Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 13417/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court corrects prior order to liquidate procedural costs for heirs who participated in earlier proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13417/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation ordered a correction of a 2021 order to liquidate procedural costs for three heirs who participated in a prior proceeding but were omitted from the cost award. While the heirs successfully argued that their participation was established through documentary evidence and the principle of procedural acquisition, Allianz s.p.a. requested a correction to award them costs as well. The Court granted the heirs' request to add the cost liquidation to the original order but also allowed Allianz's request to include a cost award against the heirs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 373 c.p.c.; Art. 391-bis c.p.c.: The remedy of material error correction applies d'ufficio to correct the omission of liquidating procedural costs for parties who participated in a prior proceeding, even if the original order failed to explicitly mention them, provided their participation is evidenced by the record.

Parole chiave

Generato dall'IA
material error correction procedural costs liquidation participation in prior proceedings principle of procedural acquisition omission of party costs Cassazione correction heirs procedural rights accollo delle spese

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 373 c.p.c.
a) prima del “P.Q.M” si deve intendere aggiunta la seguente frase: L’istanza di riconoscimento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
Art. 391-bis c.p.c.
La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n.
Art. 288, secondo comma, c.p.c.
Visto l’art. 288, secondo comma, c.p.c. dispone che la Cancelleria annoti la presente sull’originale de
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Art. 375 c.p.c.
4-bisdell’art. 375 c.p.c.;
art. 373 c.p
a) prima del “P.Q.M” si deve intendere aggiunta la seguente frase: L’istanza di riconoscimento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c.
art. 375 c.p
4-bisdell’art. 375 c.p.c.;
art. 391-bis c.p
La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. Un., n. 16415 del 2018
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

E GUIZZI Consigliere ORDINANZA sul ricorso per correzione di errore materiale iscritto al n.r.g. 30846/2021 proposto da: Filomena D’Auria, Raffaele Iozzino e Gerardo Iozzino e Gerardo Iozzino, quali eredi del defunto Alfonso Iozzino, rappresentati e difesi dall’Avv. Liberato Maffettone, domiciliato come in atti avverso l’ordinanza di questa Corte n. 36646 del 2021, resa il 25 novembre 2021 sul ricorso n.r.g. 22593 del 2018, proposto da Fiore Alberto, rappresentato e difeso dall’avvocato Di Monda Raffaele, contro Allianz s.p.a.(già Lloyd Adriatico Assicurazioni s.p.a.), rappresentata e difesa dall’avvocato Clemente Michele, Iozzino Antonietta, in proprio e nella qualità di erede del defunto Alfonso Iozzino, rappresentata e difesa dall’Avv.

Emiddio Iervolino, nonché contro Fata Assicurazioni s.p.a e Agostino Pedata, rimasti intimati; nonché sul ricorso successivo per correzione di errore materiale, proposto sempre avverso detta ordinanza da Allianz s.p.a., come sopra rappresentata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Presidente Relatore RAFFAELE GAETANO ANTONIO FRASCA; Rilevato che: all’esito della pronuncia da parte di questa Sezione dell’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021, resa sul ricorso iscritto al n.r.g. 22593 del 2018, i signori Filomena D’Auria, Raffaele Iozzino e Gerardo Iozzino, resistenti in detto ricorso nella qualità di eredi del defunto Alfonso Iozzino, hanno proposto ricorso per correzione di errore materiale, rappresentando che nell’ordinanza, pur avendo la Corte liquidato a loro favore e a carico del ricorrente Alberto Fiore le spese processuali, avrebbe omesso di liquidare le spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., introdotto davanti al giudice della sentenza allora impugnata dal Fiore e nel quale avevano resistito costituendosi con il loro difensore; sulla base di tale prospettazione hanno chiesto, nel presupposto che l’omissione integrasse un errore materiale, di correggere l’indicata ordinanza integrandola con il provvedimento di liquidazione di quelle spese; con ricorso per correzione di errore materiale Allianz s.p.a., resistente nel ricorso deciso dalla citata ordinanza, a sua volta ha sollecitato la correzione della stessa adducendo che, nonostante fosse giustificata dalla decisione assunta sul relativo ricorso, era mancata la condanna del Fiore alle spese a proprio favore; detto ricorso veniva depositato dalle parti ricorrenti, ma non veniva notificato alle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza n. 36648 del 25 novembre 2021; anche la ricorrente successiva ha chiesto rimediarsi all’omessa liquidazione delle spese procedendosi alla correzione dell’ordinanza in parte qua, ma in questo caso ha provveduto alla notificazione del ricorso; la trattazione dei due ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380- bis.1. c.p.c., giusta il secondo comma n. 4-bisdell’art. 375 c.p.c.;

Considerato che: il Collegio in via preliminare deve rilevare che il ricorso principale non è stato notificato ad alcuna delle controparti del ricorso ordinario deciso dall’ordinanza di cui si è chiesta la correzione e, dunque, deve considerarsi inammissibile (Cass. (ord.) n. 27196 del 2018); tuttavia, tenuto conto che le Sezioni Unite hanno statuito che In tema di correzione degli errori materiali, l'inammissibilità o improcedibilità del ricorso ex art. 391 bis, comma 1, c.p.c., non impedisce alla Corte di cassazione di correggere d'ufficio le proprie statuizioni, purché sia instaurato il contraddittorio e ricorrano le condizioni per l'intervento emendativo, prevalendo l'esigenza di rimediare all'incoerenza tra la manifestazione formale della volontà giurisdizionale ed il suo reale contenuto. (Cass., Sez.

Un., (ord.) n. 4353 del 2023) e considerato che, da quanto emerge dagli atti del deposito del ricorso venne fatta comunicazione dalla Cancelleria su disposizione del Presidente Titolare, evidentemente nell’intento di dar corso ad una correzione d’ufficio, onde il contraddittorio risulta realizzato, sebbene in una forma anomala ed con una modalità sufficiente, tenuto conto della natura del procedimento di correzione, il Collegio ritiene di poter esaminare in ogni caso anche d’ufficio il problema segnalato; che effettivamente risulta dalla memoria depositata in vista dell’adunanza del 6 maggio 2021, all’esito della quale venne pronunciata l’ordinanza n. 36646 del 2021, che gli allora resistenti D’Auria Filomena, Raffaele Iozzino e Gerardo Iozzino, nella memoria espressero la richiesta di liquidazione delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c., precisando di avervi preso parte tramite il loro difensore ed instarono la liquidazione; che la circostanza emergeva in ogni caso dalla produzione fatta allo stesso scopo dall’allora resistente Antonella Iozzino, che si componeva del ricorso ex art. 373 c.p.c. del Fiore e del provvedimento del Tribunale di Nola, nel quale si dava atto della costituzione degli attuali ricorrenti; che, dunque, anche in base al principio di c.d. acquisizione processuale la Corte avrebbe dovuto pronunciare sull’istanza di liquidazione delle spese ex art. 373 c.p.c. anche per gli attuali ricorrenti e non solo per la ricorrente Antonietta Iozzino; che il rimedio della correzione risulta utilizzabile, dunque, anche d’ufficio per superare l’omissione, nonostante la chiara espressione della sussistenza della soccombenza della liquidazione delle spese a favore della parte vincitrice (Cass., Sez.

Un., n. 16415 del 2018) e, dunque, può farsi luogo alla liquidazione delle spese del procedimento a favore dei ricorrenti, con distrazione a favore del loro difensore, che nella memoria ne aveva fatto richiesta, attesa la soccombenza conclamata nei loro confronti anche sul detto procedimento, in non diversa guisa della soccombenza sul ricorso per cassazione; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura indicata dall’ordinanza n. 36646-21 a favore della Iozzino Antonietta, poiché sussistono le medesime ragioni giustificative; che deve accogliersi il ricorso di Allianz, la quale ha evidenziato che, nonostante l’affermazione in motivazione nell’ordinanza della soccombenza a favore di ciascuna parte controricorrente (sestultimo e quintultimo rigo della pag. 6), non è seguita nel dispositivo la condanna alle spese a suo favore; che le spese possono liquidarsi nella stessa misura riconosciuta a favore degli altri resistenti;

P. Q. M. La Corte, visto l’art. 391-bis c.p.c. dispone la correzione dell’ordinanza n. 36646 del 25 novembre 2021 nei seguenti termini:

a) prima del “P.Q.M” si deve intendere aggiunta la seguente frase: L’istanza di riconoscimento delle spese del procedimento ex art. 373 c.p.c. deve accogliersi nei medesimi termini a favore dei controricorrenti Filomena D’Auria, Raffaele Iozzino e Gerardo Iozzino, con distrazione a favore del loro difensore, atteso che dalla documentazione prodotta dalla controricorrente Antonietta Iozzino, emerge la partecipazione al detto procedimento dei suddetti. ;

b) nel dispositivo, dopo la parola “antistatario” si deve intendere aggiunta la seguente frase , nonché nella stessa misura a favore dei controricorrenti Filomena D’Auria, Raffaele Iozzino e Gerardo Iozzino, con distrazione a favore del loro difensore Avv. Liberato Maffettone. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese in favore di Allianz in euro 3.600,00, di cui 3.400,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge. . Visto l’art. 288, secondo comma, c.p.c. dispone che la Cancelleria annoti la presente sull’originale de