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Decreto — n. 13128/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 13128/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 13128/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31985/2020 R.G. proposto da : AMBROSIO RODOLFO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSIO RODOLFO (MBRRLF65M08C349O) -ricorrente- contro COMUNE MARZI -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI COSENZA n.1533/2020 depositata il 14/09/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 13128/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : AMBROSIO RODOLFO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSIO RODOLFO (MBRRLF65M08C349O) -ricorrente- contro COMUNE MARZI -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI COSENZA n.1533/2020 depositata il 14/09/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

Parole chiave

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legittimazione a contestare licenza impugnazione di decisioni amministrative declinatoria di competenza legittimazione del comune asserzione difendibile opposizione al matrimonio

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.31985/2020 R.G. proposto da : AMBROSIO RODOLFO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato AMBROSIO RODOLFO (MBRRLF65M08C349O) -ricorrente- contro COMUNE MARZI -intimato- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE DI COSENZA n.1533/2020 depositata il 14/09/2020. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti. Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ., senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, i