Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14186/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility of unjust enrichment action due to subsidiary nature under Civil Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14186/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the lower court's dismissal of an unjust enrichment claim. The appellant argued that the facts were undisputed and the trial court erred by not reclassifying the claim under the typical action for repayment of undue payment. The court held that the lower court correctly identified the existence of a contractual relationship, making the subsidiary action for unjust enrichment inadmissible under Article 2042 of the Civil Code.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2042 cod. civ.; Art. 2033 ss. cod. civ.: The action for unjust enrichment is subsidiary to the typical action for repayment of undue payment and is inadmissible when a contractual relationship exists, even if null, between the parties.

Parole chiave

Generato dall'IA
unjust enrichment repayment of undue payment subsidiary action contractual relationship Civil Code Article 2042 inadmissibility jura novit curia ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 113 cod. proc. civ.
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione di legge in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. - jura novit curia”.
Art. 2041 cod. civ.
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha rigettato la sua domanda, proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 cod. civ. e deduce che siccome i fatti di causa erano pacifici e non contestati tra le parti, ben avrebbe potuto il giudicante procedere alla loro riqualificazione da 2041 e 2033 cod.
Art. 2042 cod. civ.
187/2018 il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda, sul rilievo che nel caso di specie era configurabile l’azione tipica di ripetizione dell’indebito, per cui l’esperita azione di indebito arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ex art. 2042 cod. civ., era inammissibile.
Art. 2033 cod. civ.
Art. 384 cod. proc. civ.
Rispetto alla motivazione correttamente svolta secondo il surriferito iter logico ed argomentativo , risulta ultroneo e sovrabbondante il riferimento ad un rapporto “ancorché nullo”, dal quale dunque l’impugnata sentenza va emendata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 cod. proc. civ.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod.
art. 2042 cod. civ
187/2018 il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda, sul rilievo che nel caso di specie era configurabile l’azione tipica di ripetizione dell’indebito, per cui l’esperita azione di indebito arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ex art. 2042 cod. civ., era inammissibile.
art. 113 cod. proc. civ
Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione di legge in relazione all’art. 113 cod. proc. civ.
art. 2041 cod. civ
Lamenta che erroneamente la corte di merito ha rigettato la sua domanda, proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 cod. civ.
art. 384 cod. proc. civ
Rispetto alla motivazione correttamente svolta secondo il surriferito iter logico ed argomentativo , risulta ultroneo e sovrabbondante il riferimento ad un rapporto “ancorché nullo”, dal quale dunque l’impugnata sentenza va emendata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 05/06/2020, n. 10810
Cass., 05/06/2020, n. 10810), per l’effetto ha correttamente applicato al caso di specie il principio di sussidiarietà ex art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31913/2020 R.G. proposto da: FERRETTO FEDERICA, domiciliata presso l'avvocato CIOLINO MICHELE (michele.ciolino@rovigoavvocati.it)che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso. -ricorrente- contro TIENGO BIANCA, domiciliata presso l'avvocato MUNARI GIANFRANCO (gianfranco.munari@rovigoavvocati.it)che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- nonchè contro GUARNIERI ALDO, domiciliato presso l'avvocato BRUSAFERRO MICHELE (michele.brusaferro@rovigoavvocati.it), che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso. -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n. 2825/2020 depositata il 28/10/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE. FATTI DI CAUSA 1. Ferretto Federica conveniva Tiengo Bianca avanti al Tribunale di Rovigo per far accertare il suo arricchimento senza causa, dovuto all’incasso di assegni emessi dalla propria madre, defunta, Fermagli Dea. Si costituiva resistendo Tiengo Bianca, chiedendo ed ottenendo autorizzazione alla chiamata in causa in manleva del figlio avvocato Guarnieri Aldo, prospettando che l’avvocato Guarnieri le aveva ceduto le somme a suo tempo ottenute quale corrispettivo di prestazioni professionali svolte a favore di Fermagli Dea.

Si costituiva resistendo Guarnieri Aldo. 1.1. Con sentenza n. 187/2018 il Tribunale di Rovigo rigettava la domanda, sul rilievo che nel caso di specie era configurabile l’azione tipica di ripetizione dell’indebito, per cui l’esperita azione di indebito arricchimento, stante la sua natura sussidiaria ex art. 2042 cod. civ., era inammissibile.

2. Avverso la sentenza Ferretto Federica proponeva appello avanti alla Corte d’Appello di Venezia. Si costituivano resistendo Tiengo Bianca e Guarnieri Aldo. 2.1. Con sentenza n. 2825/2020 del 28 ottobre 2020 la Corte d’Appello di Venezia rigettava il gravame, confermando integralmente la sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza d’appello Ferretto Federica propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resistono con separati controricorsi Tiengo Bianca e Guarnieri Aldo.

4. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. I resistenti hanno depositato memorie illustrative. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente denuncia “Violazione di legge in relazione all’art. 113 cod. proc. civ. - jura novit curia”. Lamenta che erroneamente la corte di merito ha rigettato la sua domanda, proposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 2041 cod. civ. e deduce che siccome i fatti di causa erano pacifici e non contestati tra le parti, ben avrebbe potuto il giudicante procedere alla loro riqualificazione da 2041 e 2033 cod. civ., secondo il principio jura novit curia.

2. Il motivo è infondato, nei termini e con le precisazioni che seguono. Con recente arresto, le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 33954/2023) hanno affermato che “Ai fini della verifica del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all’art. 2042 cod. civ., la domanda di arricchimento è proponibile ove la diversa azione, fondata sul contratto, su legge ovvero su clausole generali, si riveli carente ab origine del titolo giustificativo. Viceversa, resta preclusa nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l’esistenza del pregiudizio subito, ovvero in caso di nullità del titolo contrattuale, ove la nullità derivi dall’illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l’ordine pubblico”.

Al punto 6 della citata sentenza le Sezioni Unite precisano inoltre che, pur nella incontestata ovvero dimostrata esistenza del contratto, se il rigettodella domanda fondata sul contratto stesso sia derivato “dalla mancata prova da parte del contraente del danno derivante dall’altrui condotta inadempiente”, allora “la domanda di arricchimento resta preclusa in ragione della clausola di cui all’art. 2042 cod.civ.”.

3. Orbene, l’impugnata sentenza (v. p. 7e ss.): -ha anzitutto evidenziato che i fatti di causa non sono pacifici tra le parti, dato che, secondo la odierna ricorrente , non esisterebbe alcun titolo in forza del quale la Tiengo avrebbe dovuto percepire somme dalla di lei madre Fermagli Dea, mentre, secondo gli odierni resistenti, esisterebbe un rapporto obbligatoriotra le parti; -ha poi rilevato che l’esborso patrimoniale da parte di Fermagli Dea in favore di Tiengo Bianca sarebbe avvenuto, come provato dalle matrici degli assegni a tal fine emessi, “a saldo posizioni legalial 6.05.2022”; -ha poi conseguentemente e correttamente concluso, confermando la sentenza di primo grado, nel senso per cui “Federica Ferretto avrebbe dovuto esperire l’azione di restituzione di indebito oggettivo o soggettivo (e che presupponeva, appunto, la sussistenza di un rapporto, ancorché nullo), e non quella di arricchimento senza causa , che tale rapporto non presupponeva e che erroneamente era stata così esperita in assenza del requisito della residualità” (v. p. 8 sentenza impugnata).

Pertanto, la corte d’appello ha afferma t o l’esistenza di un rapporto contrattuale e la conseguente possibile esperibilità dell’azione tipica, a carattere restitutorio, di ripetizione dell’indebito, secondo le regole previste dagli artt. 2033 ss. cod. civ., applicabile quando detta prestazione abbia avuto ad oggetto una somma di denaro o cose di genere ovvero, infine, una cosa determinata (cfr. Cass., 05/06/2020, n. 10810), per l’effetto ha correttamente applicato al caso di specie il principio di sussidiarietà ex art. 2042 cod. civ., come interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, ed ha quindi ritenuto inammissibile l’azione di indebito arricchimento esperita dalla originaria attrice ed odierna ricorrente Federica Ferretto.

Rispetto alla motivazione correttamente svolta secondo il surriferito iter logico ed argomentativo , risulta ultroneo e sovrabbondante il riferimento ad un rapporto “ancorché nullo”, dal quale dunque l’impugnata sentenza va emendata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 384 cod. proc. civ.

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente Tiengo, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Guarnieri, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.200,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello s