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Decreto — n. 13826/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13826/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13826/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15347/2022 R.G. proposto da : DI SANGIULIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI FABRIZIO (PVRFRZ67S03H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE ANGELO (CVLNGL40D14F912X, pec avvocatoangelocavalierestudioleg@domiciliopec.it) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE PLC, elettivamente domiciliate in ROMA al V . LE CARSO n. 63, presso lo studio dell’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org), che l e rappresenta e difende insieme a ll'avvocato LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO (LVZGLC61C04F205J, pec gianlucafausto.lavizzari@milano.pecavvocati.it), nonché LAVIZZARI avvocato GIANLUCA FAUSTO in proprio e con domicilio eletto presso l’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1030/2022, pubblicata in data 29/03/2022.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13826/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DI SANGIULIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI FABRIZIO (PVRFRZ67S03H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE ANGELO (CVLNGL40D14F912X, pec avvocatoangelocavalierestudioleg@domiciliopec.it) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE PLC, elettivamente domiciliate in ROMA al V . LE CARSO n. 63, presso lo studio dell’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org), che l e rappresenta e difende insieme a ll'avvocato LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO (LVZGLC61C04F205J, pec gianlucafausto.lavizzari@milano.pecavvocati.it), nonché LAVIZZARI avvocato GIANLUCA FAUSTO in proprio e con domicilio eletto presso l’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1030/2022, pubblicata in data 29/03/2022.

Parole chiave

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mancata attuazione degli accordi illeciti ammende per infrazione procedurale compenso legato al risultato retrocessione prezzo eccessivo condizioni commerciali abusive

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15347/2022 R.G. proposto da : DI SANGIULIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI SAVORELLI 11, presso lo studio dell’avvocato PEVERINI FABRIZIO (PVRFRZ67S03H501B) rappresentato e difeso dall'avvocato CAVALIERE ANGELO (CVLNGL40D14F912X, pec avvocatoangelocavalierestudioleg@domiciliopec.it) -ricorrente- contro ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, ZURICH INVESTMENTS LIFE PLC, elettivamente domiciliate in ROMA al V . LE CARSO n. 63, presso lo studio dell’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org), che l e rappresenta e difende insieme a ll'avvocato LAVIZZARI GIANLUCA FAUSTO (LVZGLC61C04F205J, pec gianlucafausto.lavizzari@milano.pecavvocati.it), nonché LAVIZZARI avvocato GIANLUCA FAUSTO in proprio e con domicilio eletto presso l’avvocato ALIBERTI ERNESTO (LBRRST61H24D612Z, pec ernestoaliberti@ordineavvocatiroma.org) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI MILANO n. 1030/2022, pubblicata in data 29/03/2022.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti costituiti con unico atto, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 1