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Decreto — n. 13605/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13605/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13605/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23032/2023 R.G. proposto da : FAI IMPRESA SAS DI FRATTICCIOLI ANNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoLONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro POMPEI BRUNO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRABALZA FOLCO (TRBFLC54P14D653Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 630/2023 depositata il 25/09/2023;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13605/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FAI IMPRESA SAS DI FRATTICCIOLI ANNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoLONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro POMPEI BRUNO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRABALZA FOLCO (TRBFLC54P14D653Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 630/2023 depositata il 25/09/2023;

Parole chiave

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tardivo pagamento delle spese estinzione del debito dilazione di pagamento opposizione tardiva indebito assunzione esterna di debito

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23032/2023 R.G. proposto da : FAI IMPRESA SAS DI FRATTICCIOLI ANNA, in persona del rappresentante come in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoLONGARINI MASSIMO (LNGMSM66M03L117N) -ricorrente- contro POMPEI BRUNO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TRABALZA FOLCO (TRBFLC54P14D653Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 630/2023 depositata il 25/09/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 13/05/