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Decreto — n. 13310/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13310/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13310/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10176/2021 R.G. proposto da : TRIPODI ROSARIO rappresentato e difeso d a ll’avvocato PISANI PAOLO (PSNPLA64R11D086L- avvpaolopisani@pec.giuffre.it ) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI (CLBGPP62D06H501V - giuseppecilibertii@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- nonché contro CONDOMINIO LE CASE DEL PARCO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1323/2020 depositata il 12/02/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13310/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : TRIPODI ROSARIO rappresentato e difeso d a ll’avvocato PISANI PAOLO (PSNPLA64R11D086L- avvpaolopisani@pec.giuffre.it ) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI (CLBGPP62D06H501V - giuseppecilibertii@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- nonché contro CONDOMINIO LE CASE DEL PARCO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1323/2020 depositata il 12/02/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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difetto di legittimazione causa legittima legittimazione passiva indennità del difensore d'ufficio diritto a un difensore procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10176/2021 R.G. proposto da : TRIPODI ROSARIO rappresentato e difeso d a ll’avvocato PISANI PAOLO (PSNPLA64R11D086L- avvpaolopisani@pec.giuffre.it ) -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI (CLBGPP62D06H501V - giuseppecilibertii@ordineavvocatiroma.org) -controricorrente- nonché contro CONDOMINIO LE CASE DEL PARCO -intimato- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO DI CATANZARO n. 1323/2020 depositata il 12/02/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c. deve provvedersi sulle spese del presente giudizio di legittimità, che vanno liquidate in favore della parte controricorrente come in dispositivo,mentre non vi è luogo a provvedere per le dette spese nei confronti della parterimasta intimata;

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Così deciso in Roma,