Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 14156/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for improper set-off due to lack of certainty in counter-claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 14156/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation rejected Anxur Tours SRL's appeal against Santander Consumer Bank regarding a dispute over salary deductions and alleged misappropriation. The lower court correctly denied improper set-off because the counter-claim for misappropriation lacked legal certainty, a requirement shared with proper set-off despite the different nature of the relationships involved. The court held that the appellate court did not err in refusing to allow the set-off without proof of the counter-claim's certainty.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1241 cod. civ.; Art. 360 n. 3 cod. proc. civ.: Improper set-off requires the same certainty and enforceability as proper set-off, and the distinction lies in the autonomy of the underlying relationships, not the certainty of the claims.

Parole chiave

Generato dall'IA
improper set-off legal certainty counter-claim salary deduction misappropriation Cassation appeal civil procedure indennizzo pecuniario

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 3, cod. proc. civ.
Con un unico motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt.
Artt. 648 e 655 cod. proc. civ.
civ., in relazione agli artt. 648 e 655 cod. proc. civ. Lamenta che erroneamente la corte di merito, pur riconoscendo in astratto il suo diritto ad invocare la cd.
Art. 1241 cod. civ.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13
Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 12/05/2006, n.11030
Cass., 30/03/2010, n. 7624
Cass., 30/03/2010, n. 7624).
Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148
Cass., 24/05/2006, n. 12362
24148; quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n.
Cass., 23/05/2014, n. 11511
12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n.
Cass., 13/06/2014, n. 13485
11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).
Cass., Sez. U n., 20/02/2020, n. 4315
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25534/2020 R.G. proposto da: ANXUR TOURS SRL, domiciliato ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato D'AMBROSIO MASSIMO (massimo@pec.studiolegaledambrosio.com) giusta procura speciale allegata al ricorso. -ricorrente- contro SANTANDER CONSUMER BANK SPA. -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Torino n. 738/2020 depositata il 22/07/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/03/2024 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA 1. Anxur Tour s.r.l. proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto nei suoi confronti da Santander Consumer Bank s.p.a., in particolare allegando che se, da un lato, il proprio dipendente le aveva ceduto in favore di Santander il quinto dello stipendio sui crediti futuri a percepire in costanza del rapporto di lavoro, per altro verso il medesimo si era illecitamente appropriato di un ingente quantitativo di denaro, condotta in relazione alla quale aveva patteggiato la pena; sussisteva pertanto la possibilità di compensazione cd. atecnica tra crediti retributivi e crediti risarcitori.

Si costituiva resistendo la banca opposta.

2. Disposto il mutamento del rito da ordinario a sommario, con ordinanza del 27/09/2018 il Tribunale di Torino rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo opposto. 3.Avverso tale ordinanza Anxur Tours proponeva appello, ex art. 702 quatercod. proc. civ. Si costituiva la banca chiedendo il rigetto dell’interposto gravame.

4. Con sentenza n. 738/2020 del 22 luglio 2020 la Corte d’Appello di Torino rigettava l’appello.

5. Avverso tale sentenza Anxour Tours propone ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Banca Santander resta intimata.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1, cod. proc. civ. Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con un unico motivo la società ricorrente denuncia violazione di legge ex art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 648 e 655 cod. proc. civ. Lamenta che erroneamente la corte di merito, pur riconoscendo in astratto il suo diritto ad invocare la cd. compensazione atecnica o impropria, in concreto non l’ha ritenuta praticabile, sul rilievo dell’assenza di certezza del controcredito opposto in compensazione.

2. Il motivo è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare che “ La compensazione impropria o atecnica sussiste quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto e - diversamente dalla compensazione "propria" di cui agli artt. 1241 ss. cod. civ., che presuppone autonomia dei rapporti da cui nascono i contrapposti crediti delle parti (i quali si estinguono per quantità corrispondenti fin dal momento in cui vengono a coesistere) -dà luogo a un mero accertamento di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza.

Questa compensazione impropria, pur potendo generare un risultato analogo a quello della compensazione propria, non è soggetta alla disciplina tipica - sia processuale sia sostanziale - della compensazione regolata dagli artt. 1241 ss. cod. c iv. e il giudice può peraltro procedere all'accertamento contabile del saldo finale delle contrapposte partite senza che siano necessarie l'eccezione di parte o la domanda riconvenzionale (Cass., 14/09/2022, n. 27030 ; Cass., 26/04/2018, n. 10132; Cass., 29/08/2012, n. 14688). 2.1. Secondo questo orientamento, quindi, l’operatività della compensazione presuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono le contrapposte ragioni di credito delle parti, sicché tale istituto non trova applicazione in presenza di obbligazioni scaturenti dal medesimo rapporto giuridico, ancorché complesso, o da rapporti accessori: in questi casi ha invece luogo il diverso fenomeno della c.d. compensazione impropria (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, come tale sottratto all’applicazione della disciplina della compensazione vera e propria. 2.2.

E’ stato inoltre precisato che, ai fini della applicazione dell’istituto, è onere della parte che la invoca allegare e provare le rispettive voci di credito, nonché la certezza del proprio credito opposto in compensazione (Cass., 15/12/2020, n. 284649); il giudice adito può procedere all’accertamento del saldo contabile solamente sulla base di circostanze tempestivamente dedotte in giudizio, diversamente verificandosi un illegittimo ampliamento del thema decidendum : di conseguenza, anche nell’ambito della compensazione impropria permane l’onere, a carico della parte interessata, di allegare e provare le rispettive voci di credito nel rispetto del principio del contraddittorio (Cass., 12/05/2006, n.11030;

Cass., 30/03/2010, n. 7624).

3. Orbene, nel caso di specie la corte territoriale ha affermato espressamente: “l’appellante [ed odierna ricorrente] deduce di aver opposto una compensazione impropria; ciò non significa che essa possa essere opposta in assenza delle condizioni che consentono di far valere la compensazione propria e che, in particolare, essa possa attuarsi anche allorquando il credito opposto in compensazione sia privo dell’attributo della certezza. Infatti, ciò che distingue la compensazione propria da quella impropria è il dato dell’autonomia dei rapporti ai quali i crediti ed i debiti delle parti si riferiscono, non il fatto che questi debbano essere certi” (p. 12 della sentenza impugnata). 3.1.

Tale motivazione, congrua e scevra da vizi logico- giuridici, resiste al sindacato di legittimità. La suindicata ratio decidendi dell’impugnata sentenza è infatti conforme agli insegnamenti di questa Suprema Corte, secondo cui la differenza tra la compensazione cd. atecnica o impropria è data dal fatto che essa, a differenza delle altre forme di compensazione, non postula e non richiede, sotto il profilo sostanziale, l’autonomia dei rapporti cui i crediti si riferiscono, né, sotto il profilo processuale, la proposizione di una eccezione in senso stretto e neppure di una apposita domanda riconvenzionale; per contro, essa richiede, al pari delle altre ipotesi di compensazione, la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 1241 cod. cod., tra cui, in particolare, liquidità - che include il requisito della certezza- ed esigibilità dei crediti opposti in compensazione. 3.2.

Per il resto, sotto la formale invocazione della violazione di legge, la società ricorrente sollecita sostanzialmente un riesame del fatto e della prova sotto il profilo della mancata certezza del credito, profilo valutato dal giudice di merito con motivazione che non può più essere riesaminata in sede di legittimità (cfr., quanto al riesame del merito, Cass., Sez. Un., 25/10/2013, n. 24148; quanto alla revisione dell’apprezzamento delle prove, Cass., 24/05/2006, n. 12362; Cass., 23/05/2014, n. 11511; Cass., 13/06/2014, n. 13485).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Non è luogo a provvedere in ordine alle spese, non avendo parte resistente svolto attività difensiva. Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto(Cass., Sez. U n . , 20 /02/ 2020 , n. 4315 ).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma