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Ordinanza — n. 13553/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural unprocedibility due to failure to prove timely notification of the contested judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13553/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal unprocedible because the appellant failed to prove the timely notification of the lower court's judgment. Although the appellant claimed the judgment was notified on May 30, 2022, the court found no evidence of this fact, including the required notification report or proof of electronic delivery. Consequently, the appeal was deemed untimely under Article 325 of the Code of Civil Procedure, and the request for a new contribution was noted.

Regesto Legislator

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Art. 325 c.p.c.; Art. 369 c.p.c.: The appeal is unprocedible if the appellant fails to prove timely notification of the contested judgment, as the burden of proof lies on the party claiming the right to appeal.

Parole chiave

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procedural unprocedibility timely notification burden of proof notification report contribution unificato procedimento antisovvenzioni anticipi delle spese prezzi agricoli

Disposizioni normative citate

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Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Raffaele Rossi da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 617 cod. proc. civ
art. 325 cod. proc. civ
art. 372 cod. proc. civ
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n.
Cass. 07/06/2021, n. 15832
Cass., Sez. U, 30/04/2019, n. 11386
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento r.g.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18721/2022R.G. proposto da LETIZIA LEONE ANTONIO, rappresentato e difeso dall’Avv. Walter Mangano –ricorrente – contro AZIENDA AGRICOLA VIVAIO FONTANA DI FONTANA F. C. S.S. –intimata – Avverso la sentenza n. 252/2022del TRIBUNALE DI PATTI, depositata il7 aprile 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che Antonio Leone Letizia propose opposizione avverso il precetto al pagamento della somma di euro 2.739,90 intimatogli ad istanza dell’Azienda Agricola Vivaio Fontana F.

C. s.s., deducendo l’omessa OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 18721/2022 Cons. est. Raffaele Rossi menzione nel precetto della data di apposizione della formula esecutiva sul decreto ingiuntivo azionato; nel costituirsi, l’intimata allegò la rinuncia al precetto, formulata successivamente all’instaurazione della lite; la decisione in epigrafe indicata (emendata, con provvedimento del 19 maggio 2022, dell’errore materiale circa il cognome del giudice emittente in essa contenuto) ha dichiarato la cessazione della materia del contendere sull’opposizione -qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ. -e condannato l’opponente alla refusione delle spese processuali, in forza del principio della soccombenza virtuale; ricorre per cassazione Antonio Leone Letizia, affidandosi a due motivi, illustrati da memoriadepositata in corso di causa; non svolge difese nel giudizio di legittimità, benché ritualmente intimata, l’Azienda Agricola Vivaio Fontana F.

C. s.s.; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che ésuperflua l’illustrazione dei motiv i di ricors o , palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; Antonio Leone Letizia impugna la sentenza n. 252 /2022 del Tribunale di Patti, pubblicata il 7 aprile 2022 e, per dichiarazione de l ricorrente, notificata il 30 maggio2022; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. r.g. n. 18721/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC. senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente (rimasta intimata)o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 7 aprile 2022 , la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 26 luglio2022, elasso quindi il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo ivi svolto difese l’intimata; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte:

Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento r.g. n. 18721/2022 Cons. est. Raffaele Rossi da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art.1-bis dello stesso art. 13 ; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis