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Decreto — n. 13526/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13526/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13526/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15631/2023 R.G. proposto da : MARASTI MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLACANI FABIO (PLLFBA65E04F257P) -ricorrente- contro DEL GRANDE ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TALINI MARCO (TLNMRC61E01E625W) -controricorrente- nonchécontro DEL GRANDE MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CALCAGNO ALESSANDRA (CLCLSN72R69E463H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1060/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13526/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : MARASTI MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLACANI FABIO (PLLFBA65E04F257P) -ricorrente- contro DEL GRANDE ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TALINI MARCO (TLNMRC61E01E625W) -controricorrente- nonchécontro DEL GRANDE MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CALCAGNO ALESSANDRA (CLCLSN72R69E463H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1060/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali compensazione nel fallimento prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria ripetibili dell'avvocato spese di esecuzione liquidazione degli onorari difensivi

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
1060/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15631/2023 R.G. proposto da : MARASTI MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato PELLACANI FABIO (PLLFBA65E04F257P) -ricorrente- contro DEL GRANDE ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato TALINI MARCO (TLNMRC61E01E625W) -controricorrente- nonchécontro DEL GRANDE MAURO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato CALCAGNO ALESSANDRA (CLCLSN72R69E463H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 1060/2023 depositata il 15/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo(e, quanto al solo difensore che ha formulato la relativa istanza, con la chiesta attribuzione);

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuno in Euro 2. 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatariodel controricorrente Mauro Del Grande. Così deciso in Roma,