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Decreto — n. 13450/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13450/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13450/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17209/2023 R.G. proposto da : FOSSALUZZA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato HERNANDEZ FEDERICO (HRNFRC69E19H501O), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALVETTI SERGIO (CLVSRG56M10D999V) -ricorrente- contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MAZZOTTA PAOLO (MZZPLA58C21H501D), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE-PROV.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13450/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : FOSSALUZZA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato HERNANDEZ FEDERICO (HRNFRC69E19H501O), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALVETTI SERGIO (CLVSRG56M10D999V) -ricorrente- contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MAZZOTTA PAOLO (MZZPLA58C21H501D), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE-PROV.

Parole chiave

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spese di esecuzione condanna al pagamento pecuniario spese susseguenti compensazione nel fallimento obbligo di restituzione mancato anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
DI TREVISO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1155/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17209/2023 R.G. proposto da : FOSSALUZZA CLAUDIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell’avvocato HERNANDEZ FEDERICO (HRNFRC69E19H501O), che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CALVETTI SERGIO (CLVSRG56M10D999V) -ricorrente- contro BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28, presso lo studio dell’avvocato MAZZOTTA PAOLO (MZZPLA58C21H501D), che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, AGENTE DELLA RISCOSSIONE-PROV.

DI TREVISO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1155/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il