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Ordinanza — n. 13150/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 13150/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 13150/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13105/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza BARBERINI n. 12, presso lo studio dell ’ avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA alla via Orazio, n. 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI (VLLBTI34E31H729Y), che lo rappresentae difend e, con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di CAMPOBASSO n. 88del 2019 depositata i l 21/02/2019 .

Regesto Legislator

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art. 2597 cod. civ, art. 112 cod. proc. civ, art. 163 cod. proc. civ, art. 3 Cost, art. 278 cod. proc. civ, art. 334 c.p; Ordinanza — n. 13150/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza BARBERINI n. 12, presso lo studio dell ’ avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA alla via Orazio, n. 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI (VLLBTI34E31H729Y), che lo rappresentae difend e, con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di CAMPOBASSO n. 88del 2019 depositata i l 21/02/2019 .

Parole chiave

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ricupero d'imposta azione creditoria recupero delle spese esecutive pagamento degli arretrati tardivo pagamento delle spese rimborso dell'imposta preventiva

Disposizioni normative citate

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art. 2597 cod. civ
662 del 1996 e dell’art. 2597 cod. civ.: l ’ADER censura la sentenza impugnata per non aver accertato che nel caso di specie le condizioni contrattuali stabilite da Poste non rispettano la parità di trattamento tra i diversi correntisti; terzo motivo, ai sensi dell’art.
art. 112 cod. proc. civ
civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ.
art. 163 cod. proc. civ
e all’art. 163 cod. proc. civ.
art. 3 Cost
Cass. 36094 del 23/11/2021); il riconoscimento della natura monopolistica del rapporto intercorrente tra il concessionario e le Poste, come già evidenziato R.g.
art. 278 cod. proc. civ
civ., sull’interpretazione di atti e negozi, in subordine, ulteriore violazione dell’art. 278 cod. proc. civ.; in subordine, ulteriore violazione dell’art.
art. 334 c.p
26139 del 5/09/2022): che «l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art.
art. 331 c.p
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13105/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA alla piazza BARBERINI n. 12, presso lo studio dell ’ avvocato PAPA MALATESTA ALFONSO MARIA (PPMLNS66L17F839U), che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente e controricorrente al ricorso incidentale – contro POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA alla via Orazio, n. 3, presso lo studio dell’avvocato VITO BELLINI (VLLBTI34E31H729Y), che lo rappresentae difend e, con domicilio digitale come in atti -controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di CAMPOBASSO n. 88del 2019 depositata i l 21/02/2019 .

R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6/03/2024dal Consigliere relatore CristianoValle. Rilevato che con la sentenza n. 88 del 21/02/2019 la Corte d’appello di Campobasso ha integralmente confermato la sentenza del Tribunale di Isernia, che aveva accolto la domanda di Poste Italiane S.p.a. di corresponsione della somma di € 0,23 per ogni bollettino postale di corresponsione dell’ICI a carico di Equitalia Sud S.p.a. a decorrere dal 1/02/2001 ed esclusione del periodo 1/04/1997 – 31/05/2001; avverso la sentenza della Corte territoriale propone ricorso per cassazione, con atto affidato a sei motivi, l’Agenzia delle Entrate Riscossione (in seguito ADER) , subentrata a Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a., che aveva a sua volta incorporato Equitalia Sud S.p.a.; risponde con controricorso, proponendo ricorso incidentale su tre motivi, Poste Italiane S.p.a.; l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni; entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 6/03/2024, alla quale i ricorsi sono stati trattenuti per la decisione;

Considerato che i motivi del ricorso principale sono i seguenti: primo motivo, per art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.: l’ADER afferma che il giudice di seconde cure ha trascurato di valutare quale elemento dirimente, nell’accertamento dell’infondatezza della pretesa di Poste Italiane, la missiva del 26/03/1997, da quest’ultima inviata alla prima, con la quale proprio Poste Italiane S.p.a. rinunciava all’applicazione delle R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle commissioni ai conti correnti dedicati all’ICI, inoltre, secondo l’ADER, tale rinuncia risultava confermata anche da comportamento concludente di Poste Italiane che per anni (dal 1997 al 2001) non aveva applicato dette commissioni rinunciando ad ogni compenso da parte della concessionaria della riscossione; secondo motivo, per art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, commi 18 e 20 della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 2597 cod. civ.: l ’ADER censura la sentenza impugnata per non aver accertato che nel caso di specie le condizioni contrattuali stabilite da Poste non rispettano la parità di trattamento tra i diversi correntisti; terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 1, 3 e 13 d.P.R. n. 144 del 14/03/2001 e dell’art. 118, d.lgs. n. 385 del 1/09/1993, sulla parte della sentenza che accerta il contenuto del rapporto contrattuale di conto corrente postale intrattenuto tra le parti facendo falsa applicazione del d.P.R. n. 144 del 2001 ed in violazione dell’art. 118 d.lgs. n. 385 del 1993; in particolare , la ricorrente lamenta che l ’ avvenuta applicazione di una commissione da parte di Poste Italiane non trova giustificazione dal dettato normativo di cui all’art. 3 del d.p.r. n. 144 del 2001, che ammette la variazione unilaterale di condizioni contrattuali (quindi, la variazione dell’importo di una commissione già prevista) e non l’introduzione ex novo di una commissione mai pattuita; quarto motivo, per art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 cod. proc. civ., in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. e all’art. 163 cod. proc. civ. e all’art. 2697, comma 1, cod. civ., in particolare, l ’ADER censura la sentenza impugnata in quanto sentenza di mero accertamento, mentre la domanda di Poste Italiane si caratterizzava per vizio di indeterminatezza dell’oggetto;

R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle quinto motivo, per art. 360, comma 1, nn. 3 e n. 4 cod. proc. civ., in relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione relativa al contrasto della normativa italiana con quella europea: in particolare, l ’ADER denuncia la nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia sulle questioni, proposte da essa, relative al contrasto della normativa italiana con la normativa europea, in subordine, denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, d.lgs. n. 504 del 30/12/1992 («Riordino della finanza degli enti territoriali»), dell’art. 2, commi 18, 19 e 20 della legge n. 662 del 23/12/1996, degli artt. 1, 3 e 13 d.P.R. n. 144 del 2001, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; con il detto mezzo, in particolare, osserva la ricorrente che la commissione obbligatoria richiesta da Poste costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107 TFUE e che tale misura doveva essere comunicata alla Commissione UE affinché la stessa presentasse le sue osservazioni sulla compatibilità con il Trattato e soggiunge che il giudice nazionale deve disapplicare le norme interne in contrasto con il diritto comunitario, stante l’efficacia diretta riconosciuta al divieto di dare esecuzione all’aiuto e osserva, ancora in subordine, che il comportamento di Poste Italiane S.p.a., di richiesta di pagamento di una commissione, priva di ancoraggio a parametri oggettivi, per ogni versamento effettuato sui conti correnti postali obbligatoriamente aperti dai concessionari della riscossione configura abuso di posizione dominante , vietato dall ’ art. 102 lett.

a) TFUE.; sesto motivo per art. 360, comma 1, nn. 3 e n. 4 cod. proc. civ. in relazione all’art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia sulle questioni di costituzionalità proposte dalla stessa; in subordine, la ricorrente principale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 10, d.lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 2, commi 18, 19 e 20, della legge n. 662 del 1996, dell’art. 3, d.p.r. n. 144 del 2001; R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle il primo motivo è inammissibile, in quanto occorre rilevare che la questione non fu sostanzialmente oggetto di discussione nel primo grado di giudizio, nonostante la missiva fosse stata depositata da Poste Italiane S.p.a. a seguito di specifico ordine giudiziale e la relativa disamina, pertanto, è stata correttamente ritenuta preclusa in fase d’appello e inoltre , conclusivamente , il primo motivo difetta anche di adeguata prospettazione in ordine alla vincolatività del preteso intento abdicativo di Poste Italiane S.p.a.; il secondo, terzo, quinto e sesto motivo, in quanto connessi, possono essere congiuntamente esaminati e decisi alla luce di numerosi precedenti di questa Corte (fra le altre:

Cass. n. 36405 del 13 13/12/2022; Cass. n. 20148 del 22/06/2022; Cass. n. 19502 del 16/06/2022; Cass. n. 5157 del 16/02/2022; Cass. n. 26611 del 30/09/2021; Cass. n. 41517 del 27/12/2021; Cass. n. 4408 del 21/02/2017 Rv. 644311 -01); questa Corte, già adita in altri giudizi su lle questioni in esame , ha avuto modo di precisare che nell’ambito del sistema di riscossione dell’ICI, il rapporto sussistente tra l’ente gestore del servizio di conto corrente (nel caso di specie, Poste Italiane S.p.a. ) e il concessionario (nel caso di specie, Equitalia S.p.a. ) ha natura monopolistica, in quanto, ai sensi della legge istitutiva dell’imposta, è obbligo di quest’ultimo accendere il conto corrente presso Poste, così da agevolare il versamento dell’ICI attraverso il capillare servizio da quest’ultimo offerto, in altre parole, «per volontà normativa, il concessionario non potrebbe esimersi dall’accendere l’apposito conto corrente così come l’ente postale non potrebbe rifiutarsi di adempiere a siffatta richiesta» (Cass. n. 5157 del 16/02/2022;

Cass. 36094 del 23/11/2021); il riconoscimento della natura monopolistica del rapporto intercorrente tra il concessionario e le Poste, come già evidenziato R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle da questa Corte, non può, tuttavia, comportare l ’ affermazione, senza l’individuazione di un sicuro dato normativo o contrattuale in proposito, della gratuità delle prestazioni svolte dalla seconda in favore del primo; già le Sezioni Unite, con sentenza n. 7169 del 26/03/2014 (Rv. 629693 - 01), hanno affermato che «l ’ ormai superato sistema d’erogazione di beni e servizi in regime di monopolio (si pensi all’energia, al trasporto ferroviario o alla telefonia) comportava l’obbligo degli enti erogativi di contrattare con gli utenti in parità di condizioni, ma non certamente la gratuità dell’erogazione»; ancora, in quella pronuncia, il Collegio nomofilattico osservava come il comma 18 dell’articolo 2 della legge 662 del 1996 attribuisce al rapporto di conto corrente postale la qualificazione di potenziale onerosità dello stesso, in particolare sottolineando che «i servizi di bancoposta - che annoverano i servizi di riscossione tramite conto corrente postale - sono tradizionalmente onerosi, con determinazione tariffaria rimessa alla sede ministeriale», e lo sono a fortiori nel sopravvenuto regime privatistico, «attesa l’equiparazione tra conto corrente postale e conto corrente bancario introdotta dal regolamento dei servizi di bancoposta di cui al d.P.R. 14 marzo 2001 n. 144», di quest’ultimo, l’articolo 3, al comma 1 , dispone che «per quanto non diversamente previsto nel presente decreto, i rapporti con la clientela ed il conto corrente postale sono disciplinati in via contrattuale nel rispetto delle norme del codice civile e delle leggi speciali», e al secondo comma riconosce «proprio sul modello dei conti correnti bancari la legittimità delle variazioni unilaterali sfavorevoli al correntista in ordine alle condizioni dei rapporti a tempo indeterminato»; questa Corte ha già puntualizzato (Cass. n. 36094 del 23/11/2021) che «quel che rileva in questo quadro normativo non è il monopolio, bensì la congiunzione del monopolio ad un R.g. n. 13105 del 2020;

Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle vantaggio per entrambe le parti: il servizio deve essere prestato in proporzione al corrispettivo, configurandosi una proporzionalità di vantaggio - atta a costituire un fisiologico sinallagma per un negozio di natura onerosa -da ambo i lati» ; detta proporzionalità è stata individuata, dalle Sezioni Unite nella citata pronuncia n. 7169 del 26/03/2014 (Rv. 629693 - 01) , nella «completa capillarità territoriale di Poste Italiane, notoriamente non comparabile con la diffusione di alcun istituto bancario, e quindi intrinsecamente agevolante la raccolta del tributo, di cui non a caso sono i Comuni gli enti impositori»; le Sezioni Unite precisavano, in ogni caso, che, anche a non voler considerare tale specifico vantaggio territoriale, sarebbe stato onere della ricorrente «allegare che il corrispettivo –tale infatti è la natura della cosiddetta commissione – del servizio che Poste Italiane ha determinato sarebbe al di fuori dei canoni di mercato, ossia sarebbe immotivatamente e sensibilmente superiore al corrispettivo che per analogo servizio avrebbero richiesto gli istituti bancari (anche questi, si ricorda incidentalmente, normativamente abilitati alla unilaterale variazione sfavorevole al cliente)»: infatti, solo detta ipotesi sarebbe astrattamente idonea a configurare un abuso di posizione dominante di Poste Italiane S.p.a., causando una lesione della concorrenza rilevante anche ai sensi della normativa eurounitaria; giova, inoltre, rilevare che questa Corte, con ordinanza interlocutoria n. 14081 del 23/05/2019, ha rimesso alla Corte di Giustizia UE la questione relativa alla configurabilità di «aiuto di stato», ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, la previsione di una commissione dovuta dal concessionario che non può sottrarsi, in forza di previsione di legge, all’obbligo di aprire un conto corrente presso le Poste;

R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle la Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 3 marzo 2021, ha rilevato che l’obbligo dei concessionari incaricati alla riscossione dell’ICI di disporre di un conto corrente a loro nome presso Poste Italiane per il versamento dell’imposta può implicare un aiuto di Stato a favore di quest’ultima, solo qualora i giudici nazionali dovessero verificare che tale misura sia imputabile allo Stato, procurando un vantaggio selettivo in favore della società Poste Italiane, a mezzo di risorse statali e suscettibile di falsare la concorrenza degli scambi tra gli Stati membri; nel caso concreto, manca, ai fini dell ’ integrazione dell ’ aiuto di Stato, ritenendosi detta mancanza elemento assorbente rispetto alla necessità di accertamento della sussistenza delle altre condizioni elencate, la condizione dell’acquisizione del servizio da parte del concessionario mediante risorse statali (cfr.

Cass., n. 5157 del 16/02/2022; Cass. 39239 del 16/06/2021; Cass., n. 36094 del 23/11/2021); alla luce di quanto esposto, si rileva non solo la non configurabilità di un obbligo di nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, essendo chiara la sua giurisprudenza sul punto, ma anche l’infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale proposte dalla ricorrente; relativamente alla presunta illegittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, commi 2 e 3, d. lgs. n. 504 del 1992, dell’art. 2, comma 18 nella parte richiamata, della legge n. 662 de 1996 e dell’art. 3 d.P.R. n. 144 del 2001 per violazione degli artt. 3 e 41, commi 1 e 2 Costituzione, in base alla quale la posizione dominante di Poste Italiane S.p.a. genererebbe un vincolo assai gravoso sulla libertà dell’iniziativa economica e dell’autonomia contrattuale della ricorrente, si osserva che tale questione non è sostenuta da argomenti specifici e concreti, non avendo la ricorrente indicato come la sua posizione sarebbe stata R.g. n. 13105 del 2020;

Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle migliore se lo stesso servizio le fosse stato prestato da un istituto bancario (Cass., n. 5157 del 16/06/2022; Cass. n. 1287 del 18/01/2019); richiamando quanto riportato nei precedenti già citati di questa Corte, dalle argomentazioni offerte dalla ricorrente «la gravosità appare coincidente con la onerosità stessa del rapporto, in quanto quel che la ricorrente ha perseguito è stata l’esclusione del diritto di Poste Italiane a ricevere un corrispettivo per le sue prestazioni (la c.d. commissione), sull’importo di questo non essendosi poi spesa nell’indicare – come si è appena ricordato – concrete alternative in cui sarebbero stati chiesti importi minori»; quanto alla censura di legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 10, commi 2 e 3, d. lgs. n. 504 del 1992 e dell’art. 2, comma 18 nella parte richiamata, della legge n. 662 del 1996 e dell’art. 3, d.p.r. n. 144 del 2001, per violazione dell’art. 3 Cost., sotto il profilo della irragionevolezza intrinseca e della manifesta irrazionalità, non può considerarsi irragionevole una disciplina che, da un lato, è volta ad agevolare il versamento dell’imposta e, dall’altro, assicura un trattamento omogeneo a tutti coloro che intrattengono un rapporto di conto corrente con Poste (Cass. n. 5157 del 16/02/2022, non massimata); i motivi secondo, terzo, quinto e sesto sono, pertanto, infondati; il quarto motivo è carente di specificità in ordine alla originaria prospettazione della domanda e, in ogni caso, è infondato, alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica, che ha ribadito la piena ammissibilità di domanda di condanna generica originaria (Sez.

U n. 29862 del 12/10/2022 Rv. 665940 - 01) , cosicché alla sentenza della Corte d’appello di Bari non può ascriversi il vizio denunciato; il ricorso principale deve, in conclusione, essere rigettato; R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle il ricorso incidentale di Poste Italiane S.p.a. è in parte condizionato e in parte autonomo : e deve essere, pertanto, esaminato con riferimento a detta seconda parte, posto che la prima, espressamente definita come condizionata, è assorbita dal rigetto del ricorso principale, per le ragioni di seguito precisate: i motivi del ricorso incidentale condizionato, numerati da 1 a 4, con omissione del n. 2, sono, infatti, così intestati: violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 278 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione del principio di disponibilità dei diritti e delle forme di tutela giudiziaria degli stessi nonché delle prove, in subordine omesso esame di fatto decisivo per il giudizio; violazione e (o) falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., sull’interpretazione di atti e negozi, in subordine, ulteriore violazione dell’art. 278 cod. proc. civ.; in subordine, ulteriore violazione dell’art. 278 cod. proc. civ.; non è necessario procedere, pertanto, a loro specifico esame,in quanto il rigetto del ricorso principale di ADER, e l’essere stato il ricorso incidentale con riferimento a detti motivi proposto da Poste Italiane S.p.a. in via subordinata all’accoglimento del ricorso principale, comporta l’assorbimento dell’impugnazione incidentale; deve disattendersi l’eccezione di tardività del ricorso incidentale, proposta da ADER, in quanto la sentenza della Corte d’appello di Campobasso è stata pubblicata il 21 /02/2019 , l’impugnazione principale è stata notificata il 25/05/2020 e l’impugnazione incidentale, riguardante capi distinti e autonomi della sentenza d’appello,è stata notificata il 03/07/2020; se è vero che vi è, quindi, violazione del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ, visto che, trattandosi di giudizio iniziato in primo grado nel 2007, era ancora di durata annuale e andava R.g. n. 13105 del 2020;

Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle maggiorato della sospensione feriale dell’anno 2019 e di quella per l’emergenza pandemica del 2020, tuttavia questa Co r te ha affermato, con pronuncia che qui si intende ribadire (Cass. n. 26139 del 5/09/2022): che «l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 c.p.c.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale»: di conseguenza, essendo stata proposta nei termini previsti per il controricorso e non essendo stato dichiarato inammissibile il ricorso principale, non è preclusa l’impugnazione incidentale (tardiva) di Poste S.p.a.; i motivi del ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.a. sono i seguenti: il primo, di v iolazione e falsa applicazione dell ’ art. 2 , co mmi 18 e 19 della legge n. 662 del 1996, nonché degli art. 1339 e 2697 cod. c iv., anche in relazione all’ art. 115 c od. proc. civ. , sulla insussistenza di un obbligo di previa comunicazione e comunque di pubblicizzazione dell ’ imposizione della commissione sui bollettini ICI, ossia della variazione contrattuale, per il periodo dal 17/04/1997 al 31/05/2001; il secondo, per omesso esame circa un fatto decisivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., consistente nel fatto che l’Ente Poste ebbe a chiedere la commissione di lire cento per ogni bollettino ICI già nell’anno 1997;

R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle il terzo, per v iolazione e falsa applicazione degli art t . 2041 e 2042 cod. civ.; i primi due motivi, in quanto concernenti entrambi l’obbligo di pubblicizzare adeguatamente il mutamento del le condizioni contrattuali e di comunicarle specificamente , possono essere congiuntamente scrutinati; essi sono fondati, in quanto l ’ obbligo di pubblicizzare le condizioni contrattuali con riferimento alla commissione per i bollettini ICI venne introdotto dall’art. 3, comma 2, del d.P.R. n . 144 del 2001, senza alcuna previsione di retroattività delle forme di pubblicità ( mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ) , cosicché per il periodo dal 1/04/1997 al 31/05/2001, al quale si riferiva anche l’originaria domanda di Poste S.p.a., disattesa nelle fasi di merito, deve ritenersi che non vi fosse alcuna necessità di previa pubblicazione e che l ’ obbligo di versamento, essendo previsto dall’art. 2, commi 18 e 19, della legge n. 662 del 1996, era di immediata conoscibilità e conseguente applicazione; il terzo motivo del ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.a., invece, è infondato, alla stregua della più recente giurisprudenza nomofilattica, avendo comunque Poste Italiane S.p.a. azione contrattuale, riguardo alla quale poteva semmai ipotizzarsi la carenza di idonea prova sul danno, cosicché le era preclusa l’azione di arricchimento senza causa (Sez.

U . n. 33954 del 05/12/2023 Rv. 669447 -01); in conclusione: sono accolti i primi due motivi del ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.a., è rigettato il ricorso principale di ADER con assorbimento del ricorso incidentale condizionato di Poste Italiane S.p.a., mentre è rigettato il terzo motivo del ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.a.; poiché s ono necessari ulteriori accertamenti in fatto , in relazione all’accoglimento del primo e del secondo motivo del R.g. n. 13105 del 2020; Ad. 6/03/2024; estensore: C. Valle ricorso incidentale autonomo di Poste Italiane S.p.a.,la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Campobasso , in diversa composizione, che, nel conformarsi a quanto in questa sede statuito, provvederà anche alla regolazione delle spese di questo giudizio di legittimità; l’esito della lite comporta che deve attestarsi la sussistenza, ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002 , dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, la cui impugnazione è in toto disattesa , dell ’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, a norma del co. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto; il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.; p. q. m. la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso incidentale autonomo, rigettato il terzo ; cassa la sentenza in relazione ai motiv i accolt i ; rinvia alla Corte d ’ appello di Campobasso, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale Agenzia delle Entr