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Ordinanza — n. 13629/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13629/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13629/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott.Raffaele ROSSI Consigliere A d. 17 / 04/2024 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 18098 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18098del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da BASILE Renato (C.F.: BLSRNT 64C04 C351V ) rappresentato e difesodall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.:

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ART. 615 C.P; Ordinanza — n. 13629/2024 — snciv · Corte di Cassazione: La decisione di primo grado, per tale profilo, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere impugnata esclusivamente con l’ap- pello, in quanto il giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (a differenza di quello di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.) si svolge in dop- pio grado, ed è senz’altro inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione di primo grado. Tale rilievo assorbe ogni altra questione, anche relativa alla cor- retta instaurazione del contraddittorio, rendendo superflua l’esposizione dei singoli motivi del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Parole chiave

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pignoramento di crediti titolo esecutivo di rigetto credito contestato titolari di conti bancari validità della cessione del credito sequestro di beni immobili

Disposizioni normative citate

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ART. 615 C.P
Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott.
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Testo completo

A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. Franco DE STEFANO Presidente OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.) dott. Pasqualina Anna P. CONDELLO Consigliera dott. Augusto TATANGELO Consigliere relatore dott.Raffaele ROSSI Consigliere A d. 17 / 04/2024 C . C . dott.Salvatore SAIJA Consigliere R.G. n. 18098 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18098del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da BASILE Renato (C.F.: BLSRNT 64C04 C351V ) rappresentato e difesodall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.:

DFL CLD 68L23 E463J) -ricorrente- nei confronti di AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY S.p.A., già SGA –Società Gestione Attività S.p.A. ( C.F.: 05828330638 ), in persona del rappresentante per procura Fabrizio San- tucci rappresentatae difesa dall’avvocat o Marialucrezia Turco (C.F. : TRCMLC 63P48 C352N ) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Pistoia n. 266/2021, pubblicatain data 23 marzo 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 17 aprile 2024dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa La Cariprato –Cassa di Risparmio di Prato ( nelle cui posizioni soggettive èsuccessivamente subentrata la Banca Popolare di Vicenza – S ocietà cooperativa per azioni e , quindi , la S.G.A.

S.p.A., dopo la dichiarazione di liquidazione coatta Ric. n. 18098/2021 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 amministrativa della banca)ha promosso l’esecuzione forzata, nelle forme del pignoramento immobiliare, nei confronti di Re- nato Basile e Paola Carbone, sulla base di titolo esecutivo stra- giudiziale (contratto di mutuo fondiario).Disposta la vendita dell’immobile pignorato, i debitori hanno proposto opposizione, deducendo la sopravvenuta incapacità processuale e il difetto dilegittimazione attiva della società creditrice procedente, non- ché la nullità del contratto di mutuo fondiariofatto valere come titolo esecutivo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Pistoia. Ricorre il Basile (anche quale erede della Carbone, frattanto de- ceduta), sulla base di duemotivi. Resiste con controricorso AMCO –Asset Management Company S.p.A. (già SGA –Società Gestione Attività S.p.A.). Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1.Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica di ammissibi- lità del ricorso, avanzato avverso la sentenza di primo grado del Tribunale di Pistoia.

Con la presente opposizione è stata dedotta la sopravvenuta incapacità processuale e il difetto legittimazioneattiva della so- cietà creditrice procedente, nonché la nullità del contratto di mutuo fondiariofatto valere come titolo esecutivo. Tutti i motivi di opposizione sono stati rigettati dal Tribunale di Pistoia, che ha qualificato la domanda come opposizione all’ese- cuzione (cfr. ai paragrafi 2.1 e 2.4 della sentenza impugnata). Il presente ricorso ha, peraltro, ad oggetto esclusivamente il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità del contratto di mutuo fondiariofatto valere come titolo esecutivo e non vi sono dubbi che, quanto meno per tale profilo, l’opposizione Ric. n. 18098/2021 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 debba essere effettivamente qualificata in termini di opposi- zione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., dal momento che essa ha ad oggetto la contestazione della validità del titolo esecutivo e, quindi, del diritto della creditrice procedente di pro- cedere ad esecuzione forzata (non, quindi, la mera regolarità degli atti esecutivi).

La decisione di primo grado, per tale profilo, pertanto, avrebbe potuto e dovuto essere impugnata esclusivamente con l’ap- pello, in quanto il giudizio di opposizione all’esecuzione di cui all’art. 615 c.p.c. (a differenza di quello di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi degli artt. 617 e 618 c.p.c.) si svolge in dop- pio grado, ed è senz’altro inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avverso la decisione di primo grado. Tale rilievo assorbe ogni altra questione, anche relativa alla cor- retta instaurazione del contraddittorio, rendendo superflua l’esposizione dei singoli motivi del ricorso. 2.Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Non sussistono invece, a giudizio della Corte, i presupposti per la condanna del ricorrente, nella presente sede, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., richiesta dalla controricorrente. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 8.3 00,00 (ottomila Ric. n. 18098/2021 –Sez. 3 – A d. 17 aprile 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 trecento/00), oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali(ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1