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Ordinanza Interlocutoria — n. 13713/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13713/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13713/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1942/2021 R.G. proposto da : COVIN, CONCESSIONARIA VEICOLI INDUSTRIALI, S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Calabrese, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Salvatore Maria Pappalardo, in Roma, via Flaminia, n. 388 -ricorrente - contro FALLIMENTO E.L.A. TRASPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Regesto Legislator

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art. 2901 cod.civ, artt. 2901 cod. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 13713/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La Curatela del Fallimento E.L.A. Trasport s.r.l. evocava in giudizio Covin s.p.a. al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla F.lli Tringali s.r.l. nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva che una parte del prezzo dove sse essere compensato con i debiti che la F.li Tringali s.r.l. aveva nei confronti dell’acquirente, mentre la restante parte dovesse essere pagata alla venditrice.

Parole chiave

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compensazione nel fallimento industria automobilistica vendita di liquidazione contratto di compravendita di veicoli revoca del fallimento rivendita

Disposizioni normative citate

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art. 2901 cod.civ
al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla F.lli Tringali s.r.l.
artt. 2901 cod. civ
Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento- S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.1942/2021 R.G. proposto da : COVIN, CONCESSIONARIA VEICOLI INDUSTRIALI, S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Enrico Calabrese, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Salvatore Maria Pappalardo, in Roma, via Flaminia, n. 388 -ricorrente - contro FALLIMENTO E.L.A. TRASPORT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv.

Marco Merenda, , così domiciliato - c ontroricorrente – e nei confronti di F.LLI TRINGALI S.R.L., in liquidazione, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al controricorso, dall’avv. Domenico Arizzi, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Gregorio VII, n. 474 -controricorrente - avverso la sentenza del la Corte d’appello di Messina n. 493 /20 2 0 , pubblicata in data27 novembre 202 0 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 febbraio2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A.

P. C ondello Rilevato che 1. La Corte d’appello di Messina, con la sentenza n. 493/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020, pronunciando sull’appello proposto da Covin s.p.a. avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Messina nel giudizio promosso dalla Curatela del Fallimento di E.L.A. Trasport s.r.l., con la chiamata in causa di F.lli Tringali s.r.l., ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di revocatoria ordinariapromossa dalla Curatela.

2. La Curatela del Fallimento E.L.A. Trasport s.r.l. evocava in giudizio Covin s.p.a. al fine di far dichiarare inefficace, nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la vendita di otto automezzi acquistati dalla convenuta in data 27 novembre 2007, offerti in vendita dalla F.lli Tringali s.r.l. nell’ambito di una più ampia operazione che prevedeva che una parte del prezzo dove sse essere compensato con i debiti che la F.li Tringali s.r.l. aveva nei confronti dell’acquirente, mentre la restante parte dovesse essere pagata alla venditrice.

Il Tribunale accoglieva sia la domanda avanzata dalla Curatela, dichiarando l’inefficacia dell’atto di vendita e condannando l’acquirente al pagamento, in favore dell’attrice, del controvalore dei beni oggetto di cessione, pari ad euro 146.000,00, sia la domanda di manleva spiegata da Covin s.p.a. nei confronti della terza chiamata in causa F.lli Tringali s.r.l., condannando quest’ultima a tenere indenne l’acquirente, limitatamente all’importo di euro 80.200,00. 2.1. La Corte d’appello, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione revocatoria, ha rigettato il gravame proposto da Covin s.p.a.

3. Covin, Concessionaria Veicoli Industriali, s.p.a. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con otto motivi. La Curatela del Fallimento di E.L.A. Trasport s.r.l. in liquidazione resiste con controricorso. F.lli Tringali resiste con autonomo controricorso adesivo al ricorso proposto dalla ricorrente.

4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1. cod. proc civ. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha evidenziato, con istanza, la pendenza dinanzi a questa Corte di altro ricorso, tra le medesime parti, iscritto al n. 24396/2023 R . G ., avente ad oggetto l’impugnazione, con autonomo ricorso per cassazione, della sentenza che ha deciso l’impugnazione per revocazione avverso la decisione d’appello in questa sede impugnata. Considerato che il ricorso attiene a materia di competenza tabellare ( 088 – Fallimento- S1 ) della Prima Sezione c ivile di questa Corte, perché avente ad oggetto domanda revocatoria ex artt. 2901 cod. civ. e 66 legge fallimentare[ tra le tante, Cass., sez. 1, 22/11/2021, n. 36033 ( 081190 )]. il ricorso deve, pertanto, essere trasmesso alla Sezione tabellarmente competente alla trattazione;

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Prima Sezione civile, tabellarmente competente (088 – Fallimento-S1 ). Così deciso in Roma