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Decreto — n. 14023/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14023/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14023/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3490/2023 R.G. proposto da : PRATTICO' FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE STRANGIO (STRGPP81P27D976V - avvocatogiuseppestrangio81@pec.it) -ricorrente- contro UNIPOLASSICURAZIONI SPA, MORABITO CATERINA, VERSACE SALVATORE VINCENZO -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn.494/2022 depositata il 23/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 14023/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PRATTICO' FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE STRANGIO (STRGPP81P27D976V - avvocatogiuseppestrangio81@pec.it) -ricorrente- contro UNIPOLASSICURAZIONI SPA, MORABITO CATERINA, VERSACE SALVATORE VINCENZO -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn.494/2022 depositata il 23/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.

Parole chiave

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materia di assicurazione contro gli infortuni assicuratore privato prestazione d'assicurazione vertenza di assicurazione sociale contenzioso dell'assicurazione invalidità riesame da parte dell'assicuratore

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3490/2023 R.G. proposto da : PRATTICO' FILIPPO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE STRANGIO (STRGPP81P27D976V - avvocatogiuseppestrangio81@pec.it) -ricorrente- contro UNIPOLASSICURAZIONI SPA, MORABITO CATERINA, VERSACE SALVATORE VINCENZO -intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIAn.494/2022 depositata il 23/06/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione delle parti intimate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17/05/2024 IL PRESI