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Decreto — n. 13710/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13710/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13710/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19426/2022 R.G. proposto da : ROSSO UMBERTO GUSTAVO, DOTTI MARIA TERESA, ROSSO ANNA LINDA, elettivamente domiciliati presso il domicilio PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrenti- contro PRISMA SPV SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI FRANCESCO (NGLFNC70H06H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANAZZA ALESSANDRO (FNTLSN66R05L219A) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE IVREA n.1734/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13710/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ROSSO UMBERTO GUSTAVO, DOTTI MARIA TERESA, ROSSO ANNA LINDA, elettivamente domiciliati presso il domicilio PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrenti- contro PRISMA SPV SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI FRANCESCO (NGLFNC70H06H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANAZZA ALESSANDRO (FNTLSN66R05L219A) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE IVREA n.1734/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione accollo delle spese procedurali correzione di errore materiale ripetibili spese di ripristino condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19426/2022 R.G. proposto da : ROSSO UMBERTO GUSTAVO, DOTTI MARIA TERESA, ROSSO ANNA LINDA, elettivamente domiciliati presso il domicilio PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato DEFILIPPI CLAUDIO (DFLCLD68L23E463J) -ricorrenti- contro PRISMA SPV SRL, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA ADRIANA, 4, presso lo studio dell’avvocato ANGELINI FRANCESCO (NGLFNC70H06H501W) rappresentato e difeso dall'avvocato FONTANAZZA ALESSANDRO (FNTLSN66R05L219A) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE IVREA n.1734/2022 depositata il 11/07/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrent i al pagamento, in favore della controri - corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 15/05/2