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Ordinanza — n. 13539/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as lower court did not re-evaluate facts but interpreted contract terms correctly.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13539/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Matteo Secchi's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision to reject his claims against Inti s.r.l. regarding a business lease dispute. Secchi argued the contract was simulated, while the appellate court correctly interpreted the parties' intent to grant a lease of the entire business complex rather than just the buildings. The court ruled that the lower court's interpretation was legally sound and did not constitute a violation of law requiring a new factual assessment.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 c.p.c.; Art. 1369 c.c.: An appeal alleging a violation of law is inadmissible if the lower court's interpretation of the contract does not exhibit objective irrationality or internal contradiction, but merely proposes a different factual evaluation prohibited in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal violation of law contract interpretation business lease cassation limits factual re-evaluation good faith principles annullamento del contratto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 3 c.p.c.
Art. 1362 c.c.
Art. 1363 c.c.
Art. 1364 c.c.
Art. 1366 c.c.
1364 e 1365 c.c.), dei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.) e dell’interpretazione delle espressioni polisenso più ‘conveniente’ alla natura e all’oggetto del contratto (art.
Art. 1369 c.c.
Art. 1571 c.c.
Art. 2555 c.c.
art. 1363 c.c
art. 1366 c.c
1364 e 1365 c.c.), dei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.) e dell’interpretazione delle espressioni polisenso più ‘conveniente’ alla natura e all’oggetto del contratto (art.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 8208/2021 proposto da: MATTEOSECCHI rappresentato e difeso dagli avvocati PAOLO EMILIO ROSSI (paoloemilio.rossi@venezia.pecavvocati.it) , PAOLO ROMOR (paolo.romor@venezia.pecavvocati.it) e STEFANIA CONTALDI (stefaniacontaldi@ordineavvocatiroma.org); -ricorrente - contro INTIs.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati RUGGERO SONINO (ruggero.sonino@venezia.pecavvocati.it), PATRIZIA CHIAMPAN e ALDOSILANOS; -controricorrenti - Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 8208 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 2955 /20 2 0 della CORTE D’APPELLO DI VENEZIA,depositata l’11 / 0 1 /20 2 1 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/03/2024dal Consigliere dott.

MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, con sentenza resa in data 11 / 0 1 /202 1 , la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento dell’appello proposto dalla Inti s.r.l. e in riforma della decisione di primo grado, dopo aver rilevato l’infondatezza dell’eccezione sollevata da Matteo Secchi circa il carattere simulato del contratto di affitto di due rami d’azienda intercorso tra il Secchi (quale affittuario) e la Inti s.r.l. (quale concedente), ha dispo sto il rigetto delle domande originariamente proposte in via riconvenzionale dal Secchi, dichiarando cessata la materiadel contendere in relazione alla domanda della Inti s.r.l. volta al rilascio delle aziende concesse in godimento e disponendo, per il resto,la conferma della decisione di primo grado; afondamento della decisione assunta, per quel che ancora rileva inquesta sede, la corte territoriale ha rilevato come il primo giudice avesseerroneamente affermato il carattere relativamente simulato del contrattodi affitto di azienda stipulato tra le parti ( al quale lo stesso giudicedi primo grado ha ritenuto di attribuire natura locatizia), atteso che la volontà delle parti, per come manifestata nelle relative dichiarazioni negoziali, dove va intendersi nel senso di prevedere la concessione in godimento di un complesso di beni produttivo ( nella specie,di un’azienda alberghiera), e non già la concessione limitata al godimentodei soli immobili individuati nel contratto; avversola sentenza d’appello, Matteo Secchi propon e ricorso per cassazionesulla base di un unico motivo d’impugnazione ;Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 8208 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri laInti s.r.l. resiste con controricorso , cui ha fatto seguito il deposit o dimemoria; consideratoche: conl’unico motivo di impugnazione proposto, il ricorrente censura lasentenza impugnata per erronea applicazione degli art t. 1362, 1363, 1364, 1366, 1369, 1571 e 2555 c.c., per avere la corte territoriale erroneamente qualificato il contratto stipulato tra le parti come contratto di affitto di azienda , valorizzando elementi meramente accessorie di contorno, senza rendersi conto dell’effettiva natura del bene posto a oggetto del negozio concluso tra le parti, nella specie limitato al solo godimento degli immobili ivi previsti, senza alcuna considerazione degli stessi in relazione a una loro eventuale destinazionein chiave produttiv a; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenzadi legittimità, l’interpretazione degli atti negoziali de bba ritenersi indefettibilmente riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità unicamente nei limiti consentiti dal testodell’art. 360, n. 5, c.p.c., ovvero nei casi di violazione dei canoni diermeneutica contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 360, n.3, c.p.c.; in tale ultimo caso, peraltro, la violazione denunciata chiede d’essere necessariamente dedotta con la specifica indicazione, nel ricorsoper cassazione, del modo in cui il ragionamento del giudice di meritosi sia discostato dai suddetti canoni, traducendosi altrimenti, la ricostruzione del contenuto della volontà delle parti, in una mera proposta reinterpretativa in dissenso rispetto all’interpretazione censurata;operazione, come tale, inammissibile in sede di legittimità (cfr.Sez. 3, Sentenza n. 17427 del 18/11/2003, Rv. 568253);Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 8208 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri nelcaso di specie, l’odierno ricorrente si è limitato ad affermare, in modoinammissibilmente apodittico, il preteso tradimento, da parte dei giudicidi merito, della comune intenzione delle parti (ai sensi dell’art.1362 c.c.), nonché la scorrettezza dell’interpretazione complessiva attribuita ai termini dell’atto negoziale (ex art. 1363 c.c.), oltre alla violazionedel principio della ragionevole estensione delle espressioni generalie dell’indicazione esemplificativa (ex art t . 1364 e 1365 c.c.), dei canoni interpretativi della buona fede (art. 1366 c.c.) e dell’interpretazione delle espressioni polisenso più ‘conveniente’ alla natura e all’oggetto del contratto (art. 1369 c.c.), orientando l’argomentazionecritica rivolta nei confronti dell’interpretazione della corteterritoriale, non già attraverso la prospettazione di un’obiettiva e inaccettabilecontrarietà, a quello comune, del senso attribuito ai testi e ai comportamenti negoziali interpretati, o della macroscopica irrazionalitào intima contraddittorietà dell’interpretazione complessiva dell’atto (così come della rilevabilità ictu oculi di un’interpretazione contrariaa buona fede o del tutto sconveniente, rispetto alla natura o all’oggetto del contratto), bensì attraverso l’indicazione degli aspetti della ritenuta non condivisibilità della lettura interpretativa criticata, rispetto a quella ritenuta preferibile, in tal modo travalicando i limiti propri del vizio della violazione di legge ( ex art. 360, n. 3, c.p.c.) attraversola sollecitazione della corte di legittimità alla rinnovazione di unanon consentita valutazione di merito dei fatti di causa ; sul punto, è appena il caso di rilevare come la corte territoriale abbia proceduto alla lettura e all’interpretazione delle dichiarazioni negozialiin esame nel pieno rispetto dei canoni di ermeneutica fissati dal legislatore, non ricorrendo ad alcuna attribuzione di significati estranei al comune contenuto semantico delle parole, né spingendosi a una ricostruzione del significato complessivo dell’atto negoziale in Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 8208 /2021 - rel. cons. Marco Dell’Utri terminidi palese irrazionalità o intima contraddittorietà (sulla base di un’ipoteticalettura macroscopicamente contraria ai canoni della buona fede o della convenienza oggettiva), per tale via giungendo alla ricognizione di un contenuto negoziale sufficientemente congruo, rispettoal testo interpretato, e del tutto scevro da residue incertezze, piuttosto armonizzando, con coerenza, il senso letterale delle parole utilizzatain sede contrattuale al comportamento delle parti posteriore allaconclusione del contratto, sì da sfuggire integralmente alle odierne censureavanzate dal ricorrente in questa sede di legittimità; ciòposto, l’odierna censura in altro non si risolve, se non in una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, sulla base di un’impostazionecritica non consentita in sede di legittimità; sulla base di tali premesse, rilevata, dev’essere dichiarata l’inammissibilitàdel ricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i l ricors o , a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002 ;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi euro 1 0.800,00 , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200 ,00 , e agli accessoricome per legge . Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Adunanzadel 7 marzo 2024 - R.G. n. 8208 /2021 - rel. cons. Marco Del