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Ordinanza — n. 13165/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting lower court's error on appeal filing date due to improper service notice.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13165/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court accepted the appeal filed by Raffaele Manzo against a lower court ruling that had dismissed it as untimely. The lower court had rejected the appeal because it was deposited on July 26, 2019, rather than within the 30-day window following the actual service of the first-instance judgment on June 18, 2019. The Court of Cassation overruled this by noting that the service was legally ineffective because it was performed in person by the defendant himself, not by a lawyer, meaning the appeal deadline had not yet expired.

Regesto Legislator

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Art. 434 c.p.c.; Art. 479 c.p.c.: The Court of Cassation may ex officio correct a procedural error regarding the calculation of appeal deadlines when the service of the judgment was ineffective due to improper notification methods, thereby validating the appeal if filed within the correct period.

Parole chiave

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improper service of judgment calculation of appeal deadline ex officio correction of error ineffective notification procedural vitiating defect tempestività dell'inoltro eccezioni processuali tardive durata ragionevole del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 434 c.p.c.
─ i n base all'art. 434 c.p.c.
Art. 479 c.p.c.
Art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 116 cod. proc. civ.
art. 434 c.p
─ i n base all'art. 434 c.p.c.
art. 434 cod. proc. civ
─ i n base all'art. 434 c.p.c.
art. 479 c.p
art. 384 cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass. 13/03/2019, n. 7197
Cass. 05/10/2016, n. 19876
Cass. 09/07/1997, n. 6213
Cass. 29/09/2005, n. 19132
Cass. 22/03/2007, n. 6935
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20826/2021R.G. proposto da Manzo Raffaele, rappresentato e difes o dall'Avv. Pietro Martino (p.e.c. indicata: pietromartino@ordineavvocatiroma.org), con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Pola, n. 29; –ricorrente – contro Franzese Angelo, rappresentato e difes o dall'Avv. Prof. Silvia Viaro (p.e.c. indicata: silvia.viaro@pec.it), con domicilio eletto in Roma, via G. Borsi, n. 4, presso lo studio dell’avv. Federica Scafarelli (p.e.c. indicata: federicascafarelli@ordineavvocatiroma.org);

–controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia , n. 94 /20 2 1 , Oggetto Impugnazioni civili -Erronea individuazione della data di introduzione del giudizio di appello - Vizio revocatorio -Configurabilità -Ricorso per cassazione - Esperibilità -Esclusione depositatail 22 gennaio 2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 1 4 marzo 20 2 4 dal Consigliere Emilio Iannello. Rilevato che: con sentenza n. 94/2021, depositata il 22 gennaio 2021, la Corte d’appello di Venezia ha dichiarato inammissibile, perché tardivo,l’appello proposto da Raffaele Manzo avverso la decisione del Tribunale lagunare che, pronunciando in controversia locatizia, dopo aver disposto il mutamento del rito (da ordinario a speciale), lo aveva condannato a restituire ad Angelo Franzese la somma di Euro 54.000, oltre interessi, quali importi indebitamente percepiti in eccedenza rspetto al canone dovuto; ha infatti rilevato che, dovendo applicarsi il rito locatizio:

─ i n base all'art. 434 c.p.c. l'atto introduttivo d oveva essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza; ─ lo stesso appellante aveva allegato all'atto di appello la notifica della sentenza con formula esecutiva, avvenuta in data 18 giugno 2019, a mani del Manzo Raffaele; ─ l'atto di appello avrebbe dovuto dunque essere depositato quanto meno in data 18 luglio 2019, mentre il deposito risultavaeffettuato il 26 luglio 2019; avverso tale sentenza Raffaele Manzopropone ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, cui resiste l’intimato depositando controricorso;

è stata fissata per la trattazione l’odierna adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., con decreto del quale è stata data rituale comunicazione alle parti; il Pubblico Ministero ha depositato in data 21 febbraio 2024 conclusioni scritte con le quali ha chiesto che il ricorso venga dichiarato «manifestamente inammissibile o, comunque, infondato»; il controricorrente hadepositato memoria; considerato che: con l’unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; sostiene che l’appello è stato notificato tempestivamente in data 18 luglio 2019, entro il trentesimo giorno dalla notifica della sentenza e lamenta che la Corte d’appello, in violazione delle suindicate norme processuali, male esercitando il suo potere/dovere di prudente apprezzamento delle prove raccolte, ha posto a base della decisione dichiarazione erronea depositata dal difensore dell'appellato in merito alla notifica dell'appello che sarebbe avvenuta il 19 luglio e, quindi, oltre il trentesimo giorno; il ricorso merita accoglimento, sebbene per ragionediversa da quella dedotta; la Corte d’appello ha ritenuto l’appello tardivo non perché tardivamente «notificato» ma perché tardivamente «depositato» e ciò sulla duplice premessa che:

a) essendo stata la sentenza notificata, con formula esecutiva, «a mani del Manzo Raffaele», andava applicato il termine breve per impugnare; b)trattandosi di causa soggetta al rito del lavoro, l’appello andava proposto, ex art. 434 cod. proc. civ., con ricorso da «depositare» entro trenta giorni dalla notifica della sentenza; questa essendo la ratio decidendi è certamente eccentrica l’argomentazione critica svolta in ricorso, focalizzata sulla presunta erronea individuazione non della data di deposito dell’atto di appello ma di quella di «notifica», errore del quale peraltro nella sentenza non si rinviene traccia alcuna; cionondimeno il ricorso, investendo questa Corte della questione della correttezza in iuredella declaratoria di inammissibilità per tardività dell’appello, mette in condizione la stessa di potere e dovere rilevare d’ufficio, alla luce dei fatti come esposti in ricorso ed univocamente accertati nella stessa sentenza, l’evidente errore commesso dalla Corte d’appello nel ritenere (con la prima delle sopra esposte premesse) che nella specie dovesse trovare applicazione il termine breve per impugnare, regola della quale mancava inveceil presupposto ex art. 285 4 cod. proc. civ. (necessario anche nelle cause soggette al rito del lavoro: v.

Cass. Sez. U. n. 7827 del 15/07/1991) della notifica della sentenza al procuratore costituito per la parte, nel domicilio (reale od eletto) del medesimo; secondo quanto esplicitamente affermato in sentenza, infatti,e come è comunque dato verificare anche dalla compulsazione dagli atti di causa, la notifica della sentenza, con formula esecutiva, è stata effettuata a mani dello stesso Manzo Raffaele, sebbene costituito nel giudizio di primo grado a mezzo procuratore; si trattava dunque di notifica effettuata ai sensi dell’art. 479 c.p.c. (non dell’art. 285, cbn disp. art. 170, c.p.c.) , come tale pacificamente inidonea a far decorrere il termine breve (lo sarebbe stata solo se il Manzo fosse rimasto contumace in primo grado) (v. ex multis Cass.13/03/2019, n. 7197; 05/10/2016, n. 19876;09/07/1997, n. 6213); siffatto errore, come detto, sebbene non specificamente dedotto in ricorso, può e deve essere rilevato d’ufficio, in conformità al principio, costantemente affermato nella giurisprudenza di questa Corte e cui va qui data continuità in quanto certamente calzante alla fattispecie in esame, secondo cui, «in ragione della funzione del giudizio di legittimità di garantire l'osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, nonché per omologia con quanto prevede la norma di cui al secondo comma dell'art. 384 cod. proc. civ. (là dove consente la salvezza dell'assetto di interessi, per come regolato dalla sentenza di merito, allorquando la soluzione della questione di diritto data dalla sentenza impugnata sia errata e, tuttavia, esista una diversa ragione giuridica, che, senza richiedere accertamenti di fatto, sia idonea a giustificare la soluzione della controversia sancita dal dispositivo della sentenza in relazione alla questione sollevata dal motivo di ricorso), deve ritenersi che, nell'esercizio del potere di qualificazione in diritto dei fatti, la Corte di cassazione può ritenere fondata la questione, sollevata dal ricorso, per una ragione giuridica diversa da quella specificamente indicata dalla parte e individuata d'ufficio, con il solo limite che tale individuazione deve avvenire sulla base dei fatti per come accertati nelle fasi di merito ed esposti nel ricorso per cassazione e nella stessa sentenza impugnata, senza cioè che sia necessario l'esperimento di ulteriori indagini di fatto, fermo restando, peraltro, che l'esercizio del potere di qualificazione non deve inoltre confliggere con il principio del monopolio della parte nell'esercizio della domanda e delle eccezioni in senso stretto, con la conseguenza che resta escluso che la Corte possa rilevare l'efficacia giuridica di un fatto se ciò comporta la modifica della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'integrazione di una eccezione in senso stretto» (Cass. 29/09/2005, n. 19132 ; v. anche Cass. 22/03/2007 , n. 6935; 17/05/2011, n. 10841 ; 14/02/2014 , n. 3437 ; 28/07/2017 , n. 18775; 28/06/2018, n. 17015; 12/08/2019 , n. 21333 ; 03/12/2020 , n. 27704;05/10/2021, n. 26991); in tali termini il ricorso deve pertanto essere accolto e la sentenza cassata con rinvio al giudice a quo, al quale va anche demandato il regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità;

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Venezia, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così decis