Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 14022/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 14022/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 14022/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2411/2023 R.G. e proposto da : GRADO GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO RICCA (RCCFLV56C18F839H - fulvioricca@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro SOLLAZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO (SGLLRD74R08B963X – avv.sagliocco@legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4696/2022depositata il 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ, art. 370 c.p; Decreto — n. 14022/2024 — snciv · Corte di Cassazione: e proposto da : GRADO GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO RICCA (RCCFLV56C18F839H - fulvioricca@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro SOLLAZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO (SGLLRD74R08B963X – avv.sagliocco@legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4696/2022depositata il 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

Generato dall'IA
opposizione tardiva anticipo spese tardivo tempestività dell'inoltro intervenuta prescrizione inosservanza del termine perentorio ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art.
art. 370 c.p
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2411/2023 R.G. e proposto da : GRADO GERARDO, rappresentato e difeso dall’avvocato FULVIO RICCA (RCCFLV56C18F839H - fulvioricca@avvocatinapoli.legalmail.it) -ricorrente- contro SOLLAZZO ANTONIO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFREDO SAGLIOCCO (SGLLRD74R08B963X – avv.sagliocco@legalmail.it -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI NAPOLI n. 4696/2022depositata il 9/11/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che alla presente controversia va applicato ratione temporisl’art. 370 c.p.c., così come da ultimo novellato e che la parte controricorrente ha depositato il controricorso oltre il termine previsto dalla norma appena richiamata, con conseguente inammissibilità del predetto atto, sicché non deve provvedersi sulle spese di legittimità,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 17/05/2024 I