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Ordinanza Interlocutoria — n. 13141/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza Interlocutoria — n. 13141/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13141/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSIT À e RICERCA , tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 886/2021 depositata il 04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche i dottori Alessandra Marianna Massoglia e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che gli attori aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007 e che tale incremento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007; che essi chiesero, inoltre, che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l’importo dell’adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell’ipotizzata violazione delle norme comunitarie; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha rigettato il merito delle censure, accogliendo solo il motivo col quale si sollecitava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed ha poi compensato anche le ulteriori spese del grado in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Massogliae gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv.

Regesto Legislator

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Ordinanza Interlocutoria — n. 13141/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSIT À e RICERCA , tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 886/2021 depositata il 04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche i dottori Alessandra Marianna Massoglia e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che gli attori aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007 e che tale incremento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007; che essi chiesero, inoltre, che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l’importo dell’adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell’ipotizzata violazione delle norme comunitarie; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha rigettato il merito delle censure, accogliendo solo il motivo col quale si sollecitava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed ha poi compensato anche le ulteriori spese del grado in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Massogliae gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv.

Parole chiave

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perizia medica insufficiente carenza di legittimazione autorizzazione di praticare a carico dell'assicurazione malattia mercede del perito quadro delle qualifiche riconoscimento delle qualifiche professionali
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 23047/2021 R.G. proposto da: MASSOGLIA ALESSANDRA MARIANNA, MAURI ORIETTA, MAURIZI PALMA, MEDIANI TERESA SABINA, MEJAK CRISTINA, MENOTTO MADALENA, MENOZZI MILA, MERICO BARBARA, MICHELETTI LUCA, MILAN ELISABETH ANNE, MINARDO MARIA, MIRENDA MARIA ROSA, MOLINARI TIZIANA, MONDINI PAOLO, MONTANARI MAURO, MORANA MARIA, MORETTI DAVIDE, MOZZICAFREDDO ALESSANDRO, MUIÀ NICOLA, MURA MARIO FERDINANDO, MURARO EMANUELE, MUZI GIUSEPPE, NOBILE MASSIMO, NUMIS FABIO GIULIANO, OLIVIERO PIERMARIO, ORSIDA DANIELA, ORSINI ANNA MARIA, PAGANETTI GIULIO, tutti rappresentati e difesidall’avvocato TORTORELLA MARCO (TRTMRC68P23H501S) -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ECONOMIA e FINANZE, MINISTERO DELLA SALUTE, R.G. 23047/2021 Cron.

Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE , UNIVERSIT À e RICERCA , tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 886/2021 depositata il 04/02/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche i dottori Alessandra Marianna Massoglia e tutti gli altri indicati in epigrafe convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che gli attori aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007 e che tale incremento doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme, essendosi svolti i periodi di specializzazione in epoca antecedente l’anno accademico 2006-2007; che essi chiesero, inoltre, che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’adeguamento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda, rilevando che l’importo dell’adeguata remunerazione fosse frutto di una scelta discrezionale del legislatore, con conseguente esclusione dell’ipotizzata violazione delle norme comunitarie; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 4 febbraio 2021, ha rigettato il merito delle censure, accogliendo solo il motivo col quale si sollecitava la compensazione delle spese del giudizio di primo grado ed ha poi compensato anche le ulteriori spese del grado in considerazione delle oscillazioni della giurisprudenza; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Massogliae gli altri indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv.

Marco Tortorella, con unico atto affidato a due motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche il secondo motivo di ricorso pone alla Corte la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione.

P.Q.M.

La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo.