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Decreto — n. 13535/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13535/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13535/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20821/2023 R.G. proposto da : LEGATORIA UMBRA S.A.S. DI PICCHIETTI STEFANO C., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 265, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO (BRNVLR62H12H501J), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCHIARELLI SANDRO (PCCSDR62T26D653A) -ricorrente- contro COMUNE DI BASTIA UMBRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J), rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHETTI MARCO LUIGI (MRCMCL56D25E256I) -controricorrente- nonchécontro UMBRIA ACQUE S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 645/2023 depositata il 13/07/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13535/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LEGATORIA UMBRA S.A.S. DI PICCHIETTI STEFANO C., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 265, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO (BRNVLR62H12H501J), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCHIARELLI SANDRO (PCCSDR62T26D653A) -ricorrente- contro COMUNE DI BASTIA UMBRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J), rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHETTI MARCO LUIGI (MRCMCL56D25E256I) -controricorrente- nonchécontro UMBRIA ACQUE S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 645/2023 depositata il 13/07/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese di esecuzione onorari legali compensazione dei crediti riduzione della mercede d'avvocato determinazione dei compensi restituzione di prestazioni complementari

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
645/2023 depositata il 13/07/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.20821/2023 R.G. proposto da : LEGATORIA UMBRA S.A.S. DI PICCHIETTI STEFANO C., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI N. 265, presso lo studio dell’avvocato BERNARDINI BETTI VALERIO (BRNVLR62H12H501J), rappresentato e difeso dall'avvocato PICCHIARELLI SANDRO (PCCSDR62T26D653A) -ricorrente- contro COMUNE DI BASTIA UMBRA, in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE N. 71, presso lo studio dell’avvocato BELLUCCI MAURIZIO (BLLMRZ63C11E256J), rappresentato e difeso dall'avvocato MARCHETTI MARCO LUIGI (MRCMCL56D25E256I) -controricorrente- nonchécontro UMBRIA ACQUE S.P.A. -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PERUGIA n. 645/2023 depositata il 13/07/2023;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma