Decreto — n. 13830/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8379/2023 R.G. proposto da : ARNONE FRANCESCO (RNNFNC39P08A944K) , da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro RUBINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 43, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO STEFANO (DMRSFN60T14H501A), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVISI PAOLO (LVSPLA39T14A944A) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.216/2023 depositata il 02/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13830/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ARNONE FRANCESCO (RNNFNC39P08A944K) , da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro RUBINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 43, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO STEFANO (DMRSFN60T14H501A), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVISI PAOLO (LVSPLA39T14A944A) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.216/2023 depositata il 02/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8379/2023 R.G. proposto da : ARNONE FRANCESCO (RNNFNC39P08A944K) , da sé medesimo rappresentato e difeso, con domicilio digitale come in atti -ricorrente- contro RUBINI PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PADOVA 43, presso lo studio dell’avvocato DI MAURO STEFANO (DMRSFN60T14H501A), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALVISI PAOLO (LVSPLA39T14A944A) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE BOLOGNA n.216/2023 depositata il 02/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/05/2