Ordinanza Interlocutoria — n. 13716/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8546/2023 R.G. proposto da : GROGU SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Po, n. 12 -ricorrente - contro FALLIMENTO IMMOBILIARE ELLE DI LANARI PIETRO C. S.A.S. e dei soci illimitatamente responsabili, LANARI PIETRO E LANARI GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 2901 cod. civ, artt. 2901 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 13716/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La sentenza è stata impugnata, con separati atti di appello, poi riuniti, da Roberto Lanari, UBI Banca s.p.a. e Banca Nazionale Sammarinese s.p.a. (già Banca C.I.S.) e nel giudizio è intervenuta, in qualità di cessionaria del credito di UBI Banca s.p.a., Grogu SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, Intrum Italy s.p.a. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità dell’atto di donazione e delle successive iscrizioni ipotecarie.
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ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.8546/2023 R.G. proposto da : GROGU SPV S.R.L. e per essa, quale mandataria, INTRUM ITALY S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del ricorso, dall’avv. Giuseppe Filippo Maria La Scala, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Po, n. 12 -ricorrente - contro FALLIMENTO IMMOBILIARE ELLE DI LANARI PIETRO C. S.A.S. e dei soci illimitatamente responsabili, LANARI PIETRO E LANARI GIUSEPPE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.
Emanuele Silvi, - c ontroricorrente – e nei confronti di LANARI ROBERTO, BANCA NAZIONALE SAMMARINESE S.P.A., INTESA SANPAOLO S.P.A. -intimati - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Ancona n. 195 /20 2 3 , pubblicata in data25 gennaio 202 3 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Rilevato che 1.Il Tribunale di Ancona, con sentenza n. 1037/2020, accoglieva la domanda proposta dalla Curatela del Fallimento di Immobiliare Elle di Lanari Pietro C. s.a.s. e dei soci illimitatamente responsabili Pietro Lanari e Giuseppe Lanari, dichiarando l’inefficacia, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare, dell’atto del 6 dicembre 2012 con cui Giuseppe Lanari aveva donato al figlio Roberto Lanari la proprietà del fabbricato sito in Filottrano, via Diana e di un terreno agricolo, nonché l’inefficacia del le iscrizioni di ipoteca in favore di Banca Popolare di Ancona s.p.a. e di Banca Cis – Credito Industriale Sammarinese s.p.a., che avevano concesso in mutuo allo stesso Lorenzo Lanari, per l’importo di euro 500.000,00, a garanzia dei quali Roberto Lanari, quale terzo datore di ipoteca, aveva consentito l’iscrizione di ipoteca in favore delle mutuatarie su tutti i beni immobilioggetto di donazione.
2. La sentenza è stata impugnata, con separati atti di appello, poi riuniti, da Roberto Lanari, UBI Banca s.p.a. e Banca Nazionale Sammarinese s.p.a. (già Banca C.I.S.) e nel giudizio è intervenuta, in qualità di cessionaria del credito di UBI Banca s.p.a., Grogu SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria, Intrum Italy s.p.a. La Corte d’appello di Ancona ha rigettato l’appello principale e gli appelli incidentali, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per la revocabilità dell’atto di donazione e delle successive iscrizioni ipotecarie.
3. Grogu SPV s.r.l. e, per essa, quale mandataria Intrum Italy s.p.a., ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. La Curatela del Fallimento Immobiliare Elle di Lanari Pietro C. s.a.s. e dei soci Giuseppe Lanari e Pietro Lanari resiste con controricorso. Roberto Lanari, Banca Nazionale Sammarinese s.p.a. e Intesa Sanpaolo s.p.a. non hanno svolto attività difensiva in questa sede.
3. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale, la ricorrente e la controricorrente hannodepositato memorie illustrativ e . Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento – S1 ) della Prima Sezione civile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare [ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 (081180) ]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente ( 088 – Fallimento –S1 ). Così deciso in Roma, nella c