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Ordinanza Interlocutoria — n. 13140/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court remands case to Sezioni Unite regarding triennial scholarship indexing for medical specialists.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 13140/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remanded the case to the Sezioni Unite to resolve a preliminary question of law concerning the triennial indexing of medical scholarships. The plaintiffs, specialized doctors, argued for recognition of their right to triennial indexing and annual increments under specific legislative decrees, while the State contended the issue required unified interpretation. The court decided to suspend the proceedings pending the Sezioni Unite's ruling on the statutory interpretation of the relevant decree.

Regesto Legislator

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Art. 6 comma 1 d.lgs. 257/1991; Art. 1 comma 300 legge 266/2005: The Court of Cassation must refer questions of general importance regarding the interpretation of statutory provisions on medical scholarships to the Sezioni Unite for a unified ruling.

Parole chiave

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medical scholarships triennial indexing Sezioni Unite referral statutory interpretation specialized doctors remand for ruling legislative decree perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 6 comma 1 del d.lgs. n. 257 del 1991
Art. 1 comma 300 della legge n. 266 del 2005
368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n.
Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Carlo Amoruso, con unico atto affidato a sei motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.

Giurisprudenza citata

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Ordinanza interlocutoria n. 6928 del 14 marzo 2024 della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione
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Ordinanza Interlocutoria — n. 13141/2024 — snciv
Cassation Court remands case to Sezioni Unite regarding triennial scholarship indexation for medical specialists.
Ordinanza — n. 10023/2024 — snciv
Italian Supreme Court dismisses medical doctors' appeal regarding blocked salary inflation adjustments. The court rejects the claim as inadmissible due to manifest unfoundedness and abuse of process. The decision upholds the established legal orientation that the salary norms are constitutional and EU-compliant. The court orders the plaintiffs to pay litigation costs and a fine for procedural misconduct. The ruling confirms that no remittal to the Court of Justice is necessary given the consolidated case law. The court emphasizes the principle of reasonable duration of proceedings and the dissuasive nature of sanctions for dilatory actions. The judgment reinforces the stability of administrative salary regulations for specialized medical personnel. The court finds the plaintiffs' arguments incompatible with existing constitutional and European law interpretations. The decision serves as a warning against frivolous appeals in administrative litigation. The court concludes that the procedural conduct warrants a monetary penalty under civil procedure code. The final order declares the appeal inadmissible and imposes financial sanctions on the losing parties.
Ordinanza — n. 2239/2025 — snciv
Cassation court dismisses doctors' claim for triennial scholarship indexation due to legislative exclusions and discretionary budget blocks.
Ordinanza — n. 29499/2024 — snciv
Cassation court dismisses doctors' claim for inflation adjustments to past study grants due to legislative blocks.
Ordinanza — n. 14975/2025 — snciv
Cassation court dismisses medical students' claim for inflation-adjusted stipends due to established legislative blockage.

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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 1202/2021 R.G. proposto da: AVERNA MICHELA, FABRIS ALBERTO, FALVO LAURA, GUALDIERO PASQUALE, LABATE GIUSEPPE, LUPARELLO DANIELE, MACRÌ SABINA, MARANDO TERESA RITA, MARASCHI ROBERTO, MAURO TERESA, SICCARDI VINCENZO, SUSI ROSINA, tutti rappresentati e difesidall’avvocato AMORUSO CARLO; -ricorrenti- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITÀ RICERCA, MINISTERO DELL’ECONOMIA e FINANZ E, MINISTERO DELLA SALUTE, tutti rappresentatie difesi dall’Avvocatura generale dello Stato; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ROMA n. 2813/2020 depositata il 12/06/2020.

R.G. 1202/2021 Cron. Rep. C.C. 26/3/2024 C.C. 14/4/2022 MEDICI SPECIALIZZANDI. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/03/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche i dottori Michela Averna e Alberto Fabris, insieme agli altri medici indicati in epigrafe, convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’economia e finanze chiedendo che fosse riconosciuto il loro diritto a percepire un’adeguata remunerazione in relazione al periodo di specializzazione da loro positivamente concluso; che a sostegno della domanda esposero, tra l’altro, di essersi laureati in medicina e di aver conseguito ciascuno una diversa specializzazione, percependo gli emolumenti di cui all’art. 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; che essi aggiunsero che il legislatore nazionale aveva stabilito, con il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 – di recepimento, tra l’altro, della direttiva 93/16/CE – un incremento del compenso in favore dei medici specializzandi, incremento che aveva avuto effettiva attuazione, però, solo con l’art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con decorrenza dall’anno accademico 2006-2007, e che doveva essere a loro riconosciuto, con rivalutazione delle relative somme; che gli attori chiesero che, in applicazione dell’art. 6 cit., fosse riconosciuto il loro diritto all’indicizzazione triennale della borsa di studio e all’incremento annuale della medesima; che si costituirono in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri convenuti, eccependo il difetto di legittimazione passiva e la prescrizione del diritto, e chiedendo nel merito il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda rilevando, tra l’altro, che la legittimazione passiva spettava soltanto alla Presidenza del Consiglio dei ministri e non anche ai singoli Ministeri; che la decisione è stata impugnata dai medici soccombenti e la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 12 giugno 2020, ha rigettato il gravame ed ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Roma propongono ricorso i dottori Averna e Fabris, insieme agli altri dieci medici indicati in epigrafe, col patrocinio dell’avv.

Carlo Amoruso, con unico atto affidato a sei motivi; che resistono la Presidenza del Consiglio dei ministri e gli altri Ministeri con un unico controricorso; che la trattazione è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. e il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. Consideratoche il quinto motivo di ricorso pone alla Corte la questione della sussistenza o meno, in favore degli odierni ricorrenti, del diritto al riconoscimento dell’indicizzazione triennale della borsa di studio e dell’incremento annuale della medesima; che la Sezione Lavoro di questa Corte, con ordinanza interlocutoria 14 marzo 2024, n. 6928, ha rimesso all’esame delle Sezioni Unite la questione di massima di particolare importanza relativa al se l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione sia soggetto, per il periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997, all’adeguamento triennale previsto dall’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; che, di conseguenza, è opportuno rinviare la decisione del presente ricorso in attesa di quella delle Sezioni Unite sulla citata questione.

P.Q.M.

La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di c