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Decreto — n. 13133/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13133/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13133/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3878/2023 R.G. proposto da : CALCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GALLONE GIORGIO (GLLGRG56A02H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro APOGEO SRL SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO (VRRSLD47R12D862T), rappresentato e difeso dagli avvocati NATALIZIA ANTONIO (NTLNTN67E14E340K), MANFELLOTTO RAFFAELE (MNFRFL56C12C034A) -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ ASSNI SPA, PRILI DONATELLA, AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER LITALIA, BERNASSOLA LUANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6932/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13133/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : CALCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GALLONE GIORGIO (GLLGRG56A02H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro APOGEO SRL SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO (VRRSLD47R12D862T), rappresentato e difeso dagli avvocati NATALIZIA ANTONIO (NTLNTN67E14E340K), MANFELLOTTO RAFFAELE (MNFRFL56C12C034A) -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ ASSNI SPA, PRILI DONATELLA, AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER LITALIA, BERNASSOLA LUANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6932/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ostacoli tecnici tardivo pagamento delle spese scambio di atti giuridici per via elettronica procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento ammende per infrazione procedurale automazione del sistema bancario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.3878/2023 R.G. proposto da : CALCIANO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DI VILLA PAMPHILI 61, presso lo studio dell’avvocato GALLONE GIORGIO (GLLGRG56A02H501R) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro APOGEO SRL SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE E CONSULENZA ASSICURATIVA E FINANZIARIA IN LIQUIDAZIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 107, presso lo studio dell’avvocato VERRECCHIA OSVALDO (VRRSLD47R12D862T), rappresentato e difeso dagli avvocati NATALIZIA ANTONIO (NTLNTN67E14E340K), MANFELLOTTO RAFFAELE (MNFRFL56C12C034A) -controricorrente- nonchécontro ALLIANZ ASSNI SPA, PRILI DONATELLA, AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENERALE PER LITALIA, BERNASSOLA LUANA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n.6932/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,