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Decreto — n. 13352/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13352/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13352/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15104/2022 R.G. proposto da : CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO DOP VAL DI MAZARA, in persona del rappresentante in atti indicato, Zambito Ciro, con domicilio digitale presso il proprio difensore, avvocato TRAMUTA ANTONINO (TRMNNN71M29D009X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVESTRO GHERARDI, 110, presso lo studio dell’avvocato MESSINA ANNALISA (MSSNLS69D49G273I),rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO MARIA (TRNMRA72H57G273Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n.4841/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13352/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO DOP VAL DI MAZARA, in persona del rappresentante in atti indicato, Zambito Ciro, con domicilio digitale presso il proprio difensore, avvocato TRAMUTA ANTONINO (TRMNNN71M29D009X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVESTRO GHERARDI, 110, presso lo studio dell’avvocato MESSINA ANNALISA (MSSNLS69D49G273I),rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO MARIA (TRNMRA72H57G273Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n.4841/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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condanna al pagamento pecuniario condono delle spese procedurali spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva anticipo delle spese opposizione al precetto esecutivo

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15104/2022 R.G. proposto da : CONSORZIO DI TUTELA DELL’OLIO DOP VAL DI MAZARA, in persona del rappresentante in atti indicato, Zambito Ciro, con domicilio digitale presso il proprio difensore, avvocato TRAMUTA ANTONINO (TRMNNN71M29D009X) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SILVESTRO GHERARDI, 110, presso lo studio dell’avvocato MESSINA ANNALISA (MSSNLS69D49G273I),rappresentato e difeso dall'avvocato TARANTINO MARIA (TRNMRA72H57G273Y) -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE PALERMO n.4841/2021 depositata il 14/12/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 04/05/20