aveva assicurato la A.S. Olympus contro il rischio di danni da incendio, dopo avere indennizzato l ’ associazione assicurata esercitò l’azione di surrogazione ex art. 1916 c.c. nei confronti della società Sauna Center s.a.s., assumendo che quest ’ ultima dovesse ritenersi responsabile dell’accaduto, per avere installato in modo imperito una stufa per sauna,dalla quale si sprigionò l’incendio.

La Sauna Center si costituì,negando la propria responsabilità. In subordine, chiese di essere tenuta indenne dalla ditta produttrice della stufa, la società Harvia Oy, ovvero da Domenico Ripa, incaricato dell’installazione della stufa.

2. Con sentenza 3.4.2019 n. 809 il Tribunale di Monza accolse la domanda. La sentenza fu appellata dalla Sauna Center.

3. Con sentenza 10.5.2021 n. 1485 la Corte d’appello di Milano rigettò il gravame. La Corte ritenne che la causa dell ’ incendio andasse ravvisata nella stufa fatta installare dalla Sauna Center all’interno dei localiin uso alla Olympus. Trasse questa conclusione dai seguenti argomenti: -) l’incendio divampò nell’area ove era stata installata la nuova stufa; -) l’incendio divampò poche ore dopo l’installazione della nuova stufa; -) immediatamente prima del divampare dell’incendio il termometro del locale sauna (ove la stufa era stata installata) segnalava una temperatura di 130°, anomala e ben differente rispetto a quella indicata dal termostato esterno alla stufa, da ritenersi perciò falsata; -) ciò dimostrava che il nuovo impianto era stato raccordato in modo imperito agli elementi esterni preesistenti (termostato, centralina elettrica) destinati ad assicurarne il funzionamento;-) l’installazione della stufa era stata di durata “ assolutamente contenuta” (un ’ ora e mezza), incompatibile con le attività di verifica e controllo che una perita esecuzione dell’opera avrebbe richiesto; -) il rapporto redatto dall’installatore non dava conto dell’effettuazione di un accurato collaudo.

3. La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Sauna Center s.a.s. con ricorso fondato su due motivied illustrato da memoria. La AXA, Domenico Ripa e la Harvia OY (questi ultimi due chiamati in causa) hanno resistito con controricorso. La Harvia Oy ha deposito memoria.

4. Con provvedimento del 9.11.2023 è stata formulata propost a di definizione acceleratadal ricorso, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c.. La società ricorrente, con atto ritualmente depositato , ha chiesto che il ricorso sia deciso, sicché ne è stata disposta la trattazione in adunanza. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Col primo motivo la società ricorrente prospetta la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e 40 c.p., in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c.”.

Nell’illustrazione del motivo si sostiene che la Corte d’appello, nel ritenere che la causa dell’incendio andasse ravvisata nell’opera della Sauna Center, aveva attribuito valore ad indizi privi dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; che in ogni caso la sussistenza della prova d ’ una condotta colposa in capo ai dipendenti della Sauna Center non bastava a ritenere provato che proprio quella condotta fu la causa dell ’ incendio; che erano rimaste ignote le ragioni per le quali la stufa installata dalla Sauna Center iniziò a generare un calore sempre maggiore; che la temperatura del locale sauna rilevata dal termostato ambientale era un indizio non preciso; che non precisi, o non gravi, erano anche gli altri elementi indiziari valorizzati dalla Corte d’appello, ed in particolare la contiguità temporale tra l’incendio e l’installazione della stufa. 1.1.

Il motivo è inammissibile. Esso, infatti , sotto le vesti della violazione di legge maschera una censura diretta contro la valutazione delle prove e degli indizi per come compiuta dalla Corte d’appello. Non è,tuttavia, consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747;

Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004; Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”). 1.2.

Non decisivo è il richiamo, compiuto dalla società ricorrente, ai princìpi stabiliti da questa Corte circa i presupposti (ed i limiti) entro i quali è denunciabilein sede di legittimità la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.. È bene ricordare a tal riguardo che questa Corte non ha mai affermato che la valutazione con cui il giudice di meritoabbia reputato “ gravi ” , “ precisi ” e “concordanti” gli indizi a sua disposizione (ovvero ne abbia escluso la gravità, la precisione e la concordanza) possa essere sindacat a sic et simpliciter in sededi legittimità.

Questa Corte ha affermato un principio ben diversoe, cioè , che la possibilità di censurare in sede di legittimità la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntivaricorre solo in due ipotesi limitate e residual i . 1.2.1. La prima ipotesi è che il giudice di merito, dopo aver egli stesso qualificato come “gravi, precisi e concordanti” gli indizi disponibili, ne escluda l’efficacia probatoria; oppure nell’ipotesi speculare in cui il giudice, dopo aver egli stesso qualificato gli indizi disponibili come “non gravi, imprecisi e discordanti”, li utilizzi come fonte di prova. 1.2.2.

La seconda ipotesi è rappresentatadal c.d. “vizio di sussunzione”. Tale vizio tuttavia ricorre non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, come mostra di ritenere la ricorrente. Il vizio di sussunzione ricorre quando il giudice di merito pervenga al giudizio di “gravità, precisione e concordanza ” degli indizi violando il corretto metododi valutazione di tali concetti, vale a dire: (a) applicando il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; (b) stimando il grado di probabilità dell’ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; (c) mettendo in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.

È il rispetto di questa metodologia valutativa che la Corte di cassazione può sindacare sotto il profilo del vizio di sussunzionee non certo l’esito finale cui il giudice di merito sia approdato [ex multis, in tal senso, Sez. U, Sentenza n. 1785 del 24/01/2018, § 4.1, lettera (bb), della motivazione, richiamata dalla stessa ricorrente; nonché Sez. 3, Sentenza n. 20417 del 14/07/2023; Sez. 1, Ordinanza n. 13209 del 30/06/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 354 6 del 13/02/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3541 del 13/02/ 2020 ; Sez. 3 - , Sentenza n. 19485 del 04/08/2017].La critica al ragionamento presuntivo svolto dal giudice di merito non è, invece, sindacabile in sede di legittimità quando “si concreta o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (…), o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (così Cass. sez. un., 1785/18, cit.).

La valutazione degli indizi compiuta dal giudice di merito, dunque, è incensurabile non solo quando sia l’unica possibile, ma anche quando sia solo una tra le tante plausibili. 1.3. Nel caso di specie, non ricorre nessuna delle due ipotesi ricordate al § 1.2.2 che precede. La prima non è stata nemmeno prospettata; quanto alla seconda, rileva questa Corte che l’intero primo motivo di ricorso censura il risultato della valutazione indiziaria, ma non il metodo. Metodo che, lo si rileva ad abundantiam, in ogni caso non fu scorretto. La Corte d’appello, infatti , ha valutato gli indizi a disposizione mettendo in relazione gli uni con gli altri ed ha tratto da essi inferenze probabilistiche non illogiche e non scarsamente probabili.

2. Il secondo motivo prospetta la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., ed è manifestamente infondato alla luce della nota sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053 del 2014, alla cui motivazione può qui rinviarsi ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.. 2.1. Nella sentenza impugnata,infatti, la motivazione non solo non manca, ma anzi è diffusa ed estesa: sicché a torto la società ricorrente invoca la incomprensibilità di una sentenza la quale si diffonde per molte pagine a motivare sul nesso di causa.Lo stabilire, poi, se le prove raccolte consentissero o meno quella conclusione non è questione sindacabilequesta sede. 3.Le spese del presente giudizio di legittimità sono regolate come segue. 3.1.

Nei confronti della AXA esse seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c.:e sono liquidate nel dispositivo. 3.2. Nei confronti della Harvia Oy e di Domenico Ripa non è luogo a provvedere: infatti, sebbene il ricorso per cassazione sia stato notificato anche ad essi, nessuna impugnazione è stata proposta contro di loro. Pertanto, nemmeno l ’ eventuale accoglimento del ricorso avrebbe potuto nuocere alla Harvia Oy ed a Domenico Ripa, sulla cui estraneità ai fatti si era formato il giudicato. Ne consegue che le spese da questi sostenute per la non necessaria difesa nel presente giudizio (ove non si voglia rilevare che, in questo modo, tali destinatarie della notifica del ricorso neppure abbiano assunto la qualità di parti nel presente giudizio: tra le altre, Cass.

Sez. 3, Sentenza n. 2208 del 16/02/2012) non sono ripetibili né per soccombenza (la Sauna Center non è “soccombente”nel presente giudizio di legittimità rispetto alla H arvia Oy e Domenico Ripa), né per causalità (la scelta di notificare controricorso da parte della Harvia Oy e di Domenico Ripa non fu necessitata dal ricorso proposto dalla Sauna Center). 3.3. Inoltre, la conformità tra la presente sentenza e la proposta di definizione accelerata ex art. 380 bis c.p.c. comporta ope legis la duplice condanna della ricorrente ex art. 96, commi terzo e quarto, c.p.c., secondo la liquidazione operata in dispositivo.

P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) condanna Sauna Center di Erba Giovanni C. s.a.s. alla rifusione in favore di AXA Assicurazioni s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 5.800, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Sauna Center di Erba Giovanni C. s.a.s. al pagamento in favore di AXA Assicurazioni s.p.a., ex art. 96, terzo comma, c.p.c., della somma di euro 5.800; (-) condanna Sauna Center di Erba Giovanni C. s.a.s. al pagamento in favore della Cassa delle Ammende della somma di euro 5.000 ex art. 96, quarto comma, c.p.c.; (-) dichiara non luogo a provvedere in merito alle spese sostenute da Harvia Oy e Domenico Ripa; (-) ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera