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Ordinanza — n. 13576/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed by withdrawal; court orders winning party to pay costs due to late withdrawal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13576/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished following the appellant's withdrawal of the request. Although the respondent initially opposed the withdrawal and insisted on cost allocation, the court exercised its discretionary power under Article 391 of the Code of Civil Procedure to order the withdrawal. Consequently, the appellant was condemned to pay the respondent's legal fees and general expenses.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: The court may order the liquidation of costs when a party withdraws a cassation appeal after the public prosecutor has submitted written conclusions, treating the withdrawal as a ground for cost allocation.

Parole chiave

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cassation appeal withdrawal costs allocation discretion late withdrawal consequences public prosecutor conclusions legal fees liability spese di difesa riduzione delle spese giudiziarie ritiro delle conclusioni civili

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis 1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
La rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente e, dunque, sussiste il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, giusta il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.
art. 391 c.p
La rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente e, dunque, sussiste il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, giusta il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.
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Testo completo

C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.3255/2021 R.G. proposto da : ADRIA SAIL SRL, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE, 143, presso lo studio dell’avvocato STUDIO LEGALE COLUMBA, rappresentata e difesa dall'avvocato SECLI' ANTONIO (CF: SCLNTN77D24C265W) - Ricorrente - Contro MADONNA PONTE SRL IN LIQUIDAZIONE, domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MONTANARI GIANLUCA (CF: MNTGLC73P14D488Z), CAZZOLA FABIO (CF: CZZFBA51M04D488I) - Controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 1178/2020depositata il 10/11/2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/01/2024dal Consigliere CARMELO CARLO ROSSELLO. Ritenuto che:

1. Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 1 9/01/2021 , la società Adria Sail s.r.l. ha chiesto la cassazione della sentenza n. 1178/2020 emessa dalla Corte di appello di Ancona, depositata in data 10/11/2020.

2. Al ricorso ha resistito con controricorso l’intimata Madonna Ponte s.r.l. in liquidazione.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 - bis 1 c.p.c.

4. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte in data 30 novembre 2023.

5. In data 27 dicembre 2023 il difensore della parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso. Parte resistente ha depositato memoria in data 3 gennaio 2024, nonché successiva memoria in data 10 gennaio 2024, nella quale dichiarava di non accettare la rinuncia insistendo per la liquidazione delle spese. Considerato che:

1. Il Collegio rileva che la rinuncia depositata da parte ricorrente è rituale, ancorché sottoscritta dal suo difensore, giacché costui vi era legittimato dalla procura acclusa al ricorso. La rinuncia non è stata accettata dalla parte resistente e, dunque, sussiste il potere di questa Corte di provvedere sulle spese, giusta il secondo comma dell’art. 391 c.p.c.

2. Il Collegio ritiene di esercitare tale potere, atteso che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso solo dopo il deposito delle conclusioni del Pubblico Ministero,e considerato che la ragione per cui ha dichiarato di non avere interesse alla decisione del ricorso, avendo acquistato l’immobile di cui è causa,è palesemente ragione sopravvenuta nelle more della pendenza del presente ricorso.

3. Le spese possono liquidarsi secondo il minimo dello scaglione di riferimento, assumendo valenza a questi fini la rinuncia al ricorso.

4. Se ne deve disporre la distrazione a favore del difensore della parte resistente.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della resistente, liquidate in euro 5 . 400, 00 oltre euro 48,80 per esborsi, nonché le spese generali e gli accessori come per legge. Distrae le spese così liquidate a favore degli Avvocati Fabio Cazzola e Gianluca Montanari. Così deciso in Roma, il 16/0