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Decreto — n. 13712/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13712/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13712/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29907/2022 R.G. proposto da : CARDILLO STAGNO LUIGI, rappresentato e difeso dell’avvocato MAGLIUZZI PASQUALINO (MGLPQL52S05D708J - avvpasqualinomagliuzzi@puntopec.it) -ricorrente- contro MINISTERODELLA SALUTE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3089/2022depositata il 10/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di lite,stante la mancata costituzione della parte intimata,

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13712/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CARDILLO STAGNO LUIGI, rappresentato e difeso dell’avvocato MAGLIUZZI PASQUALINO (MGLPQL52S05D708J - avvpasqualinomagliuzzi@puntopec.it) -ricorrente- contro MINISTERODELLA SALUTE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3089/2022depositata il 10/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di lite,stante la mancata costituzione della parte intimata,

Parole chiave

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diritto di ottenere una decisione istanza di ricusazione tardiva rigetto definitivo dell'opposizione impugnazione della cancellazione decisioni in materia medica ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di lite,stante la mancata costituzione della parte intimata,
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29907/2022 R.G. proposto da : CARDILLO STAGNO LUIGI, rappresentato e difeso dell’avvocato MAGLIUZZI PASQUALINO (MGLPQL52S05D708J - avvpasqualinomagliuzzi@puntopec.it) -ricorrente- contro MINISTERODELLA SALUTE -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 3089/2022depositata il 10/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese di lite,stante la mancata costituzione della parte intimata,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il10/05/2024 IL PRES