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Decreto — n. 14021/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in case extinction.

Numero d'incarto Decreto — n. 14021/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Camodeca family and BCC Gestione Crediti regarding debt collection, where the lower court had previously ruled in favor of the creditor. The court held that silence after the deadline constituted a formal renunciation of the appeal, leading to the dismissal of the case and an order for the appellants to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within forty days constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings and the allocation of costs to the silent party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline renunciation by silence procedural dismissal litigation cost allocation identità dei crediti ripetibili partecipazione alla procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, comma 2 c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, comma 2 c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6182/2022 R.G. proposto da : CAMODECA FRANCESCO, CAMODECA ANGELO, CARAVETTA MARIA, con domicilio digitale presso il loro difensore, avvocato CALDERARO FRANCESCO (CLDFNC68M18I895E) -ricorrente- contro BCC GESTIONE CREDITI - SOCIETÀ PER LA GESTIONE DEI CREDITI S.P.A. PER CREDITO COOPERATIVO MEDIOCRATI - SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELL'ORSO 74, presso lo studio dell’avvocato PERUGINI SALVATORE (PRGSVT51T07D086Y),che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANZARO n.1071/2021 depositata il 23/07/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivoe poste a solidale carico dei ricorrenti per l’identità della posizione processuale;

P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/05/2