Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13551/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for procedural impropriety due to failure to submit proof of notification within the statutory deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13551/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Banca Popolare Pugliese improcedible because the applicant failed to submit the required proof of notification of the appealed judgment. Although the applicant declared the judgment was notified, they did not deposit the certified copy or electronic delivery records within the strict 60-day period mandated by law. Consequently, the court ruled that the procedural defect could not be cured by subsequent evidence, leading to the dismissal of the appeal and the award of costs to the opposing party.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 325, Art. 369 cod. proc. civ.; The cassation appeal is declared improcedible if the party fails to submit the certified copy of the judgment and the notification report within the sixty-day period following the judgment's publication, as this failure constitutes an irremediable procedural defect.

Parole chiave

Generato dall'IA
improcedibility of appeal proof of notification sixty-day deadline certified copy requirement procedural defect contribution unificato costs allocation istanza di autorizzazione all’esecuzione – Decisione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 325 cod. proc. civ.
Art. 369 cod. proc. civ.
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
Art. 372 cod. proc. civ.
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (cfr.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R.
art. 630 cod. proc. civ
civ.; il giudice dell’esecuzione dichiarò estinta l’esecuzione; il reclamo dispiegato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ.
art. 325 cod. proc. civ
art. 369 cod. proc. civ
e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod.
art. 372 cod. proc. civ
senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349
Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n.
Cass. 07/06/2021, n. 15832
Cass. 30/04/2019, n. 11386
Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315
Raffaele Rossi questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11386/2022R.G. proposto da BANCA POPOLARE PUGLIESE SOC. COOP. S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Claudio Giorgio Suppa –ricorrente – contro SALVATORE ANTONIETTA, rappresentata e difes a dall’Avv. Mario Itro e dall’Antonio Scarlato –controricorrente – Avverso la sentenza n. 650/2022della CORTE DI APPELLO DI NAPOLI, depositata il16 febbraio 2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 marzo 2024 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

Rilevato che in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, la Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. promosse innanzi il Tribunale di RECLAMO AVVERSO ESTINZIONE DELL’ESECUZIONE r.g. n. 11386/2022 Cons. est. Raffaele Rossi Benevento espropriazione forzata su beni immobili in danno di Antonietta Salvatore; nelle more del procedimento esecutivo, il decreto monitorio venne revocato in accoglimento di opposizione ex art. 645cod. proc. civ.; il giudice dell’esecuzione dichiarò estinta l’esecuzione; il reclamo dispiegato ai sensi dell’art. 630 cod. proc. civ. dalla creditrice procedente venne disatteso dal Tribunale di Benevento in composizione collegiale, con sentenza poi confermata dalla decisione in epigrafe, di reiezione dell’appello interposto sempre dalla creditrice; ricorre per cassazione la Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a., affidandosi ad un motivo, cui resiste, con controricorso, Antonietta Salvatore; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.;

Considerato che è superflua l’illustrazione de l motiv o di ricors o , palesandosi dagli atti di causa la improcedibilità di quest’ultimo; la Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a. impugna la sentenza n. 650/2022 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 16 febbraio 2022 e, per dichiarazione delricorrente, notificata il 1° marzo 2022; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie car tacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso r.g. n. 11386/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi di notificazione a mezzo PEC. senza che sia possibile recuperare alla relativa omissione mediante la successiva, e ormai tardiva, produzione ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; parte ricorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva tuttavia della relazione di notificazione (ovvero dellecopie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente o comunque acquisita agli atti del fascicolo di ufficio; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza; invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 16 febbraio 2022, la notifica del ricorso in vaglio è avvenuta il giorno 29 aprile 2022,elasso quindi il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità segue la soccombenza, con liquidazione operata, in ragione della unitarietà dell’incarico, nella misura, complessiva e totale, specificata in dispositivo e distrazione di quest’ultima in favore dei difensori della controricorrente, i quali hanno reso dichiarazione di anticipo; attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di r.g. n. 11386/2022 Cons. est.

Raffaele Rossi questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente - ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna Banca Popolare Pugliese soc. coop. p.a., alla refusione in favore di Antonietta Salvatore delle spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura, complessiva e totale, di euro 5.000 (cinquemila) per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge, con distrazione in favore dei difensori, Avv.

Mario Itro e Avv. Antonio Scarlato per dichiarazione d’anticipo resa; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art.