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Decreto — n. 13824/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13824/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13824/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4052/2022 R.G. proposto da : FALCONE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA69P28H501Q),rappresentato e difeso dall'avvocato SCARAZZATI ENRICO (SCRNRC68S12L359A) -ricorrente- contro WOLNY JULITA, PAPAIANNI FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROVIGO n.708/2021 depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13824/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FALCONE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA69P28H501Q),rappresentato e difeso dall'avvocato SCARAZZATI ENRICO (SCRNRC68S12L359A) -ricorrente- contro WOLNY JULITA, PAPAIANNI FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROVIGO n.708/2021 depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato spese di difesa spese di gratuito patrocinio mancato anticipo delle spese spese susseguenti onorari legali

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.4052/2022 R.G. proposto da : FALCONE ROSARIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIUSEPPE PALUMBO 12, presso lo studio dell’avvocato GARAU PAOLO (GRAPLA69P28H501Q),rappresentato e difeso dall'avvocato SCARAZZATI ENRICO (SCRNRC68S12L359A) -ricorrente- contro WOLNY JULITA, PAPAIANNI FRANCESCO -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROVIGO n.708/2021 depositata il 06/10/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 04/05/2024 IL