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Decreto — n. 13449/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13449/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13449/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29336/2022 R.G. proposto da : RUGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SANNONER VITTORIO (SNNVTR68A18D643O - sannoner.vittorio@avvocatifoggia.legalmail.it) -ricorrente- contro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI BARI n. 795/2022 depositata il 19/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13449/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : RUGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SANNONER VITTORIO (SNNVTR68A18D643O - sannoner.vittorio@avvocatifoggia.legalmail.it) -ricorrente- contro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI BARI n. 795/2022 depositata il 19/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

Parole chiave

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mantenimento della previdenza pensione di anzianità diritti di previdenza professionale soppressione della rendita divisione della previdenza istituto di previdenza involgente

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.29336/2022 R.G. proposto da : RUGLIO ANTONIO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato SANNONER VITTORIO (SNNVTR68A18D643O - sannoner.vittorio@avvocatifoggia.legalmail.it) -ricorrente- contro I.N.P.S., Istituto Nazionale della Previdenza Sociale -intimato- avverso la SENTENZA dellaCORTE D'APPELLO DI BARI n. 795/2022 depositata il 19/05/2022. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso. Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,