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Decreto — n. 13238/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13238/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13238/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24149/2021 R.G. proposto da : PALMIERI DAVIDE, difeso in proprio (PLMDVD63P23F205X – davide.palmieri@monza.pecavvocati.it) -ricorrente- contro UNITO ANTONIO MARIO ALDO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della FONDERMETAL S.p.A., rappresentati e difes i dall’avv. Simona Merisi (C.F. MRSSMN72A54F119B -simona.merisi@milano.pecavvocati.it) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 682/2021depositata il 4/06/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Regesto Legislator

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art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13238/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : PALMIERI DAVIDE, difeso in proprio (PLMDVD63P23F205X – davide.palmieri@monza.pecavvocati.it) -ricorrente- contro UNITO ANTONIO MARIO ALDO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della FONDERMETAL S.p.A., rappresentati e difes i dall’avv. Simona Merisi (C.F. MRSSMN72A54F119B -simona.merisi@milano.pecavvocati.it) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 682/2021depositata il 4/06/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

Parole chiave

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spese di esecuzione accollo delle spese procedurali mancato anticipo delle spese spese inutili assunzione delle spese ripetibili dell'avvocato

Disposizioni normative citate

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art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.24149/2021 R.G. proposto da : PALMIERI DAVIDE, difeso in proprio (PLMDVD63P23F205X – davide.palmieri@monza.pecavvocati.it) -ricorrente- contro UNITO ANTONIO MARIO ALDO, in proprio e quale legale rappresentante pro tempore della FONDERMETAL S.p.A., rappresentati e difes i dall’avv. Simona Merisi (C.F. MRSSMN72A54F119B -simona.merisi@milano.pecavvocati.it) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO DI BRESCIA n. 682/2021depositata il 4/06/2021. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.

‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,

P.Q.M.

dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore degli intimati costituiti con unico controricorso, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 3/05/202