Ordinanza Interlocutoria — n. 14175/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6774/2021 proposto da: GIUSEPPE DI PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE ANATRIELLO e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, in Roma, via Albalonga n. 7 Pec: raffaeleanatriello@avvocatinapoli.legalmail.it clementinopalmiero@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato – avverso la sentenza n. 2870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere ANNAMOSCARINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 702 c.p, art. 291 c.p; Ordinanza Interlocutoria — n. 14175/2024 — snciv · Corte di Cassazione: 7 Pec: raffaeleanatriello@avvocatinapoli.legalmail.it clementinopalmiero@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato – avverso la sentenza n. 2870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere ANNAMOSCARINI;
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 6774/2021 proposto da: GIUSEPPE DI PINTO, rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE ANATRIELLO e con il medesimo elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato CLEMENTINO PALMIERO, in Roma, via Albalonga n. 7 Pec: raffaeleanatriello@avvocatinapoli.legalmail.it clementinopalmiero@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro Ministero dell'Interno; -intimato – avverso la sentenza n. 2870/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 17/08/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2023 dal Consigliere ANNAMOSCARINI;
Rilevato che: Giuseppe Di Pinto con ricorso ex art. 702 c.p.c. convenne il Ministero dell’Interno davanti al Tribunale di Napoli per sentir annullare il decreto ministeriale che gli aveva negato l’ammissione ai benefici di cui alla legge n. 302 del 1990 in favore delle vittime della criminalità organizzata di stampo mafioso; il Tribunale accolse il ricorso ritenendo l’estraneità del ricorrente ad ambienti criminali, sia di stampo camorristico sia di criminalità comune, e la non contestualità del delitto di cui era rimasto vittima, oltre che l’ esiguità d ella pena inflittagli a seguito di reato di ricettazione, con quello di cui aveva in passato risposto; a seguito di appello del Ministero, la Corte d’Appello di Napoli con sentenza n. 2870 pubblicata in data 17/8/2020, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto il gravame proposto dal Ministero dell’Interno e, per l’effetto,ha rigettato la domanda del Di Pinto; avverso la sentenza il Di Pinto propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi; il Ministero dell’Interno resta intimato; il ricorso è assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis. 1c.p.c. il ricorrente ha depositato memoria.
Considerato che: il Collegio rileva preliminarmente che il ricorso è stato notificato non al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ma presso l’Avvocatura Distrettuale di Napoli,sicché la notifica è nulla ; in base alla giurisprudenza di questa Corte ne è ammissibile la rinnovazione presso l’Avvocatura Generale dello Stato, ponendosi una diversa soluzione in contrasto con il principio di ragionevoledurata del processo(Cass., S.U., n. 608 del 15/1/2015); la nullità della notifica è sanabile sia quando il ricorrente vi provveda di propria iniziativa, anticipando l’ordine contemplato dall’art. 291 c.p.c., sia quando agisca in esecuzione di esso, senza che rilevi che alla rinnovazione si provveda posteriormente alla scadenza del termine per impugnare (Cass., L, n. 710 del 18/1/2016;Cass. 1, n. 6300 del 2/3/2023); da quanto premesso discende la necessità di disporre l’ordine di rinnovo della notifica del ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina la rinnovazione della notifica del ricorso al Ministero dell’Interno presso l’Avvocatura Generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia a nuovo ruolo. Così deciso in Roma