Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 14046/2024 — snciv Generato dall'IA

Sentenza — n. 14046/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 14046/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

onunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 7008/21proposto da: -) Nardi Maurizio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Andrea De Cadilhac, Roberto Longo e Paolo Giovanni Bernardini; -ricorrente - contro -) Zurich Insurance PLC - Rappresentanza generale per l ’ Italia , in persona del procuratore speciale Pierfranco Gabasio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Alessio Totaro , Claudio Perrella e Nicola Adragna; -controricorrente - nonché -) Pirrotti Broker s.r.l.;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 1888 c.c, art. 2712 c.c, art. 2203 c.c, art. 2204 c.c, art. 360 c.p, art. 112 c.p; Sentenza — n. 14046/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La causa, fissata per la decisione nell’adunanza camerale del 13 giugno 2023, con ordinanza interlocutoria 7.7.2023 n. 19394 è stata rinviata alla pubblica udienza, affinché fosse ivi esaminata la questione di diritto concernente l’idoneità della e-maila fungere da “prova scritta”ai sensi dell’art.1888 c.c..

Parole chiave

Generato dall'IA
assicurazione contro le malattie e gli infortuni assicurazione contro il furto rischio assicurato assicurazione del trasporto lacuna assicurativa polizza assicurativa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 1888 c.c
a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato,in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie “l’estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art.
art. 2712 c.c
Con una seconda censura deduce che in ogni caso la e-mail inviata da Flavio Volpi al broker costituiva una “riproduzione”ai sensi dell’art. 2712 c.c., che in quanto non contestata il giudice di merito non poteva perciò espungere sic et simpliciter dal novero delle fonti di prova o degli indizi.
art. 2203 c.c
E poiché il controricorso è stato proposto dalla “Rappresentanza Generale per l’Italia”della società Zurich Insurance PLC, deve ritenersi, in base all’univoca prospettazione operatane dal suo autore,che chi ha conferito la procura fosse un institore ai sensi dell’art. 2203 c.c.
art. 2204 c.c
e, di conseguenza , senz’altro legittimato al conferimento della procura al difensore, giusta la previsione dell’art. 2204 c.c..
art. 360 c.p
Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n.
art. 112 c.p
e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e-mail inviata dal funzionario di Zurich Dott.
articolo 1888 c.c
a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato,in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie “l’estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art.
art. 214 c.p
Infatti, una cosa è contestare la provenienza d ’ un documento (eccezione riservata alla parte: art. 214 c.p.c.), ben altra è contestare che quel documento soddisfi il requisito della forma scritta (eccezione rilevabile d’ufficio).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

onunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso n. 7008/21proposto da: -) Nardi Maurizio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodagli avvocati Andrea De Cadilhac, Roberto Longo e Paolo Giovanni Bernardini; -ricorrente - contro -) Zurich Insurance PLC - Rappresentanza generale per l ’ Italia , in persona del procuratore speciale Pierfranco Gabasio, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dagli avvocati Alessio Totaro , Claudio Perrella e Nicola Adragna; -controricorrente - nonché -) Pirrotti Broker s.r.l.;

Milano Assicurazioni s.p.a.; -intimate - avverso la sentenza della Corte d’appello diMilano 4 gennaio 2021 n. 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3 aprile 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Luisa De Renzis,che ha concluso per il rigetto del ricorso; uditi gli Avvocati Paolo Giovanni Bernardini e Nicola Adragna, rispettivamente per la parte ricorrente e per la Zurich; Oggetto: contratti di assicurazione -requisito della forma scritta - scambio di e - mail -idoneità - presupposti.FATTI DI CAUSA 1.

Maurizio Nardi è un autotrasportatore. Nel 2009, per il tramite del broker Pirrotti Broker s.r.l. (di seguito, “la Pirrotti”) stipulò con la società Zurich Insurance PLC (di seguito, “ la Zurich ” ) un contratto di assicurazione contro il rischio di furto della merce trasportata.

2. Il 18.4.2010 Maurizio Nardi subì il furto di due motrici e di un rimorchio contenente un carico di medicinali, a lui affidati per il trasporto. Il mittente chiese di essere risarcito per la perdita del carico ed il vettore chiese al proprio assicuratore di essere manlevato rispetto a tale pretesa. La Zurich, tuttavia, rifiutò il pagamento dell’indennizzo, opponendo che il contratto di assicurazione escludeva dalla copertura i danni derivanti dal furto di medicinali.

3. Nel 2013 Maurizio Nardi convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Milano le società Zurich e la Pirrotti chiedendone la condanna , in solido o in via alternativa,al pagamento dell’indennizzo e/o al risarcimento del danno. Nella sostanza l’attore dedusse che l’estensione della copertura al rischio di furto di medicinali doveva ritenersi operante per effetto di uno scambio di e- mail tra il broker ed un funzionario della Zurich , avvenuto nel 2009. In subordine, dedusse che la mancata estensione della copertura doveva ascriversi a responsabilità del broker , per non avere saputo offrire all’assicurato un contratto adatto alle sue esigenze assicurative.

4. I convenuti si costituirono contestando la domanda; la Pirrotti in subordine chiese di essere manlevata dal proprio assicuratore della responsabilità civile, ovvero la società Milano Assicurazioni s.p.a., che provvide a chiamare in causa. Anche la Milano si costituìritualmente.

5. Con sentenza 4.9.2018 n. 8835 il Tribunale di Milano accolse la domanda nei confronti della Zurich e la rigettò nei confronti della Pirrotti.Il Tribunale ritenne che il rischio avveratosi fosse coperto dalla polizza per effetto delle modifiche ad esse apportate su richiesta del broker, richiesta dimostrata dallo scambio di messaggi di posta elettronica tra il brokere Fulvio Volpe, funzionariodella Zurich.

6. La sentenza fu appellata da Maurizio Nardi in via principale (al fine di sentir condannare anche la Pirrotti, quale corresponsabile, “a pagare la differenza fra il danno da esso Nardieffettivamente subito e quanto pagatogli da Zurich in forza dell’appellata sentenza”, lamentando altresì la “ erronea regolamentazione delle spese processuali”), e dalla Zurich in via incidentale (per essere sollevata da ogni responsabilità, in assenza di stipula dell’estensione della polizza assicurativa al trasporto dei medicinali, “dato che il contratto doveva essereprovato per iscritto e che le mail prodotte in atti non integravano una prova scritta, in quanto non potevano considerarsi ‘sottoscritte’ ”).

7. Con sentenza 4.1.2021 n. 5 la Corte d’appello accolse il gravame incidentale; rigettò la domanda nei confronti della Zurich e la accolse nei confronti della Pirrotti, che condannò al pagamento in favore dell’attore della somma di euro 11.800,00, oltre accessori; dichiarò inammissibile la domanda di manleva della Pirrotti contro la Milano Assicurazioni; compensò le spese del doppio grado tra Maurizio N ardi e la Zurich ; condannò la Pirrotti a rifondere a Maurizio Nardile spese del doppio grado, con compensazione delle stesse tra la Pirrotti e la Milano Assicurazioni.

8. La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), osservò:

a) il gravame incidentale della Zurich era da ritenersi fondato,in quanto, dovendo il contratto di assicurazione essere provato per iscritto ai sensi dell’art. 1888 c.c., nella specie “l’estensione della polizza (modificativa di un’espressa previsione contrattuale, e cioè l’art. 15 lett. C che escludeva il trasporto dei medicinali) non è stato oggetto di un documento scritto per così dire “tradizionale”, cioè un’appendice contrattuale firmata dal contraente (o suo mandatario) e dalla società assicurativa, bensì di uno scambio di e-mail fra il broker Pirrotti e certo sign. Volpidi Zurich”;

b) si era trattato di uno scambio “di semplici, ordinarie e-mail”e non già di scambio a mezzo di posta elettronica certificata;

c) la mail ordinaria “ha il valore di una fotocopia, rectius di una riproduzione meccanica, e fa piena prova, ex art. 2712 c.c., solo se non contestata”; d) “in caso di contratto da provarsi per iscritto lo scambio di mail non potrebbe quindi ricoprire lo stesso valore di una scrittura privata, dato che non è detto che a spedire le mail siano stati davvero i titolari dell’account e non un’altra persona”;

e) nel caso di specie, “la riferibilità delle e-mail (da Pirrotti a Volpie da Volpi a Pirrotti) è stata tratta dal Tribunale solo dall ’ indirizzo e - mail di provenienza che però(…) non consente di stabilire in modo sufficientemente tranquillante che a spedirle se sia stato davvero il titolare del relativo account e non un’altra persona: tale conclusione è rafforzata dal fatto che Zurich ha formalmente contestato “la mancanza”delle “sottoscrizioni”, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.”;

f) non poteva quindi ritenersi “che l’asserita estensione assicurativa sia stata provata per iscritto”, per cui “Zurich non era obbligata a indennizzare Nardi per le conseguenze di un furto che nell ’ unica polizza regolarmente firmata dalle parti era stato espressamente escluso” e tanto “ esime(va)... dall’esame delle altre censure mosse da Zurich all’appellata sentenza”;

g) era, invece, da accogliere, nei limiti della richiesta formulata in sede di appello, la domanda del Nardi nei confronti della Pirrotti s.r.l. per non essersi il brokeravveduto che nella polizza assicurativa originaria era escluso il rischio al trasporto medicinali, quale attività prevalente del vettore nota allo stesso broker, il quale, “ per le ragioni sopra esposte ” , non aveva “successivamente procurato al Nardiuna valida estensione assicurativa”.

9. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Maurizio Nardi , con ricorso fondato su tre motivi.Resiste con controricorso la Zurich, mentre non hanno svolto attività difensiva in questa sede le intimate Pirrotti Broker s.r.l. e Milano Assicurazioni S.p.A.

10. La causa, fissata per la decisione nell’adunanza camerale del 13 giugno 2023, con ordinanza interlocutoria 7.7.2023 n. 19394 è stata rinviata alla pubblica udienza, affinché fosse ivi esaminata la questione di diritto concernente l’idoneità della e-maila fungere da “prova scritta”ai sensi dell’art.1888 c.c..

11. Entrambe le parti hanno depositato memoria sia prima dell ’ adunanza camerale del 13.6.2023, sia prima della pubblica udienza del 3.4.2024. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente esaminata l ’ eccezione di inammissibilità del controricorso della Zurich per invalidità della procura speciale , sollevata da Maurizio Nardinella prima delle due memorie depositate in corso di causa. Deduce la parte ricorrente che la procura speciale agli avvocati Totaro, Perrella ed Adragna, difensori della Zurich, risulta conferita non dall’amministratore e legale rappresentante, ma da un procuratore ad hoc.

In tali casi, prosegue il ricorrente, è necessario depositare l’atto attributivo del relativo potere, nella specie mancante. 1.1. Tale eccezione è infondata. Infatti, per pacifico e consolidato orientamento di questa Corte, quando a proporre il ricorso od il controricorso sia una società commerciale: -) se la procura speciale al difensoreè conferita dall’organo cui spetta per legge la rappresentanza della società, nessun altro adempimento è necessaria, ed è eventualmente onere di chi contesti la validitàdella procura dimostrare che colui il quale la conferì non aveva i necessari poteri o la necessaria carica; -) se, invece, la procura speciale al difensore è conferita da un rappresentante ad hocin virtù dei poteri conferitigli con procura notarile non depositata con il ricorso, né rinvenibile nel fascicolo, diventa impossibile il controllo, da parte del giudice di legittimità, della legittimazione del delegante ad una valida rappresentazione processuale e sostanziale della persona giuridica, e da ciò consegue l’inammissibilità del ricorso o del controricorso (ex permultis, Sez. 3, Ordinanza n. 1334 del 18.1.2022;

Sez. 3, Sentenza n. 41235 del 22.12.2021; Sez. 3 - , Ordinanza n. 24893 del 15/09/2021, Rv. 662207 -01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11898 del 07/05/2019, Rv. 653802 - 01; Sez. 2 - , Sentenza n. 4924 del 27/02/2017, Rv. 643163 - 01: Sez. 3, Sentenza n. 16274 del 31/07/2015, Rv. 636620 -01). 1.2. Nel caso di specie ricorre la prima delle due ipotesi sopra indicate. La procura speciale per il giudizio di legittimità risulta infatti conferita e sottoscritta da Pierfranco Gabasio, qualificatosi “legale rappresentante”. E poiché il controricorso è stato proposto dalla “Rappresentanza Generale per l’Italia”della società Zurich Insurance PLC, deve ritenersi, in base all’univoca prospettazione operatane dal suo autore,che chi ha conferito la procura fosse un institore ai sensi dell’art. 2203 c.c. e, di conseguenza , senz’altro legittimato al conferimento della procura al difensore, giusta la previsione dell’art. 2204 c.c..

Sarebbe stato dunque onere della parte ricorrente documentare, ad esempio mediante l’acquisizione ed il deposito dei documenti depositato in pubblici registri, l’insussistenza della qualità di “legale rappresentante” in capo al suddetto dott. Pierfranco Gabasio.

2. Con il primo motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione agli artt. 2712 e 1888 c.c. e all’art. 112 c.p.c., con “vizio di extrapetizione, nel capo e punto della sentenza in cui si nega valore di piena prova scritta alla e-mail inviata dal funzionario di Zurich Dott. Volpi, erroneamente considerata inidonea alla modifica e quindi all’estensione della polizza assicurativa”. Il motivo contiene in realtà due censure. 2.1. Con una prima censura il ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe compiuto, in violazione delle “prove legali”, un “ disconoscimento d’ufficio”della comunicazione a mezzo e-mail proveniente dal funzionario di Zurich, escludendo che fosse “idonea a fungere da piena prova ai sensi degli artt. 2712 e 1888 c.c.”, pur in assenza di contestazioniod eccezion i sul punto da parte di Zurich, la quale “non ha mai messo in dubbio la provenienza di detta comunicazione dal proprio organo titolare dell’account”, deducendo unicamente la “sua inidoneità a modificare il contratto in essere”, ossia “la non vincolatività (…) del solo contenuto del messaggio ” , là dove, peraltro, anche in ipotesi di disconoscimento delle e-mail, il giudice di appello avrebbe potuto, in base al principio di apparenza del diritto e di affidamento incolpevole, riconoscere validità alle stesse. 2.2.

Con una seconda censura deduce che in ogni caso la e-mail inviata da Flavio Volpi al broker costituiva una “riproduzione”ai sensi dell’art. 2712 c.c., che in quanto non contestata il giudice di merito non poteva perciò espungere sic et simpliciter dal novero delle fonti di prova o degli indizi. 2.3. La prima censura è infondat a, in quanto muov e da una lettura non condivisibile della sentenza impugnata. Il ricorrente, infatti, in sostanza articola una tesi giuridica così riassumibile: -) le scritture private sono inutilizzabili se disconosciute; -) nel caso di specie la Zurich non aveva negato che fosse stato un proprio funzionario ad inviare le e-mail con cui si accettava l ’ estensione della copertura; -) ergo, la Corte d’appello, nel ritenere ex officioinutilizzabile una e-mail di cui non era disconosciuta né la provenienza, né il contenuto, aveva pronunciato ultra petita, rilevando d’ufficio un’eccezione mai sollevata dalla Zurich.

Non è, tuttavia, questa la ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata. La Corte d’appello,infatti, ha rigettato la domanda non già sul presupposto che la e - mail inviat a da Flavio Volpi al broker fosse inutili z zabil e perché disconosciuta.Ha, invece, rigettato la domanda sul presupposto che una e-mailnon soddisfa il requisito della prova scritta richiesto dall’articolo 1888 c.c.(come del resto ammette lo stesso ricorrentealle pp. 14-15 del ricorso). Tanto si desume dal secondo capoverso di pag. 7 della sentenza impugnata, ove si afferma che la società Zurich ha “contestato la mancanza delle sottoscrizioni, necessarie ai fini probatori ex art. 1888 c.c.”, e che di conseguenza “l’estensione assicurativa non può dirsi provata per iscritto”.

La Corte d’appello,dunque, non ha affatto rilevato ex officio un ’ eccezione riservata alla parte. Infatti, una cosa è contestare la provenienza d ’ un documento (eccezione riservata alla parte: art. 214 c.p.c.), ben altra è contestare che quel documento soddisfi il requisito della forma scritta (eccezione rilevabile d’ufficio). Nel caso di specie la Corte doveva stabilire se vi fosse prova scritta del patto di estensione della garanzia al furto di medicinalie, provvedendo su questo punto di domanda,ha escluso l’esistenza di una tale prova : ultrapetizione dunque nonvi fu. 2.4.

La seconda censura è sovrapponibile a quella proposta col secondo motivo di ricorsoe deve essere esaminata insieme a quest’ultimo.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2712 c.c., anche in relazione degli artt. 2702 e 1888 c.c., nonché “omessa pronuncia sui motivi che avrebbero potuto portare ad affermare il riconoscimento dell’efficacia di prova scritta e quindi di idoneità alla modifica estensiva della polizza assicurativa della e-mail inviata dal funzionario di Zurich Dott. V., in forza del principio della libera valutazione del giudice circa la sussistenza dei requisiti, anche in quanto scrittura non disconosciuta da Zurich”.

Nella illustrazione del motivo il ricorrente (richiamando, come accennato, talune delle deduzioni già svolte a sostegno del primo motivo) deduce in sostanza che un messaggio di posta elettronica “ordinaria”costituisce ai sensi dell’art. 2712 c.c. un “documento informatico” che, se non disconosciuto, forma piena prova dei fatti in esso rappresentati. E poiché la provenienza della e-maildi estensione della copertura non era stata contestata, la Corte d’appello avrebbe dovuto ritenere soddisfatto il requisito della forma scritta. 2.1.

Prima di esaminare il merito di questo motivova premesso che i problemi di diritto da esso sottoposti a questa Corte sono due: l’uno riguarda le condizioni da soddisfare perché un atto possa ritenersi “scritto”per i fini di cui all’art. 1888 c.c.; l’altro riguarda l’efficacia probatoria del messaggio di posta elettronica privo di firma elettronica qualificata o digitale. Si tratta di due questioni disciplinate da norme modificate più volte tra l’epoca in cui si svolsero i fatti di causa (novembre 2009) e l’epoca della decisione d’appello (gennaio 2021).

Tuttavia,questa circostanza nel caso di specie è irrilevante (e quindi priva di conseguenze è la circostanza che la Corte d’appello non si sia posta il problema), per due ragioni. La prima ragione è che le modifiche del quadro normativo, sul punto che qui interessa, sono state soltanto formali: esse consistettero unicamente nel trasferire all’interno dell’art. 20, comma 1-bis, del d. lgs. 7.3.2005 n. 82, il precetto originariamente contenuto nell’art. 21 del medesimo decreto. La seconda ragione è che il principio di immediata applicazione delle norme processuali sopravvenute nel corso del giudizio, se la legge non disponga altrimenti, s’applica quando il ius superveniens modifichi forme e termini di assunzione della prova.

Solo in talcaso, infatti, ci si troverebbe dinanzi alla modifica d’una norma processuale. Hanno invece natura sostanziale, e non processuale, le norme che disciplinano l’efficacia dei mezzi di prova, i limiti della loro ammissibilit à , i vincoli inerenti alla loro disponibilità, il loro valore legale. Pertanto, la modifica di tali previsioni non sfugge al generale principio di irretroattività della legge, di cui all’art. 11 disp. prel. c.c. (Sez. 3, Sentenza n. 2879 del 19/05/1979, Rv. 399203 -01). Il motivo di ricorso andrà dunque vagliato in base al quadro normativo vigente alla data del novembre 2009.2.2.

Nel merito il secondo motivo di ricorso, considerato in uno alla seconda censura del primo,è fondato, nei limiti di cui appresso. La Corte d’appello ha escluso di possedere una prova scritta dell’estensione della copertura del rischio assicurato così ragionando: -) l’assicurato è in possesso di una e-mailproveniente dal dominio della società Zurich (“Zurich.com”), ma non sottoscritta con firma digitale; -) non vi è quindi certezza che essa sia stata spedita “dal titolare del relativo account”, invece che da un terzo; -) tale incertezza era “rafforzata dal fatto che [la]Zurich ha contestato la mancanza delle sottoscrizioni necessarieex art. 1888 c.c.”.

In definitiva la Corte d’appello, rilevato che la e-mailnon era sottoscritta con firma digitale, ne ha escluso tout courtsia qualsiasi rilievo probatorio, sia la natura di “atto scritto”. 2.3. Questa valutazione della Corte territoriale non fu conforme a diritto: sia per quanto attiene la questione (di diritto sostanziale)della forma che un atto deve possedere per soddisfare il requisito dello “scritto” di cui all ’ art. 1888 c.c.; sia per quanto attiene il problema (di diritto processuale)delle condizioni da osservare affinché una prova documentale possa essere utilizzata in giudizio. 2.4.

La prima questione andava risolta muovendo dalla premessa che il messaggio di posta elettronica è un documentoinformatico. Le condizioni richieste dalla legge affinché un documento informatico potesse ritenersi uno “scritto”, idoneo a soddisfare il requisito della forma ad probationemdel contratto assicurativo, erano stabilite all ’ epoca dei fatti di causa (novembre 2009) dagli artt. 20 e 21 del d. lgs. 82/2005 (nel testo applicabile ratione temporis, cioè successivo al d. lgs. 4 aprile 2006, n. 159, ed anteriore alle modifiche di cui al d. lgs. 30 dicembre 2010, n. 235).

Tali norm e distingueva no i documenti informatici sottoscritti con firma elettronica “semplice”, da quelli sottoscritti con firma elettronica “qualificata” o “digitale”. Il nostro caso riguarda un documento con firma elettronica “semplice”.Per questi documenti l’art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05 stabiliva: “l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di [qualità,]sicurezza, integrità ed immodificabilità” (l’abrogazione del sostantivo “qualità”, sopravvenuta nelle more del giudizio, come accennato non muta la portata precettiva della norma).

La Corte d’appello, pertanto, non avrebbe potuto limitarsi a negare tout court che un messaggio di posta elettronica con firma elettronica “ semplice ” potesse soddisfare il requisito della forma scritta. Avrebbe dovuto, invece,previamente esaminare e vagliare le “caratteristiche oggettive”menzionate nell’art. 20 cit.. Le suddette caratteristiche di “qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità”, poiché debbono essere “ oggettive ” , andranno desunte dal corpus mechanicum a disposizione del giudicante: e quindi - in particolare - d al formato del filein cui il messaggio di posta è stato salvato; d a lle proprietà di esso; dalla sintassi adottata; dalla grafica.

Questa valutazione andrà condotta alla luce del consolidato principio per cui la prova scritta del contratto di assicurazione può essere desunta anche da documenti diversi dalla polizza(e, a fortiori, dalle specifiche appendici o dai modelli adottati dall’assicuratrice, benché usuali: ciò a cui si è ridotta, in estrema sintesi, la contestazione dell’odierna controricorrente), purché provenienti dalle parti e da questi sottoscritti, daiquali sia possibile desumere l’esistenza ed il contenuto del patto [Sez. 3, Sentenza n. 1486 del 27/04/1976 (in motivazione);

Sez. 3, Sentenza n. 888 del 05/05/1967, Rv. 327075 -01; Sez. 1, Sentenza n. 760 del 10/04/1961, Rv. 881422 -01]. Sulla base di tale principio questa Corte ha già ritenuto: -) che possa costituire prova idonea dell’esistenza del contratto di assicurazione la quietanza di pagamento dell ’ indennizzo rilasciata dall’assicurato (Sez. 3, Sentenza n. 1501 del 17/05/1972, Rv. 358174 -01; Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 26/10/1967, Rv. 330051 -01); -) che la “ricevuta provvisoria”rilasciata dall’agente munito del potere di rappresentanza possa essere idonea a dimostrare l’estensione della copertura assicurativa ad eventi espressamente esclusi dalle condizioni generali di contratto (Sez. 3, Sentenza n. 1875 del 18/02/2000, Rv. 534101 -01). 2.5.

Detto dei presupposti richiesti dalla legge affinché un messaggio di posta elettronica sottoscritto con “firma semplice”possa soddisfare il requisito della forma scritta, occorre passare ora alle regole stabilite dalla legge, affinché un documento informatico possa essere utilizzato come prova in giudizio. Queste regole all’epoca dei fatti erano dettate dall’art. 21, comma 1, d. lgs. 82/05[nel testo applicabile ratione temporis, come s’è detto; la norma oggi è stata abrogata dall’art. 21, comma 1, lettera b), del d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, ma trasfusa nell’art. 20, comma 1-bis, d. lgs. 82/05].

Tale norma stabilivache “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità”. 2.6. Il sistema della legge, in definitiva, all’epoca dei fatti -così come oggi - dettava un identico criterio di giudizio tanto per stabilire se un documento informaticofosse idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta, tanto per stabilire se fosse una prova idonea: il criterio della “libera valutabilità”in base alle “caratteristiche oggettive”del documento.

I princìpi desumibilidalla legge sono dunque pochi e semplici, e possono così riassumersi: (a) il messaggio di posta elettronica sottoscritto con firma “semplice” è un documento informatico ai sensi dell’art. 2712 c.c.; (b) se non ne sono contestati la provenienza od il contenuto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate [così già Sez. 6- 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018, Rv. 648375 - 01 ; Sez. 2, Ordinanza n. 30186 del 27.10.2021 (in motivazione, pag. 4); Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3540 del 6.2.2019; una conferma acontrario di tali princìpi si ricava anche da Sez. 2- , Ordinanza n. 22012 del 24/07/2023, la quale ha negato che una e-mailpriva di firma elettronica avanzata soddisfiil requisito della forma scritta, ma solo se tale forma sia richiesta ad substantiamnegotii];(c) se ne sono contestati la provenienza od il contenuto, il giudice non può espungere quel documento dal novero delle prove utilizzabili, ma deve valutarlo in una con tutti gli altri elementi disponibili e tenendo conto delle sue caratteristiche intrinseche di sicurezza, integrità, immodificabilità. 2.7.

Nel caso di specie, pertanto, alla luce dei suesposti princìpi la Corte d’appello non avrebbe potuto scartare in introitu, dal materiale probatorio,la e-mail inviata da Flavio Volpi al broker Pirrotti , in base a i sol i riliev i della pacifica carenza della firma elettronica qualificata o digitale o della mancata adozione dei modelli o stampati usualmente impiegati (ma certo non imposti appunto ad substantiam negotii). Avrebbe certamente potuto giungere a tale risultato, nell’esercizio del suo potere-dovere di accertamento dei fatti, ma solo all’esito delle puntuali valutazioni prescritte dagli artt. 20 e 21 d. lgs. 82/05 e , cioè , esaminando analiticamente le caratteristiche oggettive del documento informatico sotto il profilo:

a) della qualità;

b) della sicurezza;

c) della integrità;

d) della immodificabilità. In tal senso,del resto, si è - in modo, sul punto, condivisibile - espresso anche il Procuratore Generale nella sua requisitoria, osservando che “ s e c ’ è un vulnus [nella sentenza] , può essere solo la mancata valutazione delle circostanze [sopra indicate] da parte del giudice di merito”. Ciò che, invece, non può condividersi è la conclusione della pretesa, non codificata in modo espresso da alcuna disposizione di legge applicabile ratione temporis e così in via di mera interpretazione,di un requisito formale, vale a dire la firma elettronica certificata, quale unica garanzia dell’assoluta certezza contrattuale in ordine alla diversa regolamentazione degli assetti assicurativi e, quindi, quale unica modalità di estrinsecazione delle volontà delle parti contraenti: tanto, in base all’assetto normativo come ricostruito, si infrange contro il principio della insopprimibile libertà delle forme, una volta esclusa l’inidoneità per definizione o in introitu del messaggio di posta elettronica certificata privo di firma avanzata o digitale o qualificata.

3. Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell’art. 112 c.p.c., “in quanto è stata omessa la pronuncia che nulla è dovuto dal sig. Nardia Pirrotti Broker e Milano Assicurazioni a titolo di spese di primo grado, con condanna delle stesse Pirrotti Broker e Milano Assicurazioni alla rifusione di quanto eventualmente il sig. Nardi. dovesse essere nel frattempo stato costretto a sborsare in favore di costoro”. 3.1. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del secondo mezzo di impugnazione.

4. In conclusione, rigettato il primo ed assorbito il terzo, il secondo motivo va accolto e tanto impone la cassazione della gravata sentenza in relazione alla censura qui qualificata fondata, con rinvio alla Corte d’appello ambrosiana, in diversa composizione, affinché riesamini l’appello dell’assicuratrice alla stregua dei principi di diritto di cui ai punti 2.6 e 2.7. 4.1. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. Per questi motivi la Corte di cassazione: (-) rigetta il primomotivo di ricorso; accoglie il secondo motivo di ricorso nei limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione,